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9 maggio 2022
Non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal dipendente per la perdita di chance di accrescimento professionale

Sono assoggettabili a imposta solo le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno, volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante).

La Redazione

La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF le somme riconosciute dall'Azienda sanitaria provinciale di Crotone al contribuente (dirigente medico dipendente dell'Azienda) a titolo di risarcimento del danno. Tale somma era stata riconosciuta al dipendente in esecuzione di un accordo transattivo con il quale era stata conclusa la causa riguardante il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale.
In tale contesto, la CTR aveva ritenuto che l'importo ricevuto dal contribuente fosse privo di rilievo fiscale, accogliendo l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP.
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza emessa dalla CTR mediante ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Giudice avesse ritenuto non tassabili le somme pagate dall'ASP, nonostante esse fossero state corrisposte in virtù di un rapporto di lavoro e per risarcire un danno da lucro cessante che, come affermato pacificamente dalla giurisprudenza, rientra tra le somme soggette a tassazione.

Con la sentenza n. 14560 del 9 maggio 2022 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale che contorna la vicenda in oggetto.
A partire dall’art. 6 TUIR, il quale si applica a tutte le tipologie di indennità, comprese i proventi conseguiti a titolo risarcitorio consistenti nella perdita di redditi che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le somme percepite dal contribuente a tiolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui essi abbiano la funzione di reintegrare un danno che si è sostanziato nella mancata percezione di redditi.
Ciò posto, con specifico riguardo al danno da perdita di chance, la giurisprudenza ha affermato che le suddette somme non costituiscono reddito imponibile se sono volte a riparare un pregiudizio avente diversa natura.
Recentemente poi, la Cassazione ha avuto modo di precisare che il risarcimento del danno connesso alla perdita di chance non ha natura reddituale perché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di un’attuale possibilità. Da ciò deriva che la chance è essa stessa un’entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile nella misura in cui si accerti la ragionevole probabilità dell’esistenza di tale chance intesa come attitudine attuale.
Per chiudere il cerchio, recentemente la Cassazione ha affermato che «sono assoggettabili a imposta le somme percepite dal lavoratore dipendente, a titolo di risarcimento del danno, se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a imposta quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente)».

Con riferimento al caso di specie, dagli atti di causa risultava che il contenzioso promosso dinanzi al Giudice del lavoro, terminato con transazione, era connesso all'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'Azienda in relazione al meccanismo della “retribuzione di risultato”, la quale è soggetta per ciascun dirigente a determinazione annuale da effettuarsi mediante la definizione (sempre su base annua) degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, obiettivi e percorsi che nel caso concreto erano stati del tutto omessi. Da tale carenza scaturiva, infatti, la perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione dei risultati, con ricadute economiche.
Per questa ragione, la Cassazione rigetta il ricorso, evidenziando che non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale, essendo irrilevante il riferimento al CCNL di un certo comparto ai fini della determinazione del quantum debeatur.