Sbaglia la Corte d'Appello a riprendere integralmente tali considerazioni senza valutare alcune circostanze rilevanti nel caso di specie.
Il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adottabilità di una minore. Nella stessa sede, i genitori venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità e dai contatti con la bambina, mentre quest'ultima era stata affidata al servizio sociale e nominatole un avvocato come tutore. I genitori proponevano opposizione al fine...
Svolgimento del processo
1. A.S. e R.F. presentarono opposizione ex art.17, L.184/1983, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 29.1.2021 n. 7/2021 - con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore A.A., genitori venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità, veniva nominata tutore della minore l'avv. G.B., venivano sospesi i contatti della minore con i genitori, nonché affidata la piccola A., al Servizio Sociale - sostenendo che i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono e che, in ogni caso, la situazione era mutata, non soffrendo la madre di disturbi psichici incompatibili con la cura della bambina e chiedendo, pertanto, la revoca dello stato di adottabilità e della decadenza dalla potestà.
2. Con la sentenza qui di nuovo impugnata la Corte di Appello di Venezia ha rigettato tuttavia l'opposizione, confermando l'impugnato provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 29.1.21. La Corte di appello di Venezia ha ricordato che: a) il monitoraggio della famiglia aveva preso le mosse dalla nascita prematura di A. allorquando, pochi giorni dopo il parto, era stato segnalato dall'Ospedale di Mestre che la madre era seguita dal servizio psichiatrico per pregressi episodi di reazioni paranoiche acute e che era stata più volte ricoverata in psichiatria, anche durante la gravidanza; b) dopo la nascita di A., i sanitari osservarono evidenti difficoltà della madre, R.F., nel prendersi cura della neonata e riferirono che la macine presentava "un atteggiamento catatonico, riferisce di non riuscire a dormire ed è molto rallentata ... non mostra capacità di autonomia nel capire i fabbisogni della figlia e anzi si definisce incapace anche di pensare cl se stessa"; c) il Tribunale, su richiesta del P.M.M., era intervenuto, con decreto 6.11.2019, disponendo che la bambina venisse collocata in comunità con la madre, anche in ragione del fatto che gli orari di lavoro del padre erano incompatibili con l'accudimento di una neonata e perchè i genitori vivevano in coabitazione con altre famiglie in un ambiente trascurato; d) la R. rifiutò però il collocamento in comunità con la figlia e la bambina venne dunque inserita in una famiglia affidataria; e) il Servizio Psichiatrico, che aveva in cura I R. dal 2018, accertava che quest'ultima era affetta da psicosi di NAS, già manifestatasi nel paese di origine (Bangladesh), patologia connotata da manifestazioni di "agitazione, aggressività eterodiretta, insonnia, comportamento disorganizzato ... labilità emotiva, somatizzazione per manifestare il proprio malessere, dipendenza dal marito, atteggiamento fatuo, quasi dissociato ... immaturità con tratti isterici con possibile sviluppo di spunti persecutori nelle situazioni di maggiore stress"; f) i servizi sociali riscontravano, inoltre, che le condizioni psico-fisiche della madre la rendevano inidonea a rispondere ai bisogni della piccola A., nei cui confronti non sviluppava empatia, né capacità di comunicazione, e ciò anche allorquando la madre R. era compensata con farmaci; g) il padre di A. - viceversa - non presentava patologie ed era maggiormente in grado di comunicare con la figlia; h) nel gennaio 2021 i genitori chiedevano che la bambina tornasse a viver con loro presso un'abitazione che essi avevano reperito, ma il Tribunale rigettò la richiesta, motivando nel senso che quella domanda, fondata su.I nuovo contesto abitativo, dimostrava che essi genitori non avessero compreso le ragioni per le quali la neonata era stata allontanata, ragioni che non riguardavano il contesto abitativo e dunque l'inconsapevolezza dei bisogni di cura materiale e di sostegno affettivo di cui la minore aveva bisogno. La corte di appello ha dunque osservato che: 1) i servizi sociali, nella loro relazione del 13.7.2021, avevano evidenziato che la piccola A., all'età di un anno e mezzo circa, aveva conosciuto la nuova fa miglia affidataria gradualmente e nel marzo dell'anno 2021 era stato effettuato il passaggio presso questa nuova realtà familiare che faceva emergere le numerose risorse di adattamento della bambina, e che aveva dimostrato un attaccamento nei confronti dei nuovi affidatari, in particolare verso la figura materna nella quale trovava una base sicura a cui riferirsi; 2) era emerso, su esplicito approfondimento richiesto da essa Corte di appello, che, pur alla luce di un buon percorso educativo e terapeutico intrapreso dalla madre F., risultavano tuttavia confermati alcuni aspetti già in precedenza rilevati, ovvero la mancanza di riconoscimento dei problemi di salute mentale da parte di F., atteggiamenti persecutori, scarsa consapevolezza della necessità di aiuto da parte dei servizi in un percorso di sostegno alla genitorialità, scarso riconoscimento, da parte del padre di A., S., delle difficoltà genitoriali della moglie e la mancanza di capacità riflessiva su eventi passati e futuri relativi al ruolo di genitore; 3) i servizi sociali avevano evidenziato che A., in soli due anni e mezzo di vita, aveva già vissuto tre passaggi importanti e di per sé impattanti: una primissima fase di crescita (fino ai due mesi di vita) presso la struttura ospedaliera, insieme alla mamma naturale; una seconda fase nella prima famiglia affidataria (dai 3 mesi all'anno e mezzo) e una terza fase iniziata con il collocamento a marzo 2021 presso la nuova famiglia, con la conseguenza che una nuova interruzione del percorso di crescita di A. presso la famiglia affidataria, con l'inserimento in una comunità mamma bambino, avrebbe compromesso l'equilibrio e le razioni affettive tanto faticosamente costruite dalla minore, rischiando ciò di avere ripercussioni negative sul piano evolutivo; 4) i servizi sociali, pertanto, ritenevano il proseguimento dell'attuale affido la soluzione maggiormente rispondente all'interesse prioritario di A., garantendole quella continuità, stabilità e sicurezza di cui la minore necessita sotto il profilo affettivo; 5) che le osservazioni recepite dai servizi sociali consigliavano il rigetto della proposta opposizione presentata da A.S. e R. F.
2. La sentenza, pubblicata il 13.7.2021, è stata impugnata da A.S. e R. F. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l'avv. G.B. del Foro di Venezia, in qualità di tutore e difensore della minore A. A. ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa convocazione della seconda famiglia affidataria, per la violazione dell'art. 5 della legge n. 184 del 1983 così come integrato, per la violazione dell'art. 5 della legge n. 184 del 1983 così come integrato dalla I. n. 173 del 2015, con nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. e 161 c.p.c.
2. Con il secondo motivo si deduce vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la compensazione e la stabilizzazione delle problematiche di natura psichica della madre; la disponibilità manifestata dai genitori a collaborare con i servizi, anche con l'inserimento in comunità protetta; la disponibilità di idoneo alloggio.
3. Il terzo mezzo deduce la nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di totale inadeguatezza genitoriale con violazione dell'art. 360 c.p.c:., in relazione agli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 n. 4 c.p.c.
4. Con il quarto motivo si deduce vizio di nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di incompatibilità di nuovi interventi di sostegno rispetto alle esigenze di continuità, stabilità e sicurezza affettiva dell'esigenze della minore.
5. Il quinto mezzo denuncia la violazione ed erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1, 8 e 15 della I. 184/83 nonché dell'art. 30 Cost., dell'art. 7 della Convenzione di New York ratificata con L. n. 176 del 1991; dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo ratificata con Legge n. 77 del 2003; dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo ratificata con Legge n. 77 del 2003; dell'art. 24 del Trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa; e infine dell'art. 8 della CEDU per avere dichiarato lo stato di adottabilitè della minore in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l'esistenza di uno stato irreversibile di abbandono in senso morale e materiale secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lett. b) e c) della legge 184/83; per aver individuato nei disturbi psichici della madre, peraltro trattabili farmacologicamente, e nelle opinioni del padre rispetto alla gravità dei medesimi la causa di abbandono, omettendo ogni concreta indagine sulle possibilità di recuperabilità delle competenze genitoriali e senza offrire concrete e praticabili misure di sostegno con ciò ignorando completamente il diritto della minore ad essere educata nell'abito della propria famiglia e nel rispetto della propria identità culturale, comprese soluzioni alternative all'inserimento in comunità necessarie per garantire tale diritto.
6. Il primo motivo è infondato.
6.1.1 Sul punto occorre ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2021), l'art. 5 comma 1 della I. n.184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della I. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è riferito esclusivamente all'affidamento extrafamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo, poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall' esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.
6.1.2 Ciò posto, occorre evidenziare che gli originari affidatari, coniugi Dabala' e Marzollo, erano stati invero sentiti all'udienza del 01.12.2020, mentre la nuova coppia - alla quale era stata affidata la minore successivamente alla sentenza di primo grado n. 7/2021 del 20.01.2021 - non occorreva che fosse ascoltata, ai sensi dell'art.5 della Legge n. 184 del 1983, posto che quest'ultima disposizione - come sopra precisato citando l'arresto reso da questa Corte - non si riferisce, in alcun modo, alla coppia alla quale viene affidato un minore dichiarato adottabili=, proprio perché, diversamente, verrebbero meno tutte le esigenze di tutela e segretezza tipiche delle procedure di adottabilità.
7. I restanti quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione delle questioni prospettate - sono invece fondati.
7.1 Occorre in primo luogo accogliere il vizio di motivazione apparente denunciato dai ricorrenti il cui accoglimento assorbe, peraltro, tutti gli altri profili di doglianza prospettati. Sul punto occorre ricordare in premessa che, secondo çili insegnamenti di questa Corte, la motivazione deve considerarsi solo apparente e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Orbene, rileva il Collegio che la motivazione impugnata - con una tecnica argomentativa censurabile - ha in realtà ripreso integralmente le considerazioni svolte nella Relazione dei servizi sociali comunali di Venezia del 13.7.2021 (e cioè la Relazione del Servizio Infanzia e adolescenza Città di Venezia della dott.ssa Ragazzo e della dott.ssa Zara, che in parte richiama anche la precedente relazione del dott. Cecchetto del 30.4.2021), senza alcuno sforzo rielaborativo, per concludere per la conferma della sentenza di primo grado sul profilo della adottabilità della minore in ragione dello stato di abbandono di quest'ultima. Ritiene la Corte che ciò rappresenti un'impropria delega ai servizi sociali di decisioni di natura giurisdizionale che invece avrebbero dovuto comportare la necessaria rielaborazione delle informazioni fornite dai servizi sociali territoriali e soprattutto la risposta ai motivi di gravame proposti, sul punto qui in discussione, da parte degli odierni ricorrenti che avevano, invece, evidenziato una serie di fatti circostanziati, quali la stabilizzazione delle condizioni psichiche della madre, la rinnovata disponibilità dei genitori ad una genitorialità assistita con l'ausilio dei servizi sociali territoriali e la nuova disponibilità di una abitazione adeguata alle esigenze di vita della minore, profili ai quali invece la Corte di appello ha riservato solo fugaci accenni, senza alcun approfondimento delle pur rilevanti questioni prospettate. Ciò determina un irrimediabile ed insuperabile vulnus alla tenuta argomentativa della sentenza impugnata il cui contenuto non consente, in realtà, alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Cass. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
7.2 La motivazione della Corte territoriale sembra invero fermarsi ad una valutazione superficiale e non avveduta di quale sia la scelta esistenziale preferibile per la minore (concludendo per quella presso la nuova famiglia collocataria), senza invece approfondire il diverso e rilevante profilo dell'eventuale stato di effettivo abbandono della minore determinato dalle incapacità di accudimento dei genitori naturali. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte precisato che, in tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupera delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 7559 del 27/03/2018; v. anche: Cass. n. 22589 del 2017; n. 4097 del 2018; n. 3915 del 2018). Occorre pertanto ribadire anche in questo ulteriore contesto decisorio che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 I. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità (Sez. 1, Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021). Ne consegue che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, dovrà accedere ad un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. Come affermato più di recente dalla giurisprudenza espressa a Sezioni Unite da questa Corte di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021): "La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della /. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto". Non è dunque possibile dare ingresso, nella materia in esame, a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. Di questi approfonditi e necessari accertamenti non vi è traccia nella motivazione impugnata che dunque non può superare il vaglio di legittimità.
7.3 Evidenzia infatti il Collegio come gli odierni ricorrenti, nelle precedente sede di proposizione dei mezzi si gravame, avessero evidenziato alcune rilevanti circostanze, quali la stabilizzazione delle condizioni psichiche della madre anche tramite il ricorso a cure farmacologiche (allegando sul punto le relazioni del Dipartimento di salute mentale di Marghera datate 27.4.2021; 23.02.2021; 19.11.2020; 6.8.2020; 29.4.2021), la rinnova disponibilità collaborativa dei genitori ad essere seguiti dai servizi sociali dell'infanzia ed anche la disponibilità di un alloggio adeguato, tutte circostanze che non hanno avuto un adeguato approfondimento argomentativo ed invece sbrigativamente superate con le osservazioni negative espresse nella sopra richiamata relazione dei servizi sociali datata 13.7.2021 sulla incapacità di accudimento della minore da parte dei genitori naturali.
7.4 Senza qui voler in alcun modo accedere a valutazioni di merito (invece rimesse al giudice del rinvio), ma solo per evidenziare l'assoluta inadeguatezza della motivazione impugnata, occorre anche evidenziare che nella relazione del dott. Z. del 21.4.2021 si dà atto - così come nelle altre relazioni del CSM di Marghera sopra menzionate - del percorso positivo non solo di cura della patologia psichiatrica da cui è affetta la madre (sindrome psicotica di Nas) ma anche di quello altrettanto positivo di inserimento sociale di F.a che ha evidenziato lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività di volontariato e di cura di bambini con problemi di carattere linguistico. Peraltro, di tali ultime circostanze dà positivo riscontro anche la controricorrente, Avv. B., tutore della minore, nella memoria da ultimo depositata. Sul punto è necessario precisare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016). Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.