Sul tratto stradale in questione, tra la striscia bianca alla fine della carreggiata e il marciapiede insiste uno spazio talmente esiguo da non poter essere ricondotto alla struttura e alla funzione di una banchina.
Il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di accertamento per aver superato il limite di velocità consentito.
A fondamento della decisione, il Giudice del gravame riteneva che il viale su cui era stata commessa l'infrazione non poteva essere qualificato come strada urbana di...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza adottata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e pubblicata in data 28 settembre 201ì, il Tribunale di Firenze, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 3976/2013, accoglieva l'opposizione proposta da TA avverso il verbale di accertamento dell'8 febbraio 2013 elevato dalla Polizia municipale di Firenze in ordine alla violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., per aver circolato con il proprio veicolo lungo il viale (omissis), nell'ambito urbano del citato Comune, alla velocità di 69 km/h (ridotta a 63 km/h, per il computo della prescritta tolleranza), in violazione del limite di SO km/h vigente su quel tratto di strada. A fondamento dell'emessa decisione il Tribunale fiorentino, nell'accogliere il gravame del T, riteneva, in particolare, che il citato viale (omissis) non poteva essere qualificato come strada urbana di scorrimento, non avendo tutte le caratteristiche minime strutturali come indicate alla lett. D) dell'art. 2, comma 3, c.d.s. 1992, con la conseguenza che il posizionamento di un autovelox fisso e la contestazione differita dell'accertamento della violazione in questione si sarebbero dovuti considerare legittimi. In particolare, il giudice di appello rilevava come sul tratto stradale di detto viale in corrispondenza del quale era stato effettuato l'accertamento non fosse presente una regolare banchina pavimentata a destra, poiché tra la carreggiata e il marciapiede esisteva uno spazio esiguo inidoneo strutturalmente e funzionalmente ad essere qualificato come banchina, perché di dimensioni inadeguate a consentire, ove necessario, manovre di emergenza.
2. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, il Comune di Firenze, resistito con controricorso dall'intimato TA, illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con l'unico proposto motivo il Comune di Firenze ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 121/2002 e dell'art. 2, comma 3, lett. D) c.d.s. 1992, censurando l'impugnata sentenza sul presupposto che aveva illegittimamente escluso la natura di strada urbana a scorrimento con riferimento al viale in cui era stato eseguito l'accertamento elettronico della violazione del limite di velocità con apparecchio fisso, rilevando la mancata presenza di una regolare banchina, non tenendo conto che al riguardo la citata disposizione del c.d.s. non indica specificamente la funzione della stessa o una sua dimensione minima.
2. Rileva il collegio che il motivo è infondato per le ragioni che seguono. La censura, come formulata, attiene all'individuazione - anche per effetto dei necessari riscontri probatori utili allo scopo - delle caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come "strada urbana di scorrimento" - nel caso di specie ritenute insussistenti con l'impugnata sentenza avuto riguardo a quella corrispondente al "Viale (omissis)" nel Comune di Firenze - ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi senza il correlato obbligo di contestazione immediata delle accertate violazioni. La questione controversa riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che un percorso stradale deve presentare, ai fini indicati dall'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla legge n. 168 del 2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel codice della strada. Con riguardo a tale questione è intervenuta recentemente la sentenza di questa Sezione, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, n. 4451/2019, il cui percorso logico-argomentativo è stato reiterato nelle successive sentenze n. 4090/2019, n. 16622/2019 e n. 24936/2021. Si deve, infatti, osservare che, in generale, l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. "autovelox") nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto. Difatti, il sistema delineato dal c.d.s. 1992 è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento). In particolare, il citato c.d.s. - con previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis - ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione al codice della strada mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. A), B), C) e D). Per quanto rileva In questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata al ricorrente l'art. 2, comma 3, lettera D), c.d.s. individua i requisiti minimi per qualificar una strada quale "strada urbana a scorrimento". In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento (specificamente ricompresa nell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. dalla legge n. 168 del 2002) stabilisce, inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, rn0n potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. A tal proposito si osserva come la precedente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 7872/2011) ha chiarito che Il legislatore del 2002, nel rinviare alla I previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, ha vincolato la Pubblica Amministrazione ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2, comma 3, c.d.s., sicché la questione controversa si 'riduce" all’interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano I requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere, sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che l'art. 4 d.l. n. 121 del 2002 affida alla valutazione della stessa Pubblica Amministrazione. Nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò e menti strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 4 del citato d.l. n. 121 del 2002. Trattandosi di interpretare una norma classificatoria - tale essendo l'art. 2, comma 3, lett. D), c.d.s. - una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans. Orbene, con il motivo in esame, il ricorrente ha contestato il ritenuto accertamento - compiuto nell'impugnata sentenza - dell'inesistenza di una banchina in senso proprio. Il collegio condivide il percorso logico-giuridico e la decisione finale adottati dal Tribunale fiorentino con l'impugnata sentenza perché conforme a diritto. Con essa, infatti, è stato - con insindacabile valutazione di merito - verificato che, sul tratto stradale in questione (nel quale, cioè, era stato effettuato l'accertamento con l'apparecchio fisso di rilevamento elettronico della velocità), dall'acquista documentazione è emerso che, subito dopo la fine della carreggiata caratterizzata dalla striscia bianca, esiste un marciapiede ma che tra detti striscia e quest'ultimo insiste uno spazio talmente esiguo da non poter essere ricondotto alla struttura e alla funzione di una banchina, caratterizzandosi, quindi, per le sue dimensioni non consone consentire manovre di emergenza. Il giudice di appello ha, perciò, elaborato un concetto di banchina corrispondente a quello propriamente ricollegabile alla suddetta previsione normativa del c.d.s.. Al riguardo il collegio rileva che, in effetti, per banchina deve considerarsi uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto della carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente questa precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni, tenuto conto che anche la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la medesima necessità di garantire l'esistenza di fasce laterali per approntare - ove si renda necessario - idonee manovre di emergenza. La banchina fa, dunque, parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per effettuare le suddette manovre, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti - per la sua apparenza esteriore - un affidamento di consistenza e sicura transitabilità (cfr., anche se con riferimento ad ipotesi di ravvisata responsabilità extracontrattuale della P.A. per danni provocati agli utenti per difetto di diligente manutenzione, Cass. n. 5445/2006, Cass. n. 22755/2013 e, da ultimo, Cass. n.18325/2018). Da ciò deriva che una banchina di ridottissima larghezza - come quella insistente su "Viale (omissis)" nel Comune di Firenze, per quanto adeguatamente accertato in fatto dal Tribunale di Firenze - non avrebbe potuto considerarsi idonea a svolgere le riportate funzioni né risultando, in generale, rispondente alle caratteristiche imposte dal codice della strada, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come "strada di scorrimento".
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente Comune ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a colo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Dà atto, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.