Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 maggio 2022
Il Consiglio di Stato sulla prova delle intese restrittive della concorrenza

Principio della presunzione di innocenza, condizioni affinché possa dirsi esistente una pratica concordata tra imprese e processo di valutazione delle prove indiziarie: questi i temi oggetto della sentenza del Consiglio di Stato.

La Redazione

Con la sentenza n. 3570 del 9 maggio 2022, il Consiglio di Stato ha espresso importanti affermazioni in materia di concorrenza e di sanzioni aventi natura punitivo-afflittivo che di seguito si riportano:

  • Il principio della presunzione d'innocenza, sancito dall'articolo 48, paragrafo 1, della CEDU, si applica alle procedure suscettibili di concludersi con sanzioni afflittive pesanti; tale presunzione implica che ove sussista un dubbio nella mente del giudice, esso deve andare a beneficio dell'impresa destinataria della decisione che constata un'infrazione. Il principio della presunzione di innocenza non osta però all'applicazione di presunzioni relative, le quali consentono di trarre una determinata conclusione in base a massime di esperienza. Il ricorso alle presunzioni si collega all'esigenza di assicurare l'effetto utile del diritto europeo della concorrenza, considerando che in assenza delle stesse la prova dell'infrazione potrebbe risultare difficile o impossibile. Per le stesse ragioni, la prova delle intese restrittive della concorrenza può fondarsi su un compendio probatorio di natura indiziaria, oppure su un complesso di prove esclusivamente indirette, purché esse possano essere significative come una prova rappresentativa;
  • In materia di intese restrittive della concorrenza, la nozione di pratica concordata per «oggetto» necessita del soddisfacimento di tre condizioni: la prima è una concertazione tra le imprese interessate; la seconda, una condotta sul mercato che dia seguito a tale concertazione; la terza è costituita da un nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato, senza che tale comportamento si ripercuota in una restrizione della concorrenza. Alla luce di ciò: a) quando l'Autorità ha fornito la prova della sussistenza di un accordo dal carattere manifestamente anticoncorrenziale, spetta alle imprese partecipanti fornire la prova di essersene dissociate e portarla a conoscenza delle altre imprese; b) nel caso in cui l'Autorità fornisca solo la prova di un comportamento economico “anomalo” è consentito presumere l'esistenza di una concertazione ponendo a carico delle imprese l'onere di addurre una spiegazione alternativa e plausibile della condotta addebitata;
  • Sempre in materia di intese restrittive, la valutazione circa la prova indiziaria va scomposta in due stadi: 1) apprezzare la valenza qualitativa del singolo indizio allo scopo di eliminare gli elementi che sembrano semplici illazioni ovvero supposizioni arbitrarie, così come vanno eliminate le presunzioni di secondo grado; 2) esaminare tutti gli indizi così raccolti per accertare se gli stessi, una volta integrati, siano tali da dissolvere la loro intrinseca ambiguità, utilizzando i canoni della gravità, precisione e concordanza. Terminata l'attività conoscitiva, l'ipotesi accusatoria può ritenersi avere attinto la “certezza processuale” solo quando risulti l'unica in grado di giustificare i diversi elementi probatori raccolti oppure la più attendibile rispetto alle altre astrattamente possibili.