La confisca obbligatoria può essere disposta anche nei casi di assoluzione o proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.
Ad esito del giudizio promosso nei confronti dell'imputato, rappresentante legale di una società, per il reato di contrabbando di merci, il GIP emetteva decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione e, contestualmente, disponeva la confisca della nave da diporto sottratta al pagamento dei diritti di confine.
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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 20 settembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di La Spezia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di A.B., con la quale era stata chiesta la revoca della confisca dell'imbarcazione (omissis) operata con decreto di archiviazione reso il 10 giugno 2020 dal G.I.P. di La Spezia, nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui agli art. 292-295 comma 3 del d.P.R. n. 43 del 1973; tale reato era stato contestato a B. per avere, quale legale rappresentante della S. Holding LDT, sottratto merci al pagamento di diritti di confine, acquistando il 30 luglio 2009 la nave da diporto "(omissis)" al prezzo di 12.500.000 di euro dalla società "C.N. S.p.a.", vincolandola il 31 luglio 2009 a una destinazione doganale di esportazione, senza tuttavia esportare poi il natante nei successivi 18 mesi, termine previsto per il cd. appuramento.
2. Avverso l'ordinanza del G.U.P. ligure, hanno contestualmente proposto ricorso per cassazione sia B. che la S. Holding LDT, società proprietaria dell'imbarcazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, evidenziando che, a fondamento della misura ablativa, è stato posto un decreto di archiviazione emesso inaudita altera parte, peraltro dal medesimo giudice che ha reso l'ordinanza impugnata; ciò posto, la difesa evidenzia che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (casi Sud Fondi e Varvara), della Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 2015) e della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 31617 del 2015, Sez. 3, sentenze n. 45 28 del 2016, n. 34537 del 2017, n. 19166 del 2018 e n. 134671 del 2020), deve escludersi che l'ordinanza di archiviazione contenga quel tipo di accertamento del fatto e della responsabilità penale da cui possa scaturire l'applicazione della confisca, ciò a maggior ragione nel caso di specie, nel quale il ricorrente, previa istanza di traduzione degli atti di indagine essenziali, aveva chiesto espressamente di essere interrogato alai G.I.P., il quale ha poi archiviato de plano la sua posizione, confiscando però la sua imbarcazione, con palese violazione del diritto di difesa, sebbene peraltro il P.M., con la richiesta di archiviazione, avesse chiesto la restituzione del bene all'avente diritto.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
1. In via preliminare, appare utile una breve premessa del l'odierna vicenda processuale, dovendosi in particolare evidenziare che la confisca della nave da diporto (omissis), oggetto il 3 marzo 2011 di un sequestro di iniziativa della P.G. presso i cantieri "(omissis)" di Porto Venere, e poi del decreto di sequestro preventivo in data 8 marzo 2011, è stata disposta dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia con il decreto di archiviazione del 10 giugno 2020, con cui il G.I.P., pur prendendo atto del decorso del termine di prescrizione, ha ritenuto comunque configurabile il reato di cui agli art. 292-295 comma 3 del d.P.R. n. 43 del 1973, a carico di A.B., il quale, nella veste di legale rappresentante della S. Holding LDT, aveva sottratto merci al pagamento di diritti di confine, acquistando il 30 luglio 2009 la nave da diporto "(omissis)" al prezzo di 12.500.000 di euro dalla società C.N. s.p.a., vincolandola il 31 luglio 2009 a una destinazione doganale di esportazione, senza esportare il natante nei successivi 18 mesi (ovvero entro il 31 gennaio 2011), termine previsto per il cd. appuramento, secondo la disciplina del Regolamento comunitario n. 2454/1993. La nave, infatti, non è mai uscita dalle acque territoriali comunitarie, posto che, dopo il varo, è rimasta qualche giorno a Livorno e, dopo una breve crociera a Portofino, è rimasta sempre ormeggiata presso i cantieri "(omissis)" di Porto Venere, come è stato confermato dal Capitano K.C.. Dunque, non essendosi perfezionata l'esportazione, doveva ritenersi integrato il reato di contrabbando, stante l'elusione dell'obbligazione doganale sorta a seguito della immissione in consumo del natante nel territorio nazionale, reato rispetto al quale era tuttavia maturato nel frattempo il termine di prescrizione. Ciò posto, il G.I.P., pur disponendo l'archiviazione del procedimento, ha ordinato comunque la confisca del natante, quale corpo del reato, ai sensi dell'art. 301 del d.P.R., statuizione questa che deve essere ritenuta legittim21, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 28508 del 04/06/2009, Rv. 244780 e Sez. 1, n. 38174 del 24/09/2008, Rv. 241146), con affermazione cui sii ritiene di dover dare continuità, che la confisca obbligatoria, prevista per il reato di contrabbando doganale dall'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere disposta anche con il decreto di archiviazione pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e al rapporto con il soggetto autore. La confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta infatti anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o il proscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialitè1 del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. Tale possibilità, pertanto, deve essere riconosciuta anche nel caso in cui, in applicazione delle ragioni di economia processuale sottostanti alla previsione dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione, ciò in base al rilievo secondo cui non è sostenibile che, per potersi disporre la confisca, il P.M. sia costretto ad esercitare l'azione penale ove già risulti l'inutilità del dibattimento per intervenuta prescrizione del reato o per evidente mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero in caso di morte dell'imputato. Nell'ipotesi di archiviazione, peraltro, all'interessato è garantita la possibilità di interloquire sull'applicazione della confisca anche quando sia disposta con un provvedimento non avente carattere di accertamento definitivo. L'incidente di esecuzione e il giudizio di opposi1zione ex art. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., infatti, in quanto garantiscono il contraddittorio delle parti, costituiscono sedi processuali adeguate, a fronte della "fluidità" e della provvisorietà che caratterizzano i provvedimenti di archiviazione, per contestare la possibilità di disporre la confisca obbligatoria, essendo possibile in tale sede dare prova dell'inesistenza del nesso materiale tra la cosa di cui è stata disposta la confisca e il reato ovvero della estraneità al reato medesimo, nei limiti previsti dalla legge, del soggetto cui la cosa appartiene. La possibilità di disporre la confisca obbligatoria con il decreto di archiviazione, purché ovviamente non sia esclusa la sussistenza del fatto, è stata del resto riconosciuta anche in altri casi, ovvero per tutti i reati concernenti le armi (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894), per il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico ex art. 174, comma 3, del d. lgs. n. 42 del 2004 (Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278764), per il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen., richiamato dall'art. 517 ter, comma 3, cod. pen. (Sez. 1, n. 7940 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278585), e in materia di immigrazione clandestina, essendosi ritenuta legittima, in quanto obbligatoria, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini (Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Rv. 265426). Deve dunque ritenersi consentita l'applicazione della confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, anche con il decreto di archiviazione, pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato, affermazione questa che non si pone in contrasto con i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13539 del 30 gennaio 2020, Rv 278870, rie. Perroni, non solo perché tale pronuncia è riferita espressamente alla sola confisca urbanistica, che presenta una sua natura del tutto peculiare nell'ambito delle confische, ma anche perché il richiamato intervento delle Sezioni Unite, concentrandosi sul diverso tema della portata applicativa dell'art. 578 bis cod. proc. pen., non ha affrontato, perché non pertinente alla problematica oggetto di scrutinio, la questione della possibilità di disporre la confisca obbligatoria con il decreto di archiviazione, questione per la quale restano dunque validi gli approdi interpretativi cui è sinora pervenuta la giurisprudenza di legittimità, nei limiti in seguito precisati, nel senso che la confisca obbligatoria può essere disposta anche in sede di archiviazione, qualora quest'ultima non dipenda dal rilievo o dell'insussistenza del fatto o della interruzione del nesso pertinenziale tra il bene da confiscare e il reato ascritto.
2. Alla luce di tale premessa, non vi è spazio per l'accoglimento del ricorso. Ed invero, preso atto che il deficit di contraddittorio del decreto di archiviazione è stato ritualmente sanato con il rimedio dell'incidente di esecuzione, deve rilevarsi che, come rilevato anche dal Procuratore generale, l'accertamento incidentale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del reato di contrabbando svolto dal G.I.P. in sede di archiviazione e ribadito, sia pur sommariamente, nel provvedimento impugnato non è stato specificato contestato né con l'istanza ex art. 666 cod. proc. pen. rivolta al giudice dell'esecuzione, né tantomeno con il ricorso per cassazione, per cui, non risultando espressamente smentito il presupposto della confisca obbligatoria, la relativa statuizione, consentita anche con il decreto di archiviazione, deve essere ritenuta immune da censure, posto che l'archiviazione del procedimento penale è scaturita non da un giudizio di esclusione del fatto o della relazione tra bene e reato (avendo anzi il G.I.P. ritenuto configurabile il reato contestato all'esito di un'attenta disamina della vicenda in esame), ma unicamente dal rilievo della sopravvenuta causa estintiva della prescrizione. Ne consegue che gli odierni ricorsi devono essere disattesi, conseguendo da ciò, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.