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12 maggio 2022
Quando una delibera è idonea a promuovere la candidatura del Comune per ottenere i fondi del PNRR?

Sulla scorta del principio di matrice euro-unitaria della cosiddetta “sana gestione finanziaria dell'aiuto”, la delibera comunale non può indicare l'intento in termini generici e meramente programmatici.

La Redazione

Con la sentenza n. 28 del 10 maggio 2022, il TAR Valle D'Aosta rigetta il ricorso presentato dal Comune affermando che «La delibera comunale che, in termini generici e meramente programmatici, indichi l'intento di promuovere la candidatura dell'ente per l'ottenimento di fondi legati al PNRR ovvero di eventuali bandi di altri soggetti alle tematiche del PNRR si presenta inidonea allo specifico fine».

Tale assunto, precisa il TAR, muove dal presupposto per cui «la correttezza formale e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul piano sostanziale sul controllo in ordine al principio (anche) di matrice euro-unitaria della cd. sana gestione finanziaria dell'aiuto, anche in termini di emersione di situazione di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro responsabilità individuale».

Con specifico riferimento al caso di specie, il Giudice osserva che la delibera dell'Ente risulta priva della necessaria specificità, sia termini di linea di azione che di contenuti della proposta, conseguendone la carenza di una specifica formazione di volontà da parte del Comune, «atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune».