Nel giudizio di separazione dei coniugi di secondo grado, se la corte d'appello sostituisce l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta in ossequio a quanto previsto dalla disciplina emergenziale, non è tenuta a concedere i termini per repliche e conclusionali.
L'odierno ricorrente impugna mediante ricorso per cassazione la sentenza con la quale il Giudice di secondo grado aveva confermato la pronuncia emessa dal Tribunale, condannandolo alla corresponsione di un assegno mensile alla ex moglie per via dell'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Il ricorrente lamenta, nello specifico, il fatto che la Corte...
Svolgimento del processo
1. L.S. ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Roma, respingendo l’impugnazione dal primo proposta, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15160 del 2017, che aveva condannato l’odierno ricorrente a corrispondere al coniuge separato, R.R., un assegno mensile di euro 3.500,00, in relazione all’elevato tenore di vita goduto dalla famiglia durante il matrimonio, le disponibilità del coniuge, il tutto nella impossibilità della signora R., con le sue sole sostanze, di mantenerlo.
2. Resiste con controricorso R.R..
Motivi della decisione
3. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per avere la corte di merito deciso la causa d’appello senza che l’appellante sapesse che era stata trattenuta in decisione e senza gli fosse stato concesso di precisare le conclusioni e svolgere le proprie difese. Del processo di appello si era tenuta la sola prima udienza a trattazione scritta senza che fosse stata fissata quella per la precisazione delle conclusioni né disposta la discussione orale e concessi i termini per conclusionali e repliche.
4. Il motivo è inammissibile perché, oltre che generico e del tutto discorsivo nei sui contenuti, è manifestamente infondato.
4.1. Secondo la disciplina propria dei giudizi di separazione personale, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio (Cass. n. 19002 del 10/09/2014; Cass. n. 17645 del 10/08/2007), evidenza che esclude che il relativo modello processuale comprenda invece la fissazione di una udienza per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All’indicata regola, di carattere generale, si accompagna, come espressamente indicato nella premessa in fatto contenuta in sentenza, l’ulteriore speciale disciplina che ha trovato applicazione nella fattispecie in esame, relativa al contenimento del contagio da Covid 19. Come da questa Corte ritenuto, infatti “nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme” (Cass. n. 33175 del 10/11/2021). Si tratta di forme che, segnate dall’indicata esigenza, contenitiva del rischio pandemico, deviano dal modello processuale camerale ordinario rispetto al quale conservano, però, compatibilità non stabilendo, ad esempio, lo scambio di memorie conclusionali, comunque non stabilendo ad sede di udienza camerale ex art. 737 c.p.c.
5. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Dati oscurati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.L. a rifondere a R.R. le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.