Svolgimento del processo
P.M. e W.P., nonni paterni di G.M. (classe 2008), chiesero al Tribunale per i minorenni dell’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, A.D., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito. Il Tribunale per i minorenni respinse l'istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l'atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicché i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba. I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l'erroneità. Nel procedimento intervenne anche A. M., padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti. Nella resistenza della D., la Corte di appello dell’Aquila rigettò il reclamo. Ritenne che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l'audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s'era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull'atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l'equilibrata crescita psicologica della bambina. Ritenne inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del Tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi della minore. Richiamò, infine, la CTU, eseguita nel giudizio di divorzio tra M. e D., per dire che l’accertamento era stato delimitato dalla necessità di stabilire le sole capacità educative dei genitori, mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacità educativa era stata impedita dall'atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al Tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova CTU. Il ricorso per cassazione proposto dai coniugi M.P. venne accolto con la ordinanza n.16410/2020 di questa Corte, che cassò con rinvio la decisione impugnata. Segnatamente questa Corte ebbe ad affermare che costituiva violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non fosse sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238/2009; Cass. n. 13241/2011), tale da giustificarne l'omissione, precisando quanto segue: «La relativa audizione può - cioè - essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico. È invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d'appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore "al momento della decisione aveva soli 9 anni" e che l'audizione non era necessaria per l'accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni. Ciò non soddisfa l'onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l'incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni - apodittico come tra un momento si dirà - non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento». La Corte di appello dell’Aquila, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto il reclamo, riconoscendo e regolamentando il diritto di visita della minore da parte dei nonni A.D. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione dell’art.384 cod.proc.civ.; la ricorrente si duole che, nonostante l’espressa regula iuris pronunciata dalla Cassazione, la Corte di merito non abbia proceduto all’ascolto della minore, nemmeno a mezzo CTU, e non abbia motivato sulle ragioni che ne avrebbero sconsigliato l’audizione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.12 della Convenzione di New York, recepito dall’Ordinamento italiano con la legge n.176/1991 e dell’art.6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n.77/2003; la ricorrente insiste sul mancato ascolto della minore, rilevante, a suo parere, anche per valutare la necessità di un supporto emotivo e/o psicologico, nella vicenda in esame.
III) Violazione dell’art.116 cod.proc.civ.: la ricorrente si duole che la Corte di appello si sia distaccata dalle conclusioni della CTU senza motivare, nonostante la relazione tecnica avesse evidenziato delle criticità nella persona dei nonni paterni e la lunga interruzione dei rapporti con la minore.
2. I primi due motivi sono manifestamente fondati, perché la Corte di merito ha disatteso, in violazione dell’art.384 cod.proc.civ., il dictum della Corte di legittimità che, in sede di cassazione con rinvio (Ord. n. 16410/2020), aveva ravvisato la violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore in ragione del mancato ascolto della nipote, non sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificare l’omissione (Cass. Sez. U. n.22238/2009; Cass. n.13241/2011), incombente che non risulta svolto in sede di rinvio, nemmeno ad opera del CTU, senza alcuna motivazione sul punto. La decisione va, pertanto, cassata con rinvio.
3. Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi. Invero, la statuizione impugnata risulta assunta anche sulla base di considerazioni attinenti alla persona ed all’interesse della minore, laddove è detto «G. ha raggiunto l’età di tredici anni ed il lasso di tempo trascorso dagli accadimenti verificatisi deve indurre ragionevolmente a ritenere che, anche senza un percorso psicologico (peraltro auspicabile secondo il condivisibile pensiero del CTU, ma non coercibile), sussistano le condizioni per cercare di ricostruire un sano rapporto con i nonni paterni» (fol.6 del decr. imp.), considerazioni svolte, tuttavia, senza che sia stato dato seguito all’incombente dell’ascolto, adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere (Cass. n. 9691 del 24/03/2022) ed al quale la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, fondati i primi due motivi ed assorbito il terzo; il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma, in persona di altri magistrati, la quale si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma in differente composizione; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.