Ai fini della materia in esame, giova ricordare che al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati:
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Quanto al credito d'imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, il Legislatore ha riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento, il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. La risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) –
Infine, in relazione al credito d'imposta a favore delle imprese “non energivore” per l'acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022, il Legislatore ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. La risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) –
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Detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di istituti di credito/imprese di assicurazione autorizzate. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. |