Adita in sede di impugnazione
Svolgimento del processo
- che con decreto depositato in data 1.02.2021, la Corte d'Appello di l'Aquila, adita in sede di impugnazione ex art. 708 comma 4° cod. proc. civ. avverso il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Teramo - nell'ambito del giudizio di separazione pendente tra L.E. e A.F.- aveva stabilito a carico del reclamante, e in favore della reclamata, la misura del contributo al mantenimento dei due figli minori (determinato nell'importo di € 800,00 mensili complessivi), in accoglimento del reclamo, ha ridotto tale contributo nella misura dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio, evidenziando che l'assegno precedentemente stabilito era eccessivo in relazione alle esigenze dei due ragazzi di sette ed undici anni, che non presentavano necessità particolari di cura e istruzione; - che la Corte d'Appello aveva altresì condannato la F.al pagamento delle spese processuali relative alla fase di reclamo; - che avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A.F. affidandolo a due motivi, mentre L.E. ha resistito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
Motivi della decisione
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 708, III comma, c.p.c., in relazione alla illegittima condanna della parte reclamata al pagamento delle spese processuali, e ciò sul rilievo del carattere non definitivo del decreto di accoglimento del reclamo, la cui statuizione poteva essere anche radicalmente modificata dalla sentenza del Tribunale;
2. che il motivo è fondato; che, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso la (sola) statuizione dell'ordinanza di reclamo ex art. 708 comma 4° cod. proc. civ., recante il regolamento delle spese processuali, e ciò sul rilievo che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, disciplinando la statuizione sulle spese del procedimento posizioni giuridiche soggettive di debito e credito che discendono da un rapporto obbligatorio autonomo, tale statuizione è quindi idonea ad acquistare l'autorità di giudicato (Cass. n. 8432/2020, Cass. n. 9348/2017); - che, quanto al merito, la indiscutibile e non contestata natura provvisoria del provvedimento impugnato (decisione in sede di reclamo ex art. 708 comma 4° c.p.c.), destinato a rimanere assorbito dalla decisione di merito, esclude la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, dovendo la regolamentazione delle stesse avvenire con la sentenza emessa a conclusione del giudizio di separazione, che dovrà tener conto dell'esito complessivo della lite (vedi sempre Cass. n. 8432/2020); - che ne consegue che deve cassarsi la statuizione relativa alle spese processuali, contenuta nell'ordinanza della Corte d'Appello, e, decidendo nel merito, revocarsi la stessa statuizione sulle spese;
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione/falsa applicazione degli artt. 337 ter e 316 bis cod. civ. relativamente ai parametri previsti per la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori;
4. che il motivo è inammissibile; che, come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente (nell'illustrare il primo motivo), il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo ex art. 708 comma 4° cod. proc. civ., pur incidendo su una posizione di diritto soggettivo, ha carattere meramente interinale, provvisorio e suscettibile di essere modificato dal Collegio in sede di decisione del giudizio di separazione; che, pertanto, non essendo la statuizione del decreto impugnato che disciplina la misura del contributo al mantenimento dei figli minori idonea al passaggio in giudicato (non avendo carattere decisorio), il ricorso per cassazione straordinario sul punto è inammissibile;
5. che le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della parziale soccombenza anche di parte ricorrente e del consolidarsi solo in tempi recenti dell'orientamento di questa Corte sopra citato; - che non si applica l'art. 13 comma 1° quater DPR n. 115/2002, essendo il processo esente;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, revoca la statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di reclamo. Dichiara inammissibile il secondo motivo. Compensa le spese di lite del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.