Per la CTR Liguria, deve essere valorizzato il possesso (e dunque la percezione di frutti imponibili) piuttosto che la mera titolarità della proprietà.
Una contribuente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva irrogato una sanzione per omessa indicazione in dichiarazione del canone di locazione da immobili ad uso abitativo assoggettato a cedolare secca. L'appellante chiedeva l'annullamento di tale atto deducendo che l'immobile, di cui era comproprietaria al 50%, era stato dato in locazione solamente dal suo ex marito, conseguendone che solo su quest'ultimo potesse gravare un obbligo fiscale. A sostegno della sua tesi ricordava l'indirizzo secondo cui «nel caso che ci siano redditi da locazione va fatto riferimento alla qualità di effettivo locatore ed effettivo percettore del reddito».
Accolto il gravame della contribuente, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso dinanzi alla CTR, la quale lo rigetta con sentenza n. 338 del 17 marzo 2022.
La CTR ritiene di condividere l'orientamento della Corte di Legittimità del 2016, il quale chiarisce che «da un corretta lettura “a sistema” dei due articoli (25 e 26) si desumerebbe che l'inciso “indipendentemente dalla percezione” valga solo a chiarire che i redditi fondiari, derivando da risultanze catastali, sono determinati in via presuntiva prescindendo dalla loro percezione e cioè dalla loro effettiva manifestazione numeraria; ma non vale a individuare (…) i soggetti a cui imputare i redditi. A questo è preposta un'altra norma, quella dell'
Nonostante un più recente orientamento, la Commissione ritiene che quello precedentemente citato sia maggiormente condivisibile, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata (
Pertanto, secondo la CTR, deve essere valorizzato il possesso (e dunque la percezione di frutti imponibili) piuttosto che la mera titolarità della proprietà.
CTR Liguria, sez. III, sentenza 17 marzo 2022, n. 338
Svolgimento del processo
- Con avviso di accertamento TL701T401338 - notificato in data 7.11.2017 - l'Ufficio accerta, ai sensi dell'art. 41-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la cedolare secca dovuta per euro 335,00 con riferimento al contratto di locazione stipulato in data 22.06.2012 e registrato alla Spezia in data 19.07.2012 al n. 4574, serie 3. Inizio della locazione in data 1.07.2012 e canone annuo di euro 6.7820,00. Per l'anno 2012, il contratto era risultato in essere per n. 184 giorni e per la quota del 50%, per cui il reddito di locazione era pari ad euro 1.694,00 (euro 6.782,00/365x184 per la quota del 50%). Con l'avviso di accertamento di cui sopra, l'Ufficio ha irrogato anche la sanzione di euro 852,00 prevista dall'art. 1, comma 7 del d.lgs. n. 471/1997 per omessa indicazione in dichiarazione del canone di locazione da immobili ad uso abitativo assoggettato a cedolare secca.
-Con ricorso/reclamo del 21.12.2017 - protocollo n. 52271 - la sig.ra P. impugna l'atto chiedendone l'annullamento. Fa presente che l'immobile, di cui era comproprietaria al 50%, era stato dato in locazione solamente dal proprio ex marito, sig. B.T. per cui solo lui doveva ovvero avrebbe dovuto dichiarare interamente il reddito di locazione nella propria dichiarazione, mentre lei, comproprietaria non locatrice, non aveva alcun obbligo fiscale. Insiste nella propria prospettazione e nel fatto che secondo Giurisprudenza di Legittimità nel caso che ci siano redditi da locazione va fatto riferimento alla qualità di effettivo locatore ed effettivo percettore del reddito, pacificamente da attribuirsi al marito della contribuente.
-L'Ufficio controdeduce rilevando che il primo comma dell'art. 26 del T.U. delle Imposte sui redditi di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni statuisce espressamente che "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono i beni immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso". Rileva, altresì, che il secondo comma sancisce che "nei casi di contitolarità della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto."
-CTP SP, con la sentenza oggi impugnata condivide le tesi di parte privata e accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 440,00.
-Successivamente, l'Ufficio deposita appello presso questa CTR (lo stesso appello è iscritto con due numeri RGA 1063 e 1064/2019, che vanno riuniti sotto 1063/19 per connessione soggettiva ed oggettiva), insistendo nella propria tesi che ritiene non approfondita dai primi giudici. Chiede riforma della prima sentenza, conferma dell'atto opposto, spese del grado.
Non risulta costituzione del contribuente.
Motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato nel merito.
A) Nel contratto di locazione compare come parte locatrice soltanto uno dei comproprietari che trattiene per sé l'intero canone versato dalla parte conduttrice, ancorché con il consenso dell'altro comproprietario. Dal punto di vista civilistico, il contratto è del tutto lecito in applicazione del principio - sancito dall'art. 1381 c.c. ("Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo") - secondo cui: "Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso".
B) Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. 20/E/2012) "nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile". Conseguentemente, sembrerebbe che quanto introitato come canone di locazione vada ripartito a metà tra i due comproprietari che dovrebbero indicarlo in dichiarazione ciascuno per la propria quota e sommarlo a tutti gli altri redditi conseguiti ai fini della tassazione progressiva - salva l'opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca, evidentemente - e ciò indipendentemente dalla circostanza che uno dei due comproprietari non percepisca di fatto alcuna parte del corrispettivo di locazione. Del resto, ciò costituirebbe la corretta applicazione del principio di cui all'art. 26, comma 1, TUIR secondo cui "i redditi concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale [¿] per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".
C) Ma sul punto la Corte di Legittimità nel 2016 ha espresso diverso avviso (v. da ultimo Ord. Cass. Civ. Sez. VI n. 3085 del 17/02/2016). Idem Cass.2772/2016. Da una corretta lettura "a sistema" dei due articoli (25 e 26) si desumerebbe che l'inciso "indipendentemente dalla percezione" valga solo a chiarire che i redditi fondiari, derivando da risultanze catastali, sono determinati in via presuntiva prescindendo dalla loro percezione e cioè dalla loro effettiva manifestazione numeraria; ma non vale a individuare - o, se non altro, non può costituire a tal fine il criterio dirimente - i soggetti a cui imputare i detti redditi; a questo è preposta un'altra norma, quella dell'art. 1 del TUIR per il quale "il presupposto d'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso [e cioè l'effettiva disponibilità acquisita con la percezione] dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie dell'art. 6". In altre e più chiare parole il disposto dell'art. 26 varrebbe solo per i redditi catastali.
D) Va però segnalato che precedentemente La Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19217/2006, ha affermato il principio contrario, recependo le tesi della A.d.E.: "Il Giudice di secondo grado ha accolto il ricorso dei contribuenti, pur pacificamente titolari delle quote di comproprietà dell'immobile di cui agli avvisi di accertamento, ritenendo provata la circostanza che i contribuenti medesimi non avessero percepito il reddito di locazione accertato dall'Ufficio, in quanto trattenuto per intero da altro comproprietario, titolare della quota di maggioranza. In tal modo - secondo l'amministrazione ricorrente - la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23, secondo cui i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale.
2.1.
Il mezzo è fondato.
Il principio enunciato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23, invocato dalla parte ricorrente, comporta infatti che il reddito fondiario derivante da un immobile in comproprietà sia imputato pro quota ai diversi comproprietari, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi abbia effettivamente percepito la quota di propria spettanza, nè in ciò può ravvisarsi violazione alcuna dell'art. 53 Cost. - come il Giudice di merito sembra ritenere - in quanto ciascuno dei comproprietari, nel caso di mancata percezione, diviene evidentemente titolare di un diritto di credito, corrispondente all'ammontare della propria quota, nei confronti del comproprietario che abbia in ipotesi trattenuto l'intero importo della locazione".
E) La Commissione è dell'avviso che l'orientamento più recente espresso dalla Corte di legittimità (Punto "C" soprastante) sia maggiormente condivisibile, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata (53 Cost.) della normativa di riferimento. In altri termini, ad avviso della Commissione, va valorizzato il possesso (e quindi la percezione di frutti imponibili) piuttosto che la mera titolarità della proprietà.
F) Tanto ritenuto e considerato, la Commissione è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio vada respinto. Quanto alle spese, nulla a provvedere, stante la vittoria del non costituito (Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16786).
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Nulla sulle spese stante la vittoria del non costituito.