
Egli è titolare di un interesse giuridico tale da renderlo incapace a testimoniare nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da incidente stradale.
In un giudizio avente ad un oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, l'attrice ricorre in Cassazione sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della deposizione resa dal teste poiché, essendo stato conducente del veicolo nel giorno del sinistro, egli sarebbe stato titolare di un interesse qualificato ad intervenire in giudizio e, pertanto, incapace a testimoniare.
Cassazione accoglie il ricorso con l'ordinanza n. 13501 del 29 aprile 2022.
Nelle sue argomentazioni, la Corte ricorda che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile poiché ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Pertanto, ha sbagliato il Tribunale ad attribuire rilievo alla dichiarazione del teste nonostante la sua incapacità a testimoniare
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza (ud. 27 gennaio 2022) 29 aprile 2022, n. 13501
Svolgimento del processo
1. S.T. convenne in giudizio M.G. e A. Assicurazioni S.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel 2007. Restò contumace il proprietario del veicolo, mentre si costituì in giudizio la compagnia assicurativa, contestando l:a domanda attorea e affermando che nessun sinistro si era verificato nelle circostanze di luogo e di tempo indicate dall'attore e, conseguentemente, era da escludere l'ascrivibilità al convenuto delle lesioni lamentate. Reputata inammissibile la consulenza tecnica medico-legale richiesta dall'attore per l'accertamento dell'entità dei danni riportati, la causa venne istruita con interrogatorio formale e assunzione delle testimonianze di D.T., genero dell'attore, e di F.P., conducente del veicolo al momento del sinistro, nonostante A. assicurazioni S.p.a. avesse eccepito sin dal momento della deposizione la sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sostenendo che, se non proprio portatore di un interesse attuale e concreto all'esito della controversia, egli fosse perlomeno da ritenere inattendibile. Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con sentenza 11. 3194/2013, rigetto la domanda attorca sul presupposto che non fosse stata fornita propria adeguata delle ragioni poste a fondamento della domanda, data la difformità delle risultanze testimoniali sulla dinamica del sinistro e l'assenza di riscontri strumentali in merito all'entità delle lesioni lamentate.
2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'appello, con la sentenza n. 671 /2019, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che l'attore non avesse fornito adeguata prova delle modalità del sinistro e dell'esistenza dei danni lamentati, non essendo sufficienti le generiche dichiarazioni rese dal testimone attorco sulla dinamica dell'incidente a confutare la dichiarazione testimoniale di controparte, né bastando la sola allegazione di un certificato ospedaliero come prova delle lesioni.
3. Avverso la sentenza d'appello B.M. vedova T., D.T. e A.T., in qualità di eredi di S.T., propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 100 e 246 c.p.c. e 157 co. 2 c.c., sostenendo che il Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe dovuto dichiarare la nullità della deposizione resa dal teste F.P., poiché, come conducente del veicolo nel giorno del sinistro, egli sarebbe stato titolare di un interesse qualificato ad intervenire in giudizio e, conseguentemente, incapace a testimoniare. Il giudice di secondo grado avrebbe errato, non solo, nel non accogliere l'eccezione di nullità della deposizione, specificamente sollevata in primo grado e riproposta come motivo di appello, ma anche attribuendo rilievo decisivo alla dichiarazione, tanto da ritenerla preponderante ai fini della decisione rispetto alla deposizione del teste di parte attrice. Il motivo è fondato. Il tema in questione, nel caso di specie., è la capacità a testimoniare del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale, in particolare la testimonianza resa dal teste Franco Picarelli, conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, contestata dal ricorrente sin dal processo di primo grado. Ebbene è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Scz. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Scz. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. Il principio in questione rimonta a Scz. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui 'la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto cd attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un poste1ù1s rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione cost come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc civ. come causa d'incapacità a testimoniare". La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento., danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), c1uanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia. In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p. c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso". Tale principio è sempre stato applicato da questa Corte. In particolare: - Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16 settembre 2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell'acquirente cli un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti; - Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perché titolare di un interesse concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pai0mcnto del pezzo) fosse diverso da quello che dell'interesse del testimone (il pagamento della provvigione); Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25 gennaio 2012 non è pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevabilità l'ufficio dell'incapacità a deporre; Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato- testimone può avere interesse, esemplificando: Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione ai limiti dell'apparenza e non esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere sufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda. I11 particolare il Giudice del merito si è basato sulle dichiarazioni del teste P. conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, e conseguentemente incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. Il Tribunale cli Nocera Inferiore non si sarebbe adeguatamente pronunciato sulla specifica contestazione relativa all'incapacità del P. a testimoniare, omettendo di considerarla e fondando l'ammissibilità della deposizione sulla mancata citazione in giudizio del teste.
4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., con riferimento all'art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c. Secondo il giudizio dei ricorrenti, la sentenza di secondo grado sarebbe errata poiché, non avendo il proprietario dell'autovettura provato che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. In contrasto con le conclusioni della sentenza d'appello, tale responsabilità era stata infatti provata dalla deposizione di D.T., e dall'interrogatorio formale reso dallo stesso S.T., non potendo essere messa in discussione dall'inammissibile testimonianza del conducente del veicolo.
4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., assumendo di aver adempiuto all'onere della prova incombente su di loro non solo con riguardo alla dinamica del sinistro, ma anche in merito all'esistenza e all'entità delle lesioni ad esso conseguite. I danni subiti dal loro dante causa sarebbero stati provati non solo a mezzo del certificato ospedaliero nominato nella sentenza di appello, ma anche mediante l'allegazione del referto e del certificato del Pronto soccorso dell'Ospedale di Mercato San Severino e da ulteriore certificato medico della dott.ssa C.L.. Il giudice d'appello avrebbe errato nel reputare non provate le lesioni, sulla base della sola mancanza di riscontri strumentali, che potrebbero adeguatamente essere sostituiti da certificati rilasciati da struttura ospedaliera pubblica attestante le conseguenze fisiche subite dal danneggiato. I ricorrenti lamentano anche che l'unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno specificamente allegato dall'attore e da questi documentato con le certificazioni mediche prodotte sarebbe stata la consulenza tecnica medico-legale, richiesta proprio dall'attore in primo grado, ma non ammessa dal Giudice di Pace. Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Nocera Inferiore.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Nocera Inferiore.