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17 maggio 2022
Primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica
Con apposita circolare del 13 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali destinate alle imprese per le spese sostenute ai fini del consumo di energia elettrica.
La Redazione
L'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 ha fornito i chiarimenti necessari in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata.

precisazione

Ai fini della materia in esame, giova ricordare che al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati:

  • il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. L'articolo 15 del presente decreto ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore per il primo trimestre 2022;
  • il D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. L'articolo 4 del presente decreto ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore per il secondo trimestre 2022;
  • il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “Decreto Ucraina”). L'articolo 3 del citato decreto ha previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica per il secondo trimestre 2022. L'articolo 9, invece, ha previsto la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale.
In merito al credito d'imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, il Legislatore ha riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. Costituisce presupposto per l'applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Per consentire l'utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6960”, denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) –art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".
Quanto al credito d'imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, il Legislatore ha riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.  Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento, il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. La risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17".
Infine, in relazione al credito d'imposta a favore delle imprese “non energivore” per l'acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022, il Legislatore ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. La risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".

precisazione

Detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di istituti di credito/imprese di assicurazione autorizzate. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.