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4 maggio 2022
Il TAR Catania sul rapporto tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario

Con la sentenza in commento, il TAR Catania prospetta una soluzione che si differenzia dalle precedenti sulla compatibilità costituzionale e comunitaria del sistema della prevenzione antimafia.

La Redazione

Con la sentenza n. 1219 del 1° maggio 2022, il TAR Catania ha prospettato una soluzione diversa rispetto ai precedenti orientamenti quanto al sistema di prevenzione antimafia e, nello specifico, con riguardo al rapporto tra interdittiva antimafia e provvedimento di ammissione dell'impressa a controllo giudiziario, concludendo nel senso della improcedibilità del ricorso proposto per le seguenti ragioni:

  • La misura interdittiva diventa inefficace al momento dell'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario;
  • C'è un obbligo di aggiornamento della misura interdittiva proprio per via dell'ammissione al suddetto controllo, e tale obbligo ricade ex officio in capo all'Amministrazione che procede;
  • Il provvedimento di aggiornamento costituisce un atto nuovo che giunge al termine della rinnovata istruttoria e che deve tenere conto di quanto accaduto nelle more del controllo giudiziario.

Con riferimento all'obbligo di aggiornamento, il TAR Catania precisa che la relativa istruttoria deve essere avviatad'ufficio mentre, con riferimento alla natura del provvedimento di aggiornamento dell'interdittiva antimafia, il TAR sostiene che esso non potrà mai considerarsi meramente confermativo del precedente, in quanto la Prefettura ha l'obbligo di effettuare, appunto, una nuova istruttoria. Per questo motivo, in relazione a tale provvedimento, se lesivo, sorge l'interesse al ricorso dell'impresa attinta da interdittiva per non vedersi preclusa in via definitiva l'attività economica.
In caso di informativa prefettizia negativa, poi, il TAR specifica che l'ammissione alla misura riabilitativa passa anche da un vaglio sulla “occasionalità” del contagio mafioso, il quale però costituisce un elemento fattuale incontestato, derivandone che, nel momento in cui l'impresa chiede l'ammissione al controllo giudiziario, essa riconosce la legittimità del provvedimento impugnato, dunque esclude in radice anche l'esistenza del fatto illecito, con ciò determinando (eventualmente) la dichiarazione di infondatezza nel merito della domanda risarcitoria, nel caso in cui sia già stata proposta.

La proposta del TAR è quella di riflettere sul coordinamento dei meccanismi e degli effetti degli istituti dell'informazione antimafia, del controllo giudiziario e della prevenzione collaborativa in chiave sostanziale e processuale, con l'obiettivo di bilanciare le conseguenze dell'interdittiva sulla possibile sopravvivenza dell'impresa e la problematica relativa alla corretta aggiudicazione delle commesse e all'attribuzione dei pubblici finanziamenti. Ciò perché l'ammissione al controllo giudiziarionon sana a posteriori la perdita dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica o la perdita dei finanziamenti pubblici non accantonati. A tal proposito, il TAR ritiene che la fissazione dell'udienza di merito dovrebbe essere prevista dalla legge come un obbligo ex officio nel termine massimo di 6 mesi decorrenti dal deposito del ricorso.

Per rafforzare, infine, le garanzie difensive dell'impresa raggiunta da interdittiva ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, il TAR auspica la previsione di un termine “stand-still per la stazione appaltante/PA che eroga i contributi pubblici durante il vaglio del Tribunale delle Prevenzione, in modo tale che l'impresa non perda la possibilità di accedere all'aggiudicazione delle commesse pubbliche o di ottenere i finanziamenti pubblici, e tale termine potrebbe essere quello fissato per il Tribunale ordinario al fine di decidere sull'istanza di controllo.