Il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare le somme dovute dallo Stato al difensore del non abbiente in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato.
Il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione proposta dall'avvocato contro il provvedimento che gli aveva liquidato, quale compenso professionale per l'attività svolta in giudizio a favore di parte ammessa al gratuito patrocinio, una somma pari a quella posta a carico della parte soccombente.
Contro tale decisione, l'avvocato...
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 18. 10 2018 il Tribunale di Trento rigettò l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 84 e 170d.p.r. n. 115 del 2002, dall'avv. AM avverso il provvedimento che gli aveva liquidato la somma di euro 1.250,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in un giudizio di separazione personale dei coniugi in favore di DT. parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale motivò la conclusione di rigetto richiamando l'arresto n. 18167 del 2016 di questa Corte, secondo cui nel caso che, in un giudizio civile, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, il compenso del suo difensore deve essere quantificato in misura uguale alle somme poste a carico della parte soccombente in favore dello Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che l'importo liquidato con il decreto opposto era pari a quello cui era stata condannata la controparte in quanto soccombente. Per la cassazione di questa ordinanza, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 24. 4. 2019, ha proposto ricorso MA, sulla base di un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Con ordinanza del 24. 2. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 130 e 133 d.p.r. n. 115 del 2002 e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 24 e 35 Cost., assumendo che la motivazione adottata dal Tribunale per il rigetto della domanda appare superata dalla successiva decisione della Corte di Cassazione n. 22017 del 2018, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.p.r. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.p.r. Si assume altresì che, comunque, il principio dell'equiparazione tra il compenso liquidato al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio e l'importo posto a carico della parte soccombente nel giudizio in cui questi ha svolto la sua attività professionale può valere al più come criterio generale all'atto della pronuncia della sentenza o del decreto di liquidazione, ma non anche in sede di opposizione alla liquidazione da parte del difensore e non può mai condurre a sacrificare il diritto del professionista a ricevere un compenso adeguato all'attività svolta. Il ricorso è fondato. Il principio fatto proprio dalla decisione impugnata risulta superato, come dedotto dal ricorrente, dall'orientamento di questa Corte, a cui va data continuità, secondo cui il giudice civile, nel caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti vittoriosa, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare le somme dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R., in misura uguale alle somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.p.r n. 115 del 2002, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Si è inoltre precisato che, in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 10914 del 2021; Cass. n. 777 del 2021; Cass. n. 136 del 2020; Cass. n. 31982 del 2019; Cass. n. 22017 del 2018). Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.