Il beneficio dell'abbattimento del prezzo è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dell'immobile che intende comprare e che in relazione ad esso abbia manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001.
L'INPS ricorre in Cassazione avverso la sentenza che l'ha condannata a restituire del denaro a titolo di differenza tra il giusto prezzo di vendita di un immobile e il maggior importo pagato dagli acquirenti in occasione del rogito. Quest'ultimi, nello specifico, avrebbero pagato per il riscatto dell'alloggio una somma superiore rispetto a quella dovuta in qualità di...
Svolgimento del processo
L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, con sentenza 16 gennaio 2017, n. 109, ha rigettato il gravame proposto dall'Istituto contro la pronuncia n. 825/2011 del Tribunale di Modena. Il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda di D.R. e N.C. di condanna dell'Istituto a restituire la somma di euro 13.915, quale differenza tra il giusto prezzo di vendita relativo a un immobile e il maggior importo da essi pagato in occasione del rogito; gli attori avevano esposto di avere pagato la somma di euro 135.754 per il riscatto dell'immobile, ma di avere diritto, in quanto conduttori dell'appartamento, all'abbattimento ulteriore del prezzo dello 0,08975% previsto dal ci.I. n. 41/2004. Resiste con controricorso "in favore dei convenuti R.D. e C. N." la sola N.C.. L'intimato D.R. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente.
Motivi della decisione
I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo è rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del ci.I. n. 41/2004, convertito nella legge n. 104/2004, e degli artt. 1, 2 e 3 del decreto interministeriale del 20 aprile 2005, nonché dell'art. 12 delle preleggi del codice civile": i signori R. e C. hanno acquistato non l'immobile per il quale avevano manifestato la loro propensione all'acquisto, ma un diverso immobile, a seguito di un cambio di alloggio autorizzato dall'INPDAP nel luglio del 2003, diverso immobile rispetto al quale non avevano manifestato alcuna volontà di acquisto rilevante ai sensi del ci.I. n. 41/2004.
2) Il secondo motivo contesta "vizio della motivazione per contraddittorietà e per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti": la Corte d'appello ha erroneamente affermato che le note del Ministero delle finanze e dell'INPDAP sono atti che non possono derogare alle norme di legge e che l'atto di compravendita fa espresso riferimento al diritto di R. e C. di instare per il rimborso del maggior prezzo eventualmente pagato, così non considerando che la nota del Ministero, richiamata dall'INPDAP, ha natura interpretativa rispetto alla norma primaria e che il contratto di vendita ha meramente dichiarato che l'eventuale rimborso a favore degli acquirenti era subordinato alle direttive del Ministero dell'economia. I motivi sono fondati. Il Collegio condivide l'orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia n. 9260/2020, secondo la quale "in tema di dismissione di beni appartenenti al patrimonio pubblico, il beneficio dell'abbattimento del prezzo di vendita previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 41 del 2004, conv. dalla legge n. 104 del 2004, è riconosciuto a condizione che il richiedente sia conduttore dello specifico immobile che intende acquistare e che in relazione ad esso abbia manifestato - con le modalità indicate nell'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001 - la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; pertanto, in considerazione del carattere speciale e di stretta interpretazione della normativa sulla <cartolarizzazione> degli immobili pubblici, l'opzione esercitata per una determinata unità immobiliare non può ritenersi valida anche per un'altra, solo perché parimenti ricompresa nel programma di dismissione" (v. negli stessi termini Cass. n. 37728/2021; diversa è invece l'impostazione seguita da Cass. 121.28/2020). Pertanto, avendo D.R. e N.C. manifestato la volontà di acquisto, nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 3, comma 20, del d.l. 351/2001, con riferimento all'appartamento sito in Modena, via (omissis), interno (omissis), tale opzione non valeva rispetto al diverso immobile poi acquistato, sito nello stesso edificio ma all'interno (omissis).
II. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.