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26 aprile 2022
Come sanare la notifica del ricorso privo di firma digitale?

Con la sentenza in commento, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato risponde al quesito precisando che si tratta di una mera irregolarità sanabile con la rinotifica dell'atto provvisto di firma digitale.

La Redazione

Con la sentenza n. 6 del 21 aprile 2022, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio: «È configurabile mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale; in tal caso il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l'atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica; il termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato».

Ripercorrendo il paradigma della consumazione del potere di impugnazione, il Consiglio di Stato ricorda la giurisprudenza amministrativa secondo cui «essa presuppone necessariamente l'intervenuta declaratoria di inammissibilità del primo gravame, essendo l'impugnazione riproponibile nel rispetto dei termini in mancanza di detta declaratoria».
Pertanto, affinchè un giudice possa dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, è necessario che quest'ultimo venga iscritto a ruolo, ossia depositato presso la Segreteria (o Cancelleria) del giudice medesimo.
A ciò deve aggiungersi un ulteriore requisito, costituito dalla proposizione di ulteriori gravami, non solo successivi ma anche diversi (quanto a petitum o a causa petendi) rispetto al primo.

L'Adunanza Plenaria esclude che il caso in esame possa essere riconducibile al predetto paradigma, in quanto alla prima notifica dell'atto non era seguito il deposito dello stesso presso la Segreteria del giudice e i diversi mezzi di impugnazione presentavano la stessa identità testuale.
In particolare, risultava che «la seconda notifica dell'atto, effettuata allorchè era ancora pendente il termine di legge per la proposizione dell'appello, era dipesa dall'intento delle amministrazioni appellanti di regolarizzare l'atto introduttivo del giudizio, atteso che la copia originariamente notificata a mezzo PEC, per evidente refuso, non era stata sottoscritta con firma digitale mediante l'utilizzo del formato PAdES, in violazione del combinato disposto degli artt. 136, comma 2.bis, c.p.a.».