Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
4 maggio 2022
Le controdeduzioni non possono essere considerate decisive ai fini della revocazione di una sentenza

La CTR Toscana precisa che la decisività può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte.

La Redazione

Un contribuente presentava istanza di revocazione avverso la pronuncia di secondo grado, deducendo l'omesso esame delle proprie controdeduzioni in quanto abbinate ad un altro fascicolo processuale indicato nelle stesse.
La CTR Toscana rigetta tale richiesta con sentenza n. 458 del 24 marzo 2022 ritenendo non sussistenti i presupposti indicati all'art. 395, n. 3, c.p.c..
A sostegno della sua tesi, il Giudice afferma che la mera conoscenza del giudice di un atto di parte privo di valore probatorio, come le controdeduzioni, non può considerarsi decisivo in quanto dalla valutazione dello stesso non scaturirebbe «incontestabilmente ed inevitabilmente» una decisione diversa. Tale decisività, aggiunge, la CTR, «può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte».

Da ultimo, la CTR richiama la nozione di decisività offerta dalla giurisprudenza di legittimità relativa all'ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., secondo cui l'errore di fatto «consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio».

Documenti correlati