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19 maggio 2022
La Consulta sulla tutela dai licenziamenti economici: l’insussistenza del fatto non deve più essere «manifesta»

Incostituzionale l'art. 18 nel testo modificato dalla Legge Fornero laddove prevede che il giudice sia tenuto ad accertare che l'insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico debba essere «manifesta».

La Redazione

Con la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 18, comma 7, periodo secondo, L. n. 300/1970, come modificato dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012), nella parte in cui prevede che ai fini della tutela dal licenziamento economico è necessario che il giudice accerti che l'insussistenza del fatto che ne è alla base sia «manifesta». Quest'ultima è proprio la parola censurata dalla Consulta, poiché al fatto deve ricondursi ciò che riguarda l'effettività e la genuinità della scelta dell'imprenditore e su questi aspetti il giudice è tenuto a svolgere una valutazione di mera legittimità.

In tal senso, la Corte costituzionale ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato, perciò si presta ad incertezze applicative da cui possono derivate disparità di trattamento.

Come osserva la Corte, nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ci si trova davanti ad un quadro probatorio complesso, costituito, da un lato, dall'accertamento della sussistenza o meno di un fatto e, dall'altro, da un'ulteriore verifica che le parti e il giudice devono condurre in merito alla più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza. Per questo risulta esserci un aggravio sproporzionato e irragionevole circa l'andamento del processo, poiché all'indeterminatezza del requisito si affianca l'irragionevole complicazione dal punto di vista processuale, finendo per creare uno squilibrio fra le finalità che il Legislatore si era prefissato (equa distribuzione delle tutele mediante decisioni più celeri e facilmente prevedibili) e gli strumenti adottati in concreto per raggiungerli.