Essendo l'assegno intestato in via esclusiva al danneggiato, la somma ottenuta dalla compagnia assicurativa è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al legale costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato.
La Corte d'Appello di Ancona confermava la responsabilità dell'imputato per appropriazione indebita della somma appartenente al suo difensore di fiducia per le spese legali, di cui aveva il possesso poiché ricompresa nell'importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da un'assicurazione a titolo di risarcimento del danno....
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Fermo emessa il 12 aprile 2018, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita della somma di euro 6750,00 appartenente al suo avvocato di fiducia per le spese legali, della quale aveva il possesso in quanto ricompresa nell'importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno.
2. Ricorre per cassazione M. G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
li ricorrente sostiene, richiamando recente: giurisprudenza di legittimità, che l'assegno era intestato esclusivamente a lui cd egli non era consapevole di dover distrarre alcunché a favore del suo difensore a titolo di spese legali, essendo solo obbligato a pagare la parcella sulla base di accordi con il professionista, con conseguente eventuale rilievo meramente civilistico del mancato pagamento, peraltro non realizzatosi avendo il ricorrente messo a disposizione del suo difensore la somma di circa 2500 euro.
Il ricorso è fondato.
Il collegio intende ribadire il principio di diritto, evocato in ricorso, secondo il quale, non integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del soggetto danneggiato che ometta di versare al difensore la somma di denaro direttamente liquidata in proprio favore dall'ente assicurativo a titolo di spese legali, poiché tale somma è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al professionista costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico (Sez. 2, n. 27829 del 03/05/2019, Galloro, Rv. 276956; Sei. 2, n. 25344 del 2':i/05/2011, Giannone, Rv. 250767).
li caso in esame non fa eccezione, anche tenuto conto di quanto accertato in fatto dai giudici di merito, posto che l'assegno proveniente dalla compagnia assicuratrice era intestato al ricorrente ed c1Jli si era assunto l'obbligazione - il cui inadempimento ha rilievo solo civilistico - di consegnare al proprio difensore di fiducia una parte della somma a titolo di spese legali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, revoca le stalui1io11i civili.