Dalle diverse testimonianze era emerso che lo scontro tra le auto non era stato violento, oltre al fatto che i danni descritti nella fattura di riparazione del carrozziere non risultavano compatibili con la dinamica del sinistro descritta dai testimoni, dunque niente risarcimento al danneggiato.
L'attore conveniva in giudizio la società di assicurazione per chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da lui e dal terzo trasportato in un incidente stradale causato dal tamponamento di altro veicolo, incidente a seguito del quale essi avevano riportato lesioni personali e l'auto aveva avuto bisogno di ingenti riparazioni.
Espletata...
Svolgimento del processo
1. RSC, convenne m giudizio, davanti al Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, la F S.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti da lui e dal terzo trasportato LN m un sinistro stradale nel quale la vettura dell'attore era stata tamponata da un'altra, finendo in tal modo con la parte anteriore contro il guard-rail. A seguito dell'impatto l'attore ed il trasportato avevano riportato conseguenze personali e l'autovettura aveva avuto bisogno di grandi riparazioni. Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u. medica sulla persona dell'attore e del trasportato e sentiti alcuni testimoni, accolse in parte la domanda e liquidò in favore dei danneggiati la somma di euro 1.258,79 a titolo di risarcimento dei danni fisici, rigettando ogni altra domanda risarcitoria. Le spese di lite furono poste per un terzo a carico della società di assicurazione e compensate quanto agli altri due terzi.
2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore e la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 9 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catania ricorre RSC con atto affidato a cinque motivi. La U. s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione 1n camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., motivazione illogica, contraddittoria, apparente ed incomprensibile intorno a fatti decisivi per il giudizio. Osserva il ricorrente, dopo aver richiamato alcuni passaggi della motivazione della sentenza, che essa sarebbe viziata per non aver considerato che, essendo la strada dell'incidente in discesa, l'urto non poteva ritenersi lieve. Errata sarebbe l'affermazione della sentenza secondo cui il sinistro era avvenuto ad una velocità non elevata, come errata sarebbe la presunta non corrispondenza dei danni riportati dalla vettura con le modalità del sinistro. I danni subiti, inoltre, sarebbero stati provati con la fattura che era stata confermata dal carrozziere, sentito come testimone, per cui le prove sarebbero state erroneamente valutate.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., omessa pronuncia io ordine al rimborso delle spese per fornitura di una vettura sostitutiva, fermo tecnico e spese di recupero del veicolo, oltre a difetto di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Osserva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi su tutte le spese suindicate, benché delle medesime fosse st.ata fornita adeguata prova documentale e testimoniale.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile. Sostiene il ricorrente che, pacifica essendo la sussistenza di danni materiali all'autovettura in conseguenza dell'urto, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avrebbero dovuto liquidarlo, in mancanza di una prova certa del quantum, in via equitativa. La sentenza impugnata, invece, nulla ha stabilito su questo punto, traducendosi la decisione in una sorta di non liquet.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello che lamentava omesso esercizio del potere istruttorio relativo alla mancata ammissione di una e.tu. in ordine alle necessarie cognizioni tecniche.
5. I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono tutti inammissibili o comunque privi di fondamento.
5.1. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).
5.2. Nella specie, la Corte d'appello ha rilevato che dalle deposizioni testimoniali si traeva la conclusione che lo scontro fra le vetture vi era stato, ma che esso non era stato violento, posto che l'auto dell'attore procedeva lentamente e la vettura che l'aveva tamponata stava uscendo in retromarcia da un parcheggio, per cui la sua velocità era minima. Oltre a ciò, la sentenza impugnata ha osservato che mancava ogni descrizione dei danni da parte dei testimoni, che non era stata prodotta alcuna foto del mezzo incidentato e che non era stato chiesto l'intervento della forza pubblica. Tanto premesso, la domanda dell'appellante è stata respinta sul rilievo che i danni risultanti dalla fattura di riparazione dell'auto non apparivano compatibili con le modalità del sinistro così come descritte; per cw, in definitiva, essi non potevano essere posti in collegamento con l'incidente in questione. Ulteriore prova, infine, della modestia dell'impatto doveva essere tratta, secondo la Corte d'appello, dalla circostanza che i danni personali patiti dal conducente e dal trasportato non erano compatibili con un urto grave come quello descritto dall'appellante.
5.3. A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sostenere la necessità di svolgimento di una c.t.u. e lamenta, tra l'altro, alcune presunte omissioni di pronuncia. In realtà, una volta affermato, con una ricostruzione in fatto che non è più modificabile in questa sede, che i danni all'autovettura lamentati dall'odierna ricorrente non erano compatibili con il sinistro in oggetto, l'ulteriore affermazione della Corte d'appello secondo cui ogni altra questione rimaneva assorbita è del tutto coerente. Non è esatto, quindi, che vi siano le lamentate omissioni di pronuncia, perché il risarcimento dei danni derivanti dal fermo tecnico e dalle spese di recupero del veicolo presuppongono l'esistenza di una causalità tra il sinistro e i danni; causalità che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso. I motivi di ricorso, in definitiva, pongono censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l'apparenza della violazione di legge, sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.
6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., riJ.evando che con la riforma della sentenza dovrà essere anche rivista la regolazione delle spese dei due gradi di giudizio. Questo motivo, che non è propriamente tale, è privo di fondamento. La Corte d'appello ha fatto applicazione del principio di soccombenza, per cui dal rigetto dei primi quattro motivi di ricorso deriva l'infondatezza anche di quello sulle spese.
7. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.