
Anche se l'offerta o la cessione non si è consumata nei confronti di specifiche categorie di soggetti, il Legislatore intende reprimere tali condotte all'interno o in prossimità di luoghi in cui sono presenti soggetti “deboli” o comunque maggiormente esposti al rischio di fare uso di stupefacenti.
L'imputato ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con cui era stato dichiarato responsabile del reato ex
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29/05/2020, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, accogliendo l'appello del Procuratore generale, applicava a (omissis) (omissis) la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato italiano a pena espiata e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ed erronea applicazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod.proc.pen. Argomenta che i Giudici di merito avevano basato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dagli acquirenti della sostanza stupefacente escussi a sommarie informazioni, inattendibili e prive di riscontri esterni; in particolare, i dichiarati avevano riferito di contattare nell'ultimo anno l'imputato su utenza telefonica, che, pero, risultava attivata solo sedici giorni prima dell'inizio j dell'attività investigativa, non era stati acquisiti i tabulati telefonici e nessuno dei dichiaranti aveva riferito dell'assenza sul territorio italiano dell'imputato nel periodo luglio/ottobre del 2016. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. g) del d.P.R n. 309/1990, esponendo che dalle dichiarazioni rese a s.i.t. era emerso solo che l'imputato si incontrava con clienti delle illecite cessioni in prossimità del parcheggio dell'ospedale di (omissis) ma non anche che avesse creato un punto di spaccio accessibile alle persone che di quella comunità facevano parte; pertanto, era erronea la valutazione di sussistenza della circostanza aggravante. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della misura della pena. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato l'applicabilità delle circostanze generiche con motivazione apparente, valutando esclusivamente la personalità dell'imputato e non anche il suo comportamento collaborativo durante l'intero procedimento; inoltre, era stato applicato un aumento della pena a titolo di continuazione nella massima estensione, senza adeguata motivazione sul punto. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione della pericolosità sociale dell'imputato e violazione degli artt. 8 CEDU, 29 Cost e 133 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale non aveva valutato la condizione familiare del destinatario della misura di sicurezza, nella prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, V., Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, B., Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, P., Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lettera g), d.P.R. 309/1990 ("se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti") in considerazione del fatto che, secondo le risultanze istruttorie, le plurime cessioni di sostanza stupefacenti contestate erano avvenute nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale di (omissis). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g), d.P.R.. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti (Sez 6, n. 1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 - 01; Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017, dep.05/05/2017, Rv.270003 - 01). Questa Corte ha anche precisato che la finalità della disposizione va individuata nell'esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive (in tal senso Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Terrezza e altro, non massimata sul punto). La disposizione è volta a sanzionare con maggior rigore l'aver cagionato una particolare condizione di pericolo, integrata dall'esercizio di attività di cessione di stupefacente in situazioni di prossimità a determinate categorie di soggetti che frequentano dette strutture (Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017,dep.05/05/2017, Rv.270003 - 01, cit); l'intento del legislatore, si è ribadito, è quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità di insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'id quod plerumque accidit, numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez.3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375 - 01); per la sussistenza della circostanza aggravante di cui trattasi è, quindi, necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (cfr. Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, T. e altro, Rv. 265739; Sez. 6, ord. n. 28316 del 03/06/2003, Rv. 225683). Si è osservato, inoltre, che il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano (cfr. Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, C., Rv. 268780); in particolare, il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità (Sez.6, n. 27458 del 14/02/2017, Rv.270160 - 01). Né, infine, è necessario per la sussistenza della circostanza aggravante in esame che l'offerta o la cessione della sostanza sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti, essendo sufficiente, in coerenza con la ratio dell'aggravante basata sul maggior rischio innescato dalla condotta del reo, che l'offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma (Sez.6, n.1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 - 01). Nella specie, le condotte contestate si riferiscono a cessioni di sostanza stupefacente e la maggiore offensività delle condotte è integrata dal dato oggettivo costituito dalla scelta, come luogo di spaccio, di un'area pertinenziale di un ospedale, luogo rientrante fra quelli indicati all'art. 80, comma 1, lettera g) d.P.R. n. 309/1990 e che si caratterizza per essere frequentato da una pluralità di soggetti maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti, potenzialmente destinatari delle cessioni.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, S. ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali e delle modalità della condotta, caratterizzata dal protrarsi dell'attività delittuosa e dal coinvolgimento di molti soggetti. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dalle modalità della condotta e dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La sentenza impugnata, inoltre, ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza di questa Corte, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale ha ritenuto la pena irrogata adeguata alla gravità del reato, congruamente e logicamente argomentato anche in ordine all'entità dell'aumento operato sulla pena base ai sensi dell'art. 81 cpv cod.pen., richiamando il rilevante numero delle cessioni e l'intensità del dolo, dimostrativi della elevata capacità a delinquere dell'imputato.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. la Corte territoriale, valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. ha applicato all'imputato la misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, fondando la valutazione di pericolosità del (omissis) sulla dimostrata incapacità, ripetuta e prolungata, del predetto di rispettare il precetto penale (desunta dai precedenti penali e di polizia) e sulla natura e gravità dei fatti commessi (condotta protrattasi per parecchi mesi, su un territorio sul quale egli agiva quale testato venditore, previ accordi telefonici e con utilizzo di proprio autoveicolo per la consegna in luogo pubblico dello stupefacente, in precedenza confezionato nella propria abitazione); tali elementi sono stati ritenuti di valore dimostrativo della pericolosità sociale dell'imputato nonché, nella prospettiva del bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare, preminenti rispetto allo stato personale-familiare dello stesso. La motivazione è congrua e logica ed in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che il giudice, prima di procedere all'espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. F, n.35432 del 14/08/2013, Rv. 255815 - 01; Sez.4, n. 43459 del 29/09/2015, Rv. 265219 - 01; Sez.3, n.30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 - 01); inoltre, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez.4, n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271257 - 01; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Rv.261378 - 01). Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le specifiche argomentazioni dei Giudici di appello, si dilunga in considerazioni in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità.
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.