Bonus edilizi: sono soggetti a tassazione gli onorari dei professionisti che rilasciano il visto di conformità
Con il presente interpello si apprende che l'istante era stato chiamato ad apporre il
visto di conformità ai fini dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio (
D.L. n. 34/2020). A questo proposito, la normativa prevede che sia persone fisiche che condominii, possono richiedere l'applicazione dello "
sconto in fattura" di cui all'
articolo 121 del D.L. n. 34/2020 anche con riferimento al compenso per l'apposizione del predetto visto di conformità.
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Invero, l'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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L'istante rappresenta che la valutazione dell'applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso. Per tale motivo viene presa, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.
Premesso quanto innanzi esposto, alla luce delle questioni sollevate, l'istante con il presente interpello n. 243 del 4 maggio 2022 ha posso l'interrogativo sulla corretta procedura, nel caso di tale riaddebito di oneri al cliente, ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale dello scrivente.
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Secondo l'istante, qualora il cliente riconosca esplicitamente un onorario a seguito del riaddebito dell'onere finanziario, si provvederà ad emettere fattura assoggettando tale onorario ad IVA, con aliquota ordinaria, in quanto tali somme costituiscono compensi professionali.
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Ebbene, in merito alla questione in esame, il Fisco precisa, concordemente con quanto sostenuto dall'istante, che:
- la spesa per l'apposizione del visto di conformità concorre al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di "sconto in fattura";
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a seguito dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti;
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infine, rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto". Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
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In sintesi: il professionista che rilascia l'asseverazione per i lavori che danno diritto ai bonus fiscali (per l'ottenimento dello sconto in fattura) ha diritto al compenso che concorre a formare il reddito di lavoro autonomo. I relativi importi vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.
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