Ciò vale anche per le liti insorte in sede di distribuzione tra creditori concorrenti, ovvero tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza di crediti o di diritti di prelazione.
Svolgimento del processo
F.M., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal fratello G.M. nei confronti di U. Banca S.p.A., che ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. Nel procedimento esecutivo è intervenuta M.R. (coniuge separato di G. M.), sulla base di un credito di mantenimento derivante da accordi intercorsi con il debitore in sede di separazione coniugale, vantando privilegio ai sensi dell’art. 2751 n. 4 c.c.. È sorta controversia in sede di distribuzione, in quanto il creditore procedente ha contestato il credito fatto valere dalla creditrice intervenuta (deducendo la simulazione della separazione e la nullità o comunque l’inefficacia, anche ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei relativi accordi patrimoniali), nonché, in subordine, la sua natura privilegiata. Il giudice dell’esecuzione ha sospeso la distribuzione ed assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito in relazione alla controversia insorta in sede di distribuzione. La domanda del M. è stata poi rigettata dal Tribunale di Perugia, nel contraddittorio con la Curatela dell’eredità giacente di G. M., frattanto deceduto. La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di F.M., «dell’atto dispositivo della somma di € 100.000,00 a titolo di mantenimento una tantum contenuto nella separazione consensuale omologata dal Tribunale di Perugia in data 4.04.06 tra R. M. e M. G.». Ricorre la R., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso F.M.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..
Motivi della decisione
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 giugno 2020 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, le è stata notificata in data 20 giugno 2020. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei ter- mini processuali, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, e precisamente di una controversia insorta tra creditori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, cioè quella attuale, in vigore dal 1° marzo 2006, introdotta dal decreto- legge 14 marzo 2005 n. 35 e successivamente modificata dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 (è appena il caso di rilevare che la qualificazione dell’oggetto della domanda spetta a questa Corte, specie in mancanza di diversa qualificazione espressa da parte del giudice del merito). In base alla suddetta disposizione «se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra credito- re e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma» (primo comma); «il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospende- re, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata» (secondo comma). Nella specie, come emerge dallo stesso ricorso, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno di G.M., è sorta controversia tra il creditore procedente F.M. e la creditrice intervenuta M.R. in ordine al diritto di quest’ultima di partecipare alla suddetta distribuzione (nonché di parteciparvi in qualità di creditrice privilegiata), in quanto il primo ha contestato l’effettiva esistenza e l’opponibilità nei propri confronti del credito fatto valere dalla seconda (oltre che, in subordine, la natura privilegiata dello stesso); il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria svoltasi davanti a lui, ha sospeso la distribuzione e assegnato il termine per instaurare il giudizio di merito (al che ha provveduto il creditore procedente F.M.), il cui oggetto è, dunque, quello di una opposizione esecutiva (ai sensi degli artt. 512 e 617, comma 2, c.p.c., come sopra chiarito) volta ad accertare il diritto della R. di partecipare o meno alla distribuzione delle somme pignorate in danno di G. M.. L’esclusione dell’operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Non può avere rilievo, ai fini di una eventuale esclusione dell’applicabilità delle richiamate disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini processuali, la circostanza che, al fine di contestare il diritto della R. di partecipare alla distribuzione, il M. abbia dedotto la nullità, la simulazione, l’inefficacia e la revocabilità degli accordi negoziali in base ai quali la stessa R. ha acquistato il credito fatto valere con il suo intervento e che sia stata chiesta (ed anche ottenuta, all’esito del giudizio di secondo grado) una pronuncia espressa sul punto, dal momento che, alla luce di una lettura integrata di motivazione e dispositivo, deve comunque ritenersi che la pronuncia dei giudici di merito abbia avuto ad oggetto (anche e, anzi, in primo luogo) l’opposizione esecutiva, essendo senz’altro diretta ad escludere la R. dal diritto di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili nel processo esecutivo promosso da F.M.. Va in proposito richiamato il recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 – 01). Si tratta – come appare evidente – dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 – 01; Sez. 3, Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01). Secondo l’arresto più sopra richiamato (Cass. n. 11111/2020), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che es- sa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo. Orbene, non vi è dubbio che la presente fattispecie rientri nell’ambito della prima delle ipotesi indicate, in quanto le do- mande di accertamento dell’effettiva esistenza e dell’opponibilità del credito per cui la R. è intervenuta nel processo esecutivo, in virtù della simulazione e/o della nullità o comunque dell’inefficacia, anche ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli accordi da questa stipulati con il debitore in sede di separazione coniugale, sono state formulate da F.M. allo scopo di ottenere l’esclusione della stessa R. dalla distribuzione della somma pignorata. In conformità all’arresto di questa Corte richiamato in precedenza, non vi è quindi dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali, sulla base del seguente principio di diritto: «il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto». Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, dunque, in data 19 agosto 2020. La notifica dello stesso (datato 16 settembre 2020) risulta effettuata a solo in data 18 settembre 2020. Il ricorso stesso è pertanto tardivo e, come tale, inammissibile. Il rilievo della tardività del ricorso, comportando l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata, assorbe ed impedisce di valutare ogni altra questione, ivi incluse quelle sollevate nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a una serie di vizi di natura processuale nello svolgimento del giudizio di merito (e, in particolare, quelle relative all’eventuale tardiva instaurazione del giudizio di merito oppositivo ed alla inammissibilità dell’appello avverso la decisione di primo grado).
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basa del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.