La CTR Toscana precisa che la decisività può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte.
Un contribuente presentava istanza di revocazione avverso la pronuncia di secondo grado, deducendo l'omesso esame delle proprie controdeduzioni in quanto abbinate ad un altro fascicolo processuale indicato nelle stesse.
La CTR Toscana rigetta tale richiesta con sentenza n. 458 del 24 marzo 2022 ritenendo non sussistenti i presupposti indicati all'
A sostegno della sua tesi, il Giudice afferma che la mera conoscenza del giudice di un atto di parte privo di valore probatorio, come le controdeduzioni, non può considerarsi decisivo in quanto dalla valutazione dello stesso non scaturirebbe «incontestabilmente ed inevitabilmente» una decisione diversa. Tale decisività, aggiunge, la CTR, «può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte».
Da ultimo, la CTR richiama la nozione di decisività offerta dalla giurisprudenza di legittimità relativa all'ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'
CTR Toscana, sez. VI, sentenza (ud. 23 marzo 2022) 24 marzo 2022, n. 458
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
La "G. M. SRL ha presentato istanza di revocazione della sentenza n. 128/5/21 pronunciata il 23.07.2020 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, deducendo che:
- La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con detta sentenza, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Lucca, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2012, con il quale, in applicazione della normativa sulle società di comodo e ritenuta la non operatività della società, sono stati rideterminati i ricavi presunti ed il reddito imponibile.
- Nel corso del giudizio di secondo grado la società ha predisposto le proprie controdeduzioni depositate in via telematica presso la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ai fini della costituzione nel procedimento di appello.
- In data 4 novembre 2021 è pervenuta alla società Intimazione di Pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale si chiedeva il pagamento di somme inerenti l'avviso a suo tempo impugnato, in cui si dava atto dell'emissione della sentenza n. 128/5/21 pronunciata il 23.07.2020 depositata in segreteria il 4.2.2021 dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione 5, e divenuta definitiva in data 6.9.2021.
- La contribuente ha quindi depositato istanza in autotutela in data 7.11.2021 presso la CTR nella quale si contesta l'illegittimità della decisione stante il mancato esame delle controdeduzioni inviate e l'impossibilità di
partecipare al giudizio.
- La segreteria della CTR ha risposto via pec comunicando che le controdeduzioni inviate a suo tempo erano state abbinate ad altro fascicolo, ossia al 111/2019 anziché al fascicolo 2023/2019.
Sulla base di queste premesse la società chiede la revocazione della sentenza ex art. 395 n. 3 c.p.c., unico rimedio esperibile per far valere la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata partecipazione al processo. L'istante assume che tali controdeduzioni, non valutate dalla Commissione in quanto erroneamente abbinate ad altro processo d'appello, sarebbero state decisive e avrebbero portato ad una decisione della CTR favorevole al contribuente. A tal proposito deduce che:
- La Commissione Provinciale ha correttamente ritenuto che "l'Agenzia per il 2012 ha effettuato il test di operatività riproponendo pedissequamente i dati utilizzati e concordati nell'accertamento con adesione e nei contraddittori relativi al 2011" mentre " per il 2012 la situazione del contribuente era però mutata come risulta dalla documentazione contabile a suo tempo consegnata all'Agenzia e come riportato nel ricorso (in particolare l'ammontare dei ricavi minimi convenzionali risultava essere di euro 39.620 e non di euro 74.239)".
- La motivazione del Giudice di secondo grado a sostegno dell'accoglimento dell'appello dell'Ufficio è la seguente: "L'A.E. ha dimostrato che il test di operatività è stato effettuato accogliendo tutte le osservazioni fatte dalla società contribuente in ordine alle variazioni intervenute rispetto all'esercizio 2011. In particolare. Ha considerato solo gli Impianti specifici non ceduti. Ha escluso l'autovettura ceduta. Ha conteggiato gli oneri pluriennali al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi. escluso tutte le macchine da ufficio obsolete o comunque acquistate prima del 1997. In conclusione i valori di calcolo utilizzati dall'Ufficio non sono quelli del 2011 ma sono quelli rinvenienti dalla documentazione riferita al triennio 2010/2012".
- L'impugnazione è stata accolta senza avere considerato le specifiche critiche mosse nelle controdeduzioni all'appello dell'Agenzia che offrivano argomenti volti a dimostrare che "L'Ufficio non ha assolutamente esaminato i dati emergenti dai documenti 2012 (bilancio, libro cespiti, etc.) regolarmente consegnati, ma ha solo eseguito una mera operazione di "TRASLAZIONE" adattando meramente e semplicemente i dati 2011 all'anno 2012".
La ricorrente chiede pertanto che in accoglimento dell'istanza di revocazione sia annullata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e che, decidendo nel merito, questa Commissione annulli l'avviso di accertamento (rectius respinga l'appello dell'Agenzia delle Entrate).
La società ha anche formulato in via cautelare istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso impugnato e dell'intimazione di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'istanza di revocazione e dell'istanza cautelare, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c.
All'odierna udienza è stata fissata direttamente la trattazione dell'istanza di revocazione.
L'istanza di revocazione va rigettata non sussistendo i presupposti di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c., per più ordini di motivi.
In primo luogo il mancato inserimento delle controdeduzioni nel fascicolo telematico dell'appello è attribuibile ad errore della G. M. s.r.l. che, come precisato nella nota della Dirigente della segreteria, nel presentare le controdeduzioni ha erroneamente indicato il numero di RGA 111/2019 anziché 2023/2019.
È comunque assorbente un secondo rilievo. L'atto contenente le controdeduzioni, in quanto atto di parte contente delle mere valutazioni, non potrebbe - per sua natura- costituire mai un documento decisivo la cui conoscenza da parte del giudice avrebbe portato incontestabilmente ed inevitabilmente ad una decisione diversa. Tale decisività può essere riconosciuta solo ad un documento probatorio e non ad un atto di parte.
Al fine di precisare la nozione di decisività è utile richiamare la giurisprudenza relativa all'ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., secondo cui l'errore di fatto "consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio." (v. Cass. S.U. 4368 del 18.2.2021).
Il documento è decisivo quando da esso emerge un dato obiettivo, di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, che si pone in assoluto ed insanabile contrasto con la sentenza revocanda, senza necessità di un'attività valutativa da parte del giudice.
In tal senso di è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 29385 del 28.12.2011 secondo cui "Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare."
Tenuto conto della particolarità del caso ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di revocazione. Dichiara compensate le spese.