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26 aprile 2022
Appalti: illegittima l’esclusione degli avvocati del libero Foro dalla carica di Presidente del comitato tecnico esecutivo

Il TAR Lazio giudica irragionevole e ingiustificata la disparità di trattamento prevista tra i dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato e gli avvocati del libero Foro (DM n. 12/2022), poiché si traduce in un trattamento in peius per questi ultimi.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 2585 del 19 aprile 2022, il TAR Lazio ha dichiarato illegittima l'esclusione degli avvocati del libero Foro dalla possibilità di acquisire la carica di Presidente del comitato tecnico esecutivo in tema di appalti (D.L. n. 76/2020).

A seguito di un'attenta riflessione, il TAR ha innanzitutto affermato che tale categoria professionale non rientra tra i giuristi di cui al DM n. 12/2022, considerando che alla luce di tale disposizione possono assumere la carica di Presidente coloro che hanno svolto incarichi risultanti incompatibili con l'esercizio della professione forense ovvero di un incarico che non possa più essere assunto poiché la commissione per l'accordo bonario è stata sostituita dall'esperto incaricato della formulazione di proposta motivata di accordo bonario per i lavori previsti dall'art. 205 D. Lgs. n. 50/2016.
Ciò posto, il TAR ha ritenuto che l'esclusione degli avvocati del libero Foro non risulta prima facie espressione dell'esercizio corretto e ragionevole della discrezionalità riconosciuta al Ministero resistente circa l'individuazione dei requisiti professionali del Presidente del comitato tecnico esecutivo in materia di appalti. Al contrario, essa sarebbe discriminatoria e illogica.
Inoltre, il TAR ha ritenuto irragionevole e ingiustificata l'equiparazione in melius dei dirigenti di stazioni appaltanti aventi personalità giuridica di diritto privato al personale di diritto pubblico ai fini della nomina a Presidente del menzionato comitato, la quale si riflette in una irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di dirigenti e gli avvocati del libero Foro, disparità che lede tale ultima categoria.

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