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16 maggio 2022
Comproprietari di un immobile locato: solo chi ha il possesso dei redditi da locazione ha l’obbligo dichiarativo

Per la CTR Liguria, deve essere valorizzato il possesso (e dunque la percezione di frutti imponibili) piuttosto che la mera titolarità della proprietà.

La Redazione

Una contribuente impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva irrogato una sanzione per omessa indicazione in dichiarazione del canone di locazione da immobili ad uso abitativo assoggettato a cedolare secca. L'appellante chiedeva l'annullamento di tale atto deducendo che l'immobile, di cui era comproprietaria al 50%, era stato dato in locazione solamente dal suo ex marito, conseguendone che solo su quest'ultimo potesse gravare un obbligo fiscale. A sostegno della sua tesi ricordava l'indirizzo secondo cui «nel caso che ci siano redditi da locazione va fatto riferimento alla qualità di effettivo locatore ed effettivo percettore del reddito».
Accolto il gravame della contribuente, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso dinanzi alla CTR, la quale lo rigetta con sentenza n. 338 del 17 marzo 2022.

La CTR ritiene di condividere l'orientamento della Corte di Legittimità del 2016, il quale chiarisce che «da un corretta lettura “a sistema” dei due articoli (25 e 26) si desumerebbe che l'inciso “indipendentemente dalla percezione” valga solo a chiarire che i redditi fondiari, derivando da risultanze catastali, sono determinati in via presuntiva prescindendo dalla loro percezione e cioè dalla loro effettiva manifestazione numeraria; ma non vale a individuare (…) i soggetti a cui imputare i redditi. A questo è preposta un'altra norma, quella dell'art. 1 del TUIR per il quale "il presupposto d'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso [e cioè l'effettiva disponibilità acquisita con la percezione] dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie dell'art. 6"».

Nonostante un più recente orientamento, la Commissione ritiene che quello precedentemente citato sia maggiormente condivisibile, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata (art. 53 Cost.) della normativa di riferimento.
Pertanto, secondo la CTR, deve essere valorizzato il possesso (e dunque la percezione di frutti imponibili) piuttosto che la mera titolarità della proprietà.