Nessuna esenzione dalle imposte per gli accordi patrimoniali che regolamentano la crisi tra conviventi di fatto
La Risposta n. 244/2022 dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19, L. n. 74/1987 ai conviventi di fatto. Nello specifico, l'istante ritiene che tale esenzione possa essere applicata anche al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” una volta cessata la relazione affettiva e dunque la convivenza tra i due.
La disposizione in questione prevede che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
L'Agenzia delle Entrate non condivide l'interpretazione proposta dal contribuente, considerando che la L. n. 76/2016 non disciplina alcuna modalità di scioglimento del rapporto di convivenza; inoltre, gli atti e i documenti con i quali i conviventi di fatto regolamentano i loro rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del loro legame non possono equipararsi agli accordi conclusi dopo una convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014.
Alla luce di ciò, con la Risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione di cui all'art. 19 cit. trova applicazione agli accordi di negoziazione assistita per via della parificazione ex lege degli effetti dell'accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, a condizione che dal testo emerga che le disposizioni patrimoniali siano indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale. Tuttavia, tale parificazione non può trovare applicazione oltre al caso considerato, per cui con riferimento alla fattispecie rappresentata non si ritiene sussistente il presupposto applicativo dell'esenzione di cui all'art. 19.
In conclusione, non può essere applicata l'esenzione di cui all'art. 19 L. n. 74/1987 al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due.