Sulla scorta del principio di matrice euro-unitaria della cosiddetta “sana gestione finanziaria dell'aiuto”, la delibera comunale non può indicare l'intento in termini generici e meramente programmatici.
Con la sentenza n. 28 del 10 maggio 2022, il TAR Valle D'Aosta rigetta il ricorso presentato dal Comune affermando che «La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l'intento di promuovere la candidatura dell'ente per l'ottenimento di fondi legati al PNRR ovvero di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche del PNRR si presenta inidonea allo specifico fine».
Tale assunto, precisa il TAR, muove dal presupposto per cui «la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio (anche) di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell'aiuto, anche in termini di emersione di situazione di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale».
Con specifico riferimento al caso di specie, il Giudice osserva che la delibera dell'Ente risulta priva della necessaria specificità, sia termini di linea di azione che di contenuti della proposta, conseguendone la carenza di una specifica formazione di volontà da parte del Comune, «atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune».
TAR Valle d’Aosta, sentenza 10 maggio 2022, n. 28
Svolgimento del processo
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa la misura cautelare della sospensione dell'esecutività,
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 244 dell'8 marzo 2022, con cui è stato individuato, quale “progetto pilota” della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto presentato dal Comune di Fontainemore, con contestuale intesa tra la Regione ed il Comune medesimo ai fini della presentazione del suddetto progetto pilota al Ministero della Cultura;
- di ogni provvedimento ed atto ad essa presupposti, tra i quali in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 17 gennaio 2022, recante l'approvazione ed indizione dell'Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse da parte dei Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai fini della selezione ed individuazione del “progetto pilota” per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono; la deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto la definizione della composizione e delle modalità di costituzione del Nucleo di Valutazione incaricato della disamina e valutazione dei progetti presentati dai Comuni candidati alla procedura selettiva indetta; del verbale n. 1 del 25 febbraio 2022 e dell'allegata “Tabella A”, entrambi redatti dal designato Nucleo di Valutazione ed aventi ad oggetto la definizione della griglia dei criteri di valutazione dei progetti presentati dai Comuni candidati, del verbale n. 2 dell'1 e 2 marzo 2022 e dell'allegata “Tabella B”, entrambi redatti dal Nucleo di Valutazione e riportanti la griglia dei punteggi numerici attribuiti a ciascheduno dei progetti presentati dai Comuni candidati,
- di ogni altro provvedimento ed atto, presupposto ovvero conseguente, al momento non conosciuto dal ricorrente Comune, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti;
e per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno patito e patiendi dal ricorrente Comune per la denegata ipotesi di mancata individuazione del rispettivo progetto quale progetto pilota per la Regione Autonoma Valle d'Aosta da presentarsi al Ministero della Cultura ai fini della concessione della misura d'aiuto prevista dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere per l'importo di finanziamento pari a 20 milioni di Euro, con espressa riserva di quantificazione del suddetto danno in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Bard il 22/4/2022:
per l'annullamento, previa la misura cautelare della sospensione dell'esecutività
• della deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 7 aprile 2022 (doc. 8) attraverso cui l'organo di governo regionale, una volta dichiarata la presunta ed asserita sussistenza di “irregolarità amministrative” nei confronti della proposta progettuale presentata dal Comune di Bard nell'ambito della procedura selettiva definita dallo stesso organo di governo in favore del controinteressato Comune di Fontainemore (v. pagg. 1-2 doc. 8), ha deliberato di “procedere alla revoca, in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle deliberazioni della Giunta regionale n. 32 in data 17 gennaio 2022, n. 184 in data 21 febbraio 2022 e n. 244 in data 8 marzo 2022” poste a fondamento della procedura selettiva e già impugnate dal Comune di Bard con il ricorso introduttivo del presente giudizio (v. pag. 2 doc. 8) e, contestualmente, ha deliberato altresì di individuare, in via diretta, al di fuori di ogni predeterminato confronto competitivo, la proposta progettuale del controinteressato Comune di Arvier quale “progetto pilota della Valle d'Aosta” da presentarsi al Ministero della Cultura in data 8 aprile 2022, con la conseguente intesa intervenuta tra la resistente Regione e il Comune di Arvier in merito all'individuazione di quest'ultimo quale soggetto attuatore della proposta progettuale (v. pagg. 2-3 doc. 8);
• di ogni provvedimento ed atto ad essa presupposti, tra i quali in particolare le Note a firma della Coordinatrice del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali della resistente Regione, di cui al prot. 1368/CULT del 28 marzo 2022 ed al prot. 1520/CULT del 1° aprile 2022, aventi ad oggetto, rispettivamente, la richiesta di chiarimenti inoltrata al Sindaco del Comune di Bard circa l'eventuale “sussistenza di interessi propri o di prossimi congiunti” nel contesto della proposta progettuale presentata nell'ambito della procedura selettiva ed il successivo riscontro ai chiarimenti resi dal Comune di Bard in merito alla posizione del Sindaco, ove la Coordinatrice del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha avuto modo di affermare che “dalla documentazione prodotta, anche, per le precisazioni date, a ritenere superato il possibile rilievo relativo a conflitti di interessi anche solo potenziali, risulta che la partecipazione di codesto Comune all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale non sia stata approvata dall'organo comunale competente”; i documenti amministrativi recanti le “analisi svolte dal Nucleo di valutazione”, sulla cui base la Coordinatrice del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha formulato il giudizio di maggiore meritevolezza della proposta progettuale del Comune di Arvier, poi recepito dalla Giunta Regionale nella deliberazione n. 376 del 7 aprile 2022 sopra impugnata (v. l'ultimo paragrafo della pag. 2 doc. 8); il parere favorevole di legittimità reso dalla Coordinatrice del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali unitamente alla motivazione e disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 7 aprile 2022 sopra impugnata;
- nonché di ogni altro provvedimento ed atto, presupposto ovvero conseguente, o comunque meramente preordinato, al momento non conosciuto dal Comune ricorrente, con espressa riserva di proposizione di eventuali ulteriori motivi aggiunti;
nonché per l'annullamento, previa la misura cautelare della sospensione dell'esecutività
della deliberazione della Giunta Regionale n. 244 dell'8 marzo 2022, e di ogni provvedimento ed atto ad essa presupposti, già impugnati nell'epigrafe del ricorso introduttivo;
e per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno patito e patiendi dal ricorrente Comune per la denegata ipotesi di mancata individuazione del rispettivo progetto quale progetto pilota per la Regione Autonoma Valle d'Aosta da presentarsi al Ministero della Cultura ai fini della concessione della misura d'aiuto prevista dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere per l'importo di finanziamento pari a 20 milioni di Euro, con espressa riserva di quantificazione del suddetto danno in corso di causa.
Motivi della decisione
Ritenuto che parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe relativi al procedimento di individuazione del “progetto pilota” della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono ed in stato di abbandono nell’ambito dell’intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Considerato che risulta preliminare e decisivo lo scrutinio della doglianza con cui, in sede i motivi aggiunti, si censura la non ammissione della proposta del Comune ricorrente in quanto presentata senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune;
Ritenuto che tale motivo di gravame si presenta infondato per l’inidoneità a tal fine (impegno del Comune alla partecipazione al progetto) dell’invocata deliberazione della Giunta comunale di Bard n. 5 del 19 gennaio 2022, recante ad oggetto “Accordo quadro di cooperazione con Dipartimento di management dell’Università degli studi di Torino per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR”;
Considerato invero, per un verso, che tale delibera, con oggetto plurimo, mentre prevede, al punto 3, di “presentare” la candidatura del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B del bando borghi, dispone, invece, in termini generici e meramente programmatici, al punto 4, l’intento “promuovere” la candidatura del Comune di Bard “per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’ente”;
Considerato, per altro verso, che tale delibera risulta, quanto al segmento procedurale de quo, priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche riguardo ai contenuti della proposta, sicché con evidenza è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune;
Ritenuto, in altri termini, che la sanzionata irregolarità amministrativa correttamente discenda dalla circostanza documentale per cui difetta nel caso di specie una specifica e tempestiva volontà dell’Ente in ordine alla presentazione della propria candidatura a valere su quella specifica Linea di Intervento (Investimento M1-C3 – investimento 2.1 – attrattività dei borghi – linea A), essendo, invece, l’indirizzo giuntale finalizzato, in termini puntuali, a confermare la (sola) collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università degli studi di Torino per sostenere attività di supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR con particolare attenzione ai temi della valutazione d’impatto e della valutazione economico-finanziaria e per predisporre congiuntamente le domande per la partecipazione a bandi competitivi volti alla realizzazione della complessiva attività di rigenerazione territoriale;
Ritenuto pertanto che - in ragione della legittima esclusione della propria proposta progettuale dal procedimento in esame con conseguente impossibilità di conseguire il bene della vita in contestazione - parte ricorrente non abbia interesse a censurare né l’inziale iter valutativo né soprattutto l’esercizio del potere di autotutela e la conseguente modalità di scelta del progetto selezionato, risultando pertanto non scrutinabili in questa sede le relative censure;
Considerato, in definitiva, che il ricorso vada respinto anche in relazione alla spiegata domanda risarcitoria, non venendo in rilievo un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all’esercizio della funzione amministrativa;
Ritenuto che le spese del giudizio, in ragione delle questioni trattate, possano essere compensate tra tutte le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.