Svolgimento del processo
1.La Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto G.A. colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza nottetempo, da cui era conseguito un sinistro stradale, ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.c) 2 bis e 2 sexies C.d.S. e con la riduzione per la scelta del rito lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro 2.000,00 di ammenda. Il giudice distrettuale rigettava i motivi di impugnazione concernenti la esclusione del G. alla sospensione del procedimento con messa alla prova assumendo che dalla richiesta della difesa di applicazione dell'istituto corredata dalla istanza rivolta alla UEPE di formulazione di un programma personalizzato di trattamento alla data in cui il G. si era presentato per la prima volta presso l'Ufficio stesso ai fini di definire il programma (17 Settembre 2019), era decorso un tempo lunghissimo (19 mesi) con rinvii per otto udienze e che, sulla base di una precedente comunicazione dell'UEPE tale ritardo era da imputare al mancato reperimento del G. e ad un comportamento elusivo dello stesso. Assumeva pertanto il giudice di appello che non si era in presenza di un rigetto giustificato dalla mancata definizione di un programma di trattamento per questioni riconducibili a fattori esterni o imponderabili, ma dalla impossibilità di differire sine die la procedura di definizione alternativa in presenza di condotta ostruzionistica e dilatoria dell'interessato che si era sottratto agli adempimenti preliminari alla predisposizione del programma di trattamento.
3. Quanto ai profili di responsabilità escludeva che la esecuzione del test alcolimetrico fosse intervenuto in violazione della disciplina concernente l'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica, tenuto conto dell'esito delle due prove e della circostanza che lo strumento alcoli metrico utilizzato risultava regolarmente omologato.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che ha proposto tre motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art.168 bis cod.pen., 464 ter e 464 quater cod.proc.pen. laddove il giudice di appello aveva confermato il ragionamento espresso dal giudice di primo grado in base al quale la richiesta di messa alla prova doveva essere rigettata a prescindere dalla predisposizione e, quindi, della valutazione di un programma di trattamento e quindi a prescindere da qualsiasi apprezzamento sulla idoneità dello stesso, pure richiesta ai sensi dell'art.464 quater terzo comma cod.proc.pen. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello addebita solo al comportamento del G. la difficoltà di interlocuzione con lo UEPE ai fini della predisposizione del programma di trattamento, nonostante lo stesso si fosse presentato all'organo di esecuzione in data 17 Novembre 2019, e quindi fa derivare da un suo comportamento elusivo la circostanza che il programma non era stato elaborato, sebbene non fosse indicato un termine di scadenza, e esprime una prognosi negativa sul buon esito del programma senza indagare sulle cause del ritardo nella predisposizione. Con una terza articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla regolarità degli accertamenti urgenti sulla persona eseguita con alcoltest laddove non era stata fornita alcuna risposta alla eccezione concernente il corretto funzionamento dell'apparecchio per non essere stata fornita dimostrazione della regolare revisione.
Motivi della decisione
1.I primi due motivi di ricorso, che involgono questioni di diritto e il corretto articolarsi della motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimità della esclusione dell'imputato G. alla messa alla prova, come disciplinata dagli art.168 bis e ss cod.pen. 464 e ss. cod.proc.pen., vanno rigettati in quanto infondati.
2. La sospensione del processo con messa alla prova "è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine alla astensione dell'imputato da commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri dell'art.133 cod.pen.. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dal programma di trattamento (sez.2, n.2486 del 22 Dicembre 2021, T.F.; sez.5, n.7983 del 26 Ottobre 2015, Matera e altro, Rv.266256),2020, C.A., Rv.278602). Orbene tali principi giurisprudenziali valgono a superare gli argomenti, pure affermati dalla Suprema Corte e fatti propri nei motivi di ricorso secondo cui il rigetto della richiesta dell'istituto della messa alla prova non possa avvenire in ragione della mancata presentazione del programma in quanto per valutare l'ammissibilità della messa alla prove è necessario che il giudice possa esaminare il programma stesso e a tale fine è sufficiente che l'elaborazione sia stata regolarmente richiesta all'ufficio di esecuzione penale (sez.3, n.12721 del 17 Gennaio 2019, B.A., Rv.275355; sez.5, n.31730 del 19 Maggio 2015, D.A., Rv.265307).
3. Rispettosa della legge e corretta sotto il profilo logico giuridico risulta la motivazione della Corte di appello che esprime due valutazioni, che precludono l'accoglimento della richiesta di messa alla prova presentata dalla difesa del G.: la prima sul tempo trascorso dalla data della richiesta del programma fino alla udienza del 18 Settembre 2019, allorquando perveniva comunicazione da parte della UEPE secondo la quale, dopo avere evidenziato i tentativi infruttuosi di contattare il G. (che pure aveva richiesto la predisposizione del programma ma mai si era spontaneamente presentato per concordarne il contenuto), il richiedente si era finalmente presentato per il primo contatto preliminare in data 17 Settembre 2019 (il giorno prima dell'udienza in cui il programma avrebbe dovuto essere valutato dall'autorità giudiziaria). In sostanza opina il giudice distrettuale che, a fronte di otto udienze fissate e rinviate in attesa dell'elaborazione del programma e della valutazione da parte del giudice di merito, e decorsi diciannove mesi dalla iniziale richiesta di ammissione al beneficio, intempestiva e inconcludente doveva ritenersi la presentazione del G. presso l'ufficio esecuzione penale, tenuto conto del tempo ulteriormente necessario per la elaborazione del programma. In secondo luogo la Corte di Appello valorizza il comportamento elusivo ed ostruzionistico del richiedente che si è dapprima sottratto ai contatti preliminari per la predisposizione del programma e dall'altra, presentandosi all'ufficio per la esecuzione penale il giorno prima della udienza, aveva manifestato un ulteriore intento dilatorio, da cui si poteva riconoscere l'assenza di un reale proposito di pervenirsi ad un programma condiviso e rispettato.
4. Orbene, ritiene questa Corte la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito e a tale proposito deve affermarsi il principio secondo cui quando il ritardo nella predisposizione del programma di trattamento e nella sua sottoposizione all'autorità giudiziaria, chiamata a deliberare sulla richiesta di messa alla prova, sia esclusivamente imputabile all'inescusabile inerzia e alla condotta manifestamente dilatoria del soggetto interessato alla sua elaborazione, così da potersi inferire l'assenza di una reale volontà di dare seguito alla istanza e, conseguentemente, di attenersi alle prescrizioni in esso contenute, deve ritenersi legittima la decisione di non accoglimento della richiesta stessa, dovendo in tale caso ritenersi prevalente l'esigenza di una sollecita definizione del procedimento rispetto ad un esito del tutto incerto nei tempi di definizione, nell'approdo ad un programma condiviso e nell'attuazione dello stesso, quale condizione per pervenirsi ad una pronuncia di proscioglimento a seguito di esecuzione del programma di trattamento.
5. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti infondato e privo di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del G.. Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talché il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, G.A., Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, D.P.G., Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, I., Rv. 280958). Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.