Posto che l'inosservanza del termine perentorio produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali se queste sono state prodotte in primo grado nell'osservanza delle preclusioni probatorie.
Svolgimento del processo
1. G.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, la G. Italia S.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione dell'investimento avvenuto a Napoli, mentre egli stava camminando in Via (omissis), ad opera di un veicolo rimasto non identificato. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda ritenendola non provata, in base all'affermata non attendibilità dell'unico teste escusso.
2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Ha osservato il Tribunale che l'appellante aveva ritirato il suo fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 15 marzo 2019 e l'aveva poi depositato soltanto in data 27 maggio 2019, oltre il termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali. Trattandosi di un termine perentorio, il Tribunale ha ritenuto di non poter esaminare né il profilo della tempestività dell'appello né il merito dello stesso, con conseguente pronuncia di inammissibilità.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso G.S. con atto affidato ad un motivo. Resiste la G. Italia S.p.a. con controricorso. Il ricorso e stato avviato alla trattazione m camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 190 e 345 cod. proc. civ., sul rilievo che la perentorietà del termine rimarrebbe interna al giudizio di primo grado senza valere per quello di appello, posto che il deposito del fascicolo di primo grado non potrebbe comunque introdurre alcun elemento di novità nel processo.
1.1. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, sebbene il termine entro il quale, a norma dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l'uso dell'espressione al più tardi, che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ. (così la sentenza 19 dicembre 2013, n. 28462, sostanzialmente confermata dalle ordinanze 6 dicembre 2017, n. 29309, e 7 ottobre 2020, n. 21571). Nel caso di specie il Tribunale non ha collegato la decisione di inammissibilità ad un qualche rilievo relativo alla non regolarità delle prove assunte in primo grado e depositate dall'appellante fuori termine, dopo la scadenza del termine fissato per il deposito delle comparse conclusionali, limitandosi alla pronuncia in rito sulla base del solo dato formale. Ne consegue che la decisione impugnata è viziata, posto che la documentazione tardivamente depositata non poteva ritenersi nuova, per cui il giudice avrebbe dovuto ugualmente tenerne conto. Ed è appena il caso di rammentare che la costante giurisprudenza di questa Corte e delle Corti sovranazionali è nel senso che il processo deve tendere, normalmente, alla sua conclusione con una decisione di mento, dovendosi ritenere le decisioni di natura meramente processuale una soluzione da assumere solo in presenza di vizi non emendabili; quale non è quello del caso in esame.
2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, affinché proceda all'esame del merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile. Il Giudice di rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.