Per determinare la competenza del giudice per territorio, nel lavoro giornalistico non si può prescindere dalla nozione di “ufficio di corrispondenza”, di cui la Cassazione ne ricostruisce i caratteri.
Un giornalista dipendente della società Giornale di Sicilia si rivolgeva al Tribunale di Enna per sentire dichiarare il suo diritto alla qualifica di redattore ordinario e per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo che lo aveva visto coinvolto.
Nel costituirsi in giudizio, la società sollevava eccezione di incompetenza per territorio...
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc JT, dipendente della società GS Editoriale P spa dal 12.2.2000 fino al 12.2.2019 e dall'1.10.2009 con qualifica di Corrispondente ex art. 12 fascia c) del X e con l'incarico di fornire informazioni e notizie di cronaca locale da Enna e Provincia, ha adito il Tribunale di Enna -Sezione Lavoro- per sentire dichiarare il suo diritto alla qualifica di redattore ordinario e per sentire accertare l'illegittimità del licenziamento collettivo, adottato nei suoi confronti, iniziato con procedura del 13.8.2016.
2. La datrice di lavoro, nel costituirsi, ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice di Enna, a favore di quello di Palermo, ove la stessa aveva la sede legale e nel cui circondario era stato concluso il contratto, deducendo di non avere mai costituito alcun Ufficio di corrispondenza all'interno del territorio di Enna per cui non era ivi ravvisabile alcuna dipendenza della società che legittimasse la competenza dell'adita A.
3. Il Tribunale di Enna, con ordinanza del 26/27.11.2020, sentite le parti, ha respinto l'eccezione precisando che la abitazione del ricorrente (da cui si provvedeva alla raccolta e al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori, fornendo alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste) potesse essere fatta rientrare pienamente nella nozione di "ufficio di corrispondenza", delineata dalla giurisprudenza, stante la sussistenza di un collegamento funzionale con l'azienda datrice di lavoro ravvisabile nella destinazione al perseguimento dei suoi scopi imprenditoriali e, quindi, come centro di riferimento di rapporti giuridici imputabili all'azienda stessa.
4. Società GS Editoriale P spa ha proposto regolamento necessario di competenza affidato ad un motivo, cui ha resistito con memoria difensiva ex art. 47 u.c. cpc JT.
5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso fosse accolto con conseguente declaratoria di competenza del Tribunale di Palermo.
6. JT ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 413 cpc per la determinazione della competenza territoriale, per avere il Tribunale di Enna -Sezione Lavoro- disatteso i criteri di individuazione della competenza per territorio come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la società evidenza che: nessun ufficio di corrispondenza era stato mai istituito da essa società nella città di X o nella relativa provincia; il T svolgeva il proprio lavoro dalla sua abitazione, servendosi di computer e di telefono, per trasmettere le notizie, di sua proprietà; la datrice di lavoro non aveva operato alcuna scelta in ordine alla sede di lavoro del resistente né era stata informata di quali e di quanti beni ricadessero nella casa del lavoratore e quali attività fossero ivi svolte; gli assunti posti a fondamento della domanda erano stati tutti contestati; mancavano, quindi, i requisiti oggettivi e soggettivi per ravvisare, nella fattispecie in esame, l'abitazione del corrispondente quale dipendenza dell'Azienda.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'ammissibilità del proposto regolamento atteso che il giudice, con l'impugnato provvedimento, ha affermato -dopo avere sentito le parti sullo specifico punto- in termini inequivoci ed incontrovertibili l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione della competenza (Cass. n. 2338/2020).
3. Venendo allo scrutino di merito della censura, è opportuno precisare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 413 cpc, competente, per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cpc, è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ovvero si trova un'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto di lavoro.
4. Nella fattispecie in esame, nell'ambito dei tre criteri previsti per legge, il Tribunale ha ravvisato sussistente quello della dipendenza perché la prestazione lavorativa di corrispondente si era svolta presso l'abitazione del T che, ai sensi dell'art. 5 CCNL 10 gennaio 1959 reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 153, doveva considerarsi di fatto come ufficio di corrispondenza, quale luogo ove si provvedeva alla raccolta e al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che forniva alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi di inchieste.
5. La ricorrente contesta, come detto, tale conclusione.
6. Ritiene questo Collegio che, per ritenere se ci si trovi in presenza o meno di una "dipendenza aziendale", in un contesto legislativo e giurisprudenziale in cui è stato affermato che la nozione debba essere interpretata in senso estensivo (cfr. Cass. n. 17347/2013), sia necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale.
7. Orbene, in primo luogo va rimarcato che la ratio dell'art. 413 cpc, lì dove si è consentito che la competenza per territorio possa essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell'azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio, è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. n. 506/2019; Cass. n. 6458/2018): ciò è senza dubbio un dato da tenere presente nella fattispecie in esame.
8. In secondo luogo, deve sottolinearsi che non possa prescindersi dalla esatta individuazione della nozione di "ufficio di corrispondenza" nel lavoro giornalistico, come delineata in dottrina e giurisprudenza.
9. Al riguardo va precisato che questa Corte, sia pure con riferimento all'attività svolta all'estero ma con affermazioni mutuabili anche per i corrispondenti dall'Italia impiegati in posti diversi dalla redazione centrale, ha affermato che, in tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 10.1.1959 reso efficace erga omnes con DPR n. 153/1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza" occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali. Si è anche specificato che ciò che rileva è la realizzazione del prodotto finale tipico della corrispondenza e di una attività organizzata a tal fine, sicché non può escludersi, a priori, la coincidenza dell'ufficio con l'attività svolta da una sola persona, al limite nella propria abitazione, purché essa assommi i tratti propri di quella espletata nelle apposite strutture (Cass. n. 8260/1995).
10. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, considerando la peculiarità della prestazione lavorativa del corrispondente (o del redattore) non in servizio presso la sede centrale, privilegiato l'aspetto funzionale dell'attività svolta sia rispetto al profilo soggettivo (numero di persone addette all'ufficio) sia rispetto a quello oggettivo (proprietà di strutture e mezzi da parte dell'azienda).
11. Ciò che, infatti, caratterizza l'attività di "corrispondente" è la elaborazione di notizie, la continuità della loro trasmissione, il carattere elaborato e generale delle notizie stesse (Cass. n. 19199/2013; Cass. n. 21540/2008), quale risultato dei compiti ad esso attribuiti.
12. Venendo al caso in esame, può quindi rilevarsi che: a) vi era un collegamento strutturale tra abitazione del dipendente e datore di lavoro (trasmissione articoli e notizie dal territorio di X e ricezione disposizioni telefoniche aziendali da parte del corrispondente); b) l'abitazione del dipendente rappresentava un punto di riferimento per informatori e terzi, c) era ravvisabile una adesione implicita della società, in considerazione del tempo trascorso (dall'l.10.2009 al 12.2.2019) senza che nulla fosse obiettato, circa il fatto che il T espletasse la sua attività dalla propria abitazione e che questa rappresentasse di fatto un terminale dell'azienda.
13. In conclusione, pertanto, avendo riguardo ad un concetto elastico di "dipendenza", calibrato in relazione all'attività lavorativa svolta ma pur sempre ossequioso dei presupposti di essere, in sostanza, una articolazione della organizzazione aziendale destinata al conseguimento degli scopi propri dell'imprenditore, nella fattispecie in esame l'abitazione del Trovato, corrispondente dalla provincia di X del GS Editoriale P spa, può ben essere ritenuta appunto "dipendenza aziendale" rilevante ai fini dell'art. 413 cpc per le determinazioni sulla competenza per territorio.
14. Da quanto esposto si rileva la infondatezza della tesi della società ricorrente volta a sostenere l'incompetenza del giudice del lavoro di Enna e la correttezza, in punto di diritto, dell'impugnata ordinanza.
15. Le determinazioni sulle spese del presente giudizio vanno rinviate al definitivo.
16. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, in caso di rigetto il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1, quater, del d.p.r. 30. 5. 2002 n. 115 introdotto con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013, dall'art. 1 co. 17 legge n. 228/2012 (Cass.n. 13636/2020). In tal senso si dispone come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Rimette la liquidazione delle spese alla pronuncia definitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.