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9 maggio 2022
L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al permesso di costruire

Al fine di negare il completamento di un edificio abusivo in zona paesaggistica, sanato illo tempore senza notiziare la Soprintendenza, non occorre il previo annullamento della sanatoria di opera edilizia abusiva.

La Redazione
Un immobile, insistente su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, veniva condonato con una concessione in sanatoria, corredata dal parere della Commissione Edilizia Integrata ma in assenza della valutazione di compatibilità da parte della Soprintendenza. I proprietari, a distanza di tempo, presentavano un'istanza volta ad ottenere permesso di costruire, previa autorizzazione paesaggistica, per il completamento dell'immobile, adducendo che lo stesso aveva conservato lo stato di fatto esistente al momento del condono, risultando non ultimato. La Soprintendenza competente rigettava la richiesta, decisione che il TAR ribaltava riconoscendo le ragioni degli istanti. Avverso tale ultima statuizione propone appello davanti al Consiglio di Stato il Ministero della Cultura.
 
Accogliendo il ricorso con sentenza n. 3446 del 3 maggio, la Sezione Sesta ha ricordato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. I due atti, infatti, operano su piani differenti, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi seppur coincidenti, tanto che «la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all'esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia». Da ciò deriva che il rilascio dei titoli edilizi, pur in assenza di autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato, soluzione in sintonia con il principio secondo cui illecito urbanistico-edilizio e illecito paesaggistico sono autonomi, constatando di procedimenti e regimi sanzionatori svincolati.
 
Sulla base di questi presupposti, è evidente che nel caso di specie il fabbricato originario al quale accedono le opere di completamento non è mai stato sottoposto ad alcuna valutazione da parte della Soprintendenza. Pertanto, non risulta censurabile quanto espresso nel parere impugnato, con il quale l'organo ha sostanzialmente rilevato l'impossibilità di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai lavori di completamento, in assenza di una disamina di compatibilità con il vincolo dell'originario fabbricato.