Svolgimento del processo
Con decreto del 4.6.2019 la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 proposta da G. e S. D. e da A.P. avverso il decreto monocratico in data 10.1.2019, che aveva respinto la loro domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo civile di cognizione svoltosi innanzi al Tribunale di Biella. A base della declaratoria d'inammissibilità, la circostanza che l'atto d'opposizione non recava alcuna procura e che quella apposta al ricorso presentato in via monitoria non conteneva nessun riferimento, né espresso né implicito, alla fase eventuale dell'opposizione, o altre espressioni anche solo genericamente equipollenti. Avverso il suddetto decreto collegiale G. e S. D. e A.P. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Vi resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. I ricorrenti hanno presentato controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. - Con i tre motivi del ricorso incidentale, il cui esame è prioritario e congiunto per il carattere pregiudiziale e complementare delle censure svolte, il Ministero della Giustizia lamenta, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/01 sotto più profili. Il ricorso in sede monitoria, si sostiene, sarebbe stato proposto decorso il termine semestrale perentorio previsto da quest'ultimo articolo, in quanto ad esso non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69. Detto termine, a) avrebbe natura sostanziale e non processuale; b) l'applicabilità ad esso della sospensione feriale, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in considerazione del carattere necessitato del procedimento ex lege n. 89/01, andrebbe rimeditata alla luce della possibilità alternativa di ricorrere alla media-conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28/1O; e, infine, c) la riduzione del termine d'impugnazione c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (da un anno a sei mesi, ad opera della legge n. 69/09) comporterebbe l'applicazione della sospensione feriale in taluni casi e non in altri, in ragione della data di acquisita definitività della decisione conclusiva del giudizio presupposto.
2. - Il ricorso incidentale è infondato sotto ognuno dei suoi aspetti, nessuno dei quali è idoneo a indurre una rimeditazione della costante giurisprudenza di questa Corte suprema. Secondo cui, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della 1. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere iii diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della 1. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. nn. 14493/18, 5423/16 e 5895/09). La circostanza che la domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/1O, comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisca, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, stesso D.Lgs., la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente ex novo dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (v. S.U. n. 17781/13), non muta minimamente i termini della questione. La media-conciliazione è solo lo strumento per prevenire il giudizio, secondo la logica e la funzione degli strumenti alternativi alla giurisdizione (noti con l'acronimo ADR, Alternative Dispute Resolution), i quali implicano l'accordo delle parti. Mancato il quale, il procedimento ex lege n. 89/01 resta per la parte privata l'unico strumento per far valere la pretesa indennitaria, veicolabile in giudizio solo col ministero di un avvocato. Ancor meno comprensibile l'osservazione, svolta dal ricorrente incidentale, che il termine dell'art. 4 legge n. 89/01 può incrociare o non il periodo di sospensione feriale dei termini, a seconda della data di decorrenza, a sua volta dipendente da quella in cui diviene definitiva la decisione del giudizio presupposto. La sospensione opera non per uniformare a priori la durata complessiva di un dato tipo di termine, ma per evitare che esso vada a scadere nel periodo feriale; e ciò al solo fine di consentire ai difensori delle parti private di godere delle ferie al riparo dal rischio di incorrere in decadenze processuali.
3. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione della legge n. 89/01, dell'art. 1708 c.c. e degli artt. 83 e 84 c.p.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. Deduce parte ricorrente che la costante giurisprudenza del S.C., al riguardo, ritiene che il procedimento di equa riparazione sia strutturato secondo lo schema del procedimento monitorio, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., con una fase necessaria che si svolge inaudita altera parte, ed una eventuale a cognizione piena e in contraddittorio con la parte ingiunta, introdotta dall'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge, in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12. Ne consegue che, nel caso specifico, la "causa di equa riparazione", per la quale è stata rilasciata la procura, non può che riferirsi ad entrambe le fasi del procedimento, quella sommaria e quella a cognizione e contraddittorio pieno. Per contro la C.A., prosegue parte ricorrente, non ha considerato detta unitarietà del procedimento di equa riparazione, né ha tenuto contro dell'indirizzo di S.U. n. 4909/16, in base alla quale la procura alle liti conferita in te1mini ampi ed omnicomprensivi (in quella fattispecie rilasciata con la formula "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria. Ciò in quanto i poteri processuali sono attribuiti al difensore direttamente dalla legge, mentre la procura rilasciata dalla parte si limita ad una semplice designazione del difensore.
4. - Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 182, secondo comma, c.p.c. e 125 c.p.c., in relazione al n. 3 (recte, 4: n.d.r.) dell'art. 360 c.p.c., poiché la Corte distrettuale, pur avendo dapprima ordinato ai ricorrenti, nel corso della fase di opposizione, d'integrare la procura, ha poi ritenuto inesistenti le successive procure rilasciate da ciascuno di loro, perché tale facoltà, prevista dall'art. 182, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/09, è antecedente all'introduzione dell'art. 5-ter della legge n. 89/01, applicabile nella specie con valenza di specialità rispetto alla predetta regola generale.
5. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Va richiamata e ribadita la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo proprio di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (n. 19348/15 e successive conformi), così da rendere applicabile in via analogica le norme previste in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. n. 21658/16). Ciò posto, va esteso al procedimento d'equa riparazione il principio per cui la procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione (n. 13258/06), in quanto con l'attribuzione della procura si legittima il professionista ad adoperarsi per il conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte del bene oggetto della controversia (n. 18736/03). A tale applicazione analogica non osta l'espresso richiamo all'art. 125 c.p.c. contenuto nel secondo comma dell'art. 5-bis, legge n. 89/01. Come precisato dalla sentenza n. 5465/17 (citata in motivazione dalla Corte territoriale, sebbene soltanto per trarne la specialità dell'art. 5-ter legge n. 89/01 rispetto alla regola dell'art. 182, cpv., c.p.c. nuovo testo), tanto l'art. 3, primo comma, quanto l'art. 5-ter, secondo comma, della legge n. 89/01, vigenti, riproducono del secondo comma dell'art. 3 previgente solo il richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge - coerentemente all'ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia - né per il ricorso in sede monitoria né per quello, eventuale, di opposizione.
6. - L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo mezzo d'impugnazione.
7. - Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e respinto il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di cassazione.