Come ribadiscono gli Ermellini, il diritto alla partecipazione al processo è una declinazione del diritto al contraddittorio nella dimensione dell'oralità che trova fondamento nella Costituzione e nella CEDU.
Il Giudice di seconde cure accoglieva l'appello proposto dalla parte civile e condannava l'imputato al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima.
Contro tale pronuncia, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione asserendo che il provvedimento di allontanamento dell'imputato dall'aula adottato dal Presidente del Collegio all'udienza...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza del 15 dicembre 2020 la Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'assoluzione dal reato ex art. 609-bis cod. pen. perché il fatto non costituisce reato pronunciata il 27 settembre 2017 dal Tribunale di Milano, ha accolto l'appello della parte civile C.V. ed ha condannato C.B. al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 30.000,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 23 decreto-legge 149/2020. Il 15 dicembre 2020, all'udienza fissata per la rinnovazione dell'istruttoria disposta su richiesta di parte civile, il Presidente del collegio ordinò all'imputato di allontanarsi dall'aula, non avendo richiesto di presenziarvi né personalmente né mediante il difensore ai sensi dell'art. 23 d.l. 149 del 2020. Il provvedimento di allontanamento sarebbe viziato da nullità intermedia ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto avrebbe impedito l'intervento dell'imputato e la sua partecipazione al processo. L'art. 23 d.l. n.149 del 2020, poi abrogato dall'art.1, comma 2, legge 176/2020, prevedeva che il procedimento d'appello venisse trattato in camera di consiglio e senza l'intervento del P.G. e dei difensori, salvo richiesta, ma solo al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Risulta dal verbale di udienza che, effettivamente, all'udienza del 15 dicembre 2020 fissata per la rinnovazione dell'istruttoria disposta su richiesta di parte civile, il Presidente del collegio ordinò all'imputato di allontanarsi dall'aula, non avendo richiesto di presenziarvi né personalmente né mediante il difensore ai sensi dell'art. 23 d.l. 149 del 2020.
1.2. Nel testo in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, l'art. 23 del d.l. n.149 del 2020 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) prevedeva che: «1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
1.2. La legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che «Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157».
1.3. Il caso della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale costituiva dunque un'eccezione alla trattazione cartolare; la norma, contrariamente a quanto disposto dalla Corte di appello di Milano, consentiva all'imputato di essere presente al processo. La Corte di appello ha pertanto erroneamente allontanato l'imputato dall'aula ed ha violato il diritto dell'imputato di essere presente e partecipare al processo a suo carico, per altro nell'udienza in cui si procedette alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.
1.4. Come affermato da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836 - 01, in motivazione, il diritto alla partecipazione al processo è una declinazione del più generale diritto al contraddittorio nella dimensione dell'oralità, che trova la sua matrice sia nell'art. 111 della Carta costituzionale, che nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani. Di conseguenza, la violazione del diritto dell'imputato di essere presente e partecipare al processo a suo carico concretizza la nullità assoluta ed insanabile. Sulla rilevanza del diritto di partecipare al processo secondo la giurisprudenza della Cedu si veda anche Sez. U, n. 7635 del 2022, C..
2. Va, dunque, dichiarata la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, la quale deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.