Udienza alle 9.43, funerali alle 14.30. Il Giudice deve procedere attraverso una diagnosi ex ante volta a verificare se l'impegno dedotto sia compatibile con i tempi di celebrazione del processo.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 17.5.2018 il Tribunale di Vercelli aveva riconosciuto D. B. responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, esclusa la pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicandogli inoltre le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto in favore del B. le circostanze attenuanti generiche che ha stimato equivalenti alle contestate aggravanti ed ha di conseguenza rideterminato la pena in quella di anni 3 di reclusione ed Euro 516 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata;
3. ricorre per cassazione il difensore del B. lamentando:
3.1 nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale e processuale nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza e dagli atti del processo in relazione alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per essere stato celebrato il giudizio nonostante il legittimo impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza del 17.5.2018: richiama l'atto di appello con cui era stata impugnata la ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio per l'impedimento dell'imputato impossibilitato a comparire in udienza in quanto il medesimo giorno si sarebbe celebrato il funerale del padre; osserva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto lo stato emotivo dell'imputato, ha tuttavia fatto presente che l'impedimento non poteva ritenersi assoluto potendo il B. conciliare le due diverse esigenze dimenticando tuttavia che, in ogni caso, proprio la riconosciute condizione emotiva dell'imputato era tale da non consentirgli di difendersi lucidamente;
3.2 nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale e processuale nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in relazione al metodo di valutazione delle prove utilizzato per pervenire ad affermare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio: rileva che la Corte ha valorizzato il riconoscimento fotografico eseguito nel corso delle indagini preliminari e non ripetuto in dibattimento e ripercorre lo svolgimento dell'esame testimoniale della persona offesa sottolineando le incertezze e le lacunosità dello stesso riconoscimento fotografico;
3.3 nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge penale e processuale nonché per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza stessa e dagli atti del processo in relazione alla mancata riqualificazione del fatto da rapina in furto con strappo: richiama la risposta fornita dalla Corte di Appello all'analogo motivo di gravame articolato nei confronti della decisione di primo grado evidenziandone la contraddittorietà con quanto riportato a pag. 3 della sentenza impugnata;
4. originariamente assegnato alla VII Sezione penale, la difesa del B. aveva trasmesso una memoria con cui aveva insistito, in particolare, per l'accoglimento del primo motivo del ricorso rilevando, peraltro, la contraddittorietà della motivazione della Corte che, nel sottolineare la non assolutezza del dedotto impedimento, ha tuttavia condiviso la mancanza di lucidità del ricorrente che ben avrebbe giustificato una richiesta di rinvio del suo esame;
5. con provvedimento del 25.1.2022, la VII Sezione aveva rimesso il ricorso alla discussione in pubblica udienza sul rilievo della impossibilità di ritenere, con assoluta immediatezza, la inammissibilità di tutti i motivi di doglianza;
6. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che si è in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità e che le censure articolate dalla difesa sono meramente riproduttive e reiterative delle doglianze articolate con l'atto di appello ed adeguatamente risolte dal giudice di merito con motivazione con cui il ricorsi non si confrontano finendo con il sollecitare una rivalutazione dell'intero materiale probatorio non consentita in sede di legittimità;
7. la difesa ha trasmesso a sua volta una memoria contestando le considerazioni del PG circa la natura meramente reiterativa delle doglianze articolate in questa sede rispetto a quelle formulate con l'atto di appello e sottolineando come i motivi qui dedotti siano invece incentrati su profili di violazione di legge a partire da quello legato all'impedimento del ricorrente a partecipare all'udienza del 17.5.2018 e, a tal proposito, evidenzia ancora la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata; analogamente evidenzia quanto al secondo ed al terzo motivo.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso è fondato conseguendone perciò l'annullamento della sentenza di appello come di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale di Vercelli per il giudizio; l'esame del secondo ed il terzo motivo risulta perciò precluso.
1. Con l'atto di appello la difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado anche relativamente al rigetto della richiesta di differimento del processo che era stata avanzata dal ricorrente per l'udienza del giorno in cui doveva anche celebrarsi il funerale del padre.
La Corte territoriale, nel prendere in esame la censura difensiva, ha motivato in termini certamente incongrui: ha infatti spiegato che il rappresentato impedimento non poteva ritenersi assoluto " ... non essendo tale da rendere impossibile la sua partecipazione al processo" poiché "... il funerale del padre dell'imputato si sarebbe celebrato alle ore 14,30 in Garbagnate Milanese, mentre il processo a carico dello stesso B. avanti il Tribunale di Vercelli aveva avuto inizio alle ore 9.43 e si era concluso alle ore 11,08 con la lettura del dispositivo" (cfr., pag. della sentenza).
Ne conseguiva, secondo la Corte di Appello, che "l'imputato avrebbe avuto modo ... di presenziare tanto all'udienza ... (eventualmente chiedendo un rinvio per rendere l'esame dibattimentale ove fosse stato in condizioni emotive tali da non riuscire a difendersi adeguatamente), quanto al funerale del proprio padre, previsto per le ore 14,30 del pomeriggio" sottolineando inoltre la correttezza della decisione del Tribunale "... sebbene indicativa di una modesta sensibilità dei componenti del collegio, che avrebbero potuto acconsentire ad un rinvio del processo" (cfr., pag. 6).
E' allora sufficiente rilevare come la Corte di Appello, non disconoscendo la dignità e la rilevanza del rappresentato impedimento, abbia concluso per il carattere non assoluto attesa la sua compatibilità con la presenza in udienza sulla scorta, tuttavia, di una valutazione operata "ex post" ovvero quando questa si era già svolta e quanto perciò aveva potuto prendere atto del fatto che era terminata alle ore 11,08.
Diversamente, la valutazione avrebbe dovuto essere operata tenendo conto non già della durata dell'udienza già celebratasi e "certificata" dal verbale, ma attraverso una diagnosi "ex ante" onde verificare, alla luce del rappresentato e non disconosciuto impegno, se esso sarebbe stato compatibile con i tempi di celebrazione del processo che, si badi, ove fossero stati presenti in aula l'imputato ed il suo difensore, ben avrebbero potuto dilatarsi onde consentire al B. di rendere l'esame ovvero spontanee dichiarazioni e, in ogni caso, per non vedersi conculcata l'attività difensiva.
Ed è allora appena il caso di richiamare il recente arresto delle SS.UU. 30.9.2021 "Costantino" che, vagliando la (indubbiamente diversa) questione sottoposta al suo vaglio, ha tuttavia ribadito il carattere primario del diritto dell'imputato ad essere presente personalmente in udienza sottolineando come il giudice debba tener conto della regola generale fissata dall'art. 420ter commi 1 e 2, cod. proc. pen. che dà rilievo non soltanto alle certa e conclamata esistenza di un impedimento assoluto ma anche alla ipotesi in cui esso sia o appaia meramente probabile.
Si era chiarito che la situazione di incertezza che era già evocata dall'art. 486, comma secondo, cod. proc. pen. (in cui già compariva la formula: "quando appare probabile") non riguarda tanto la natura dell'impedimento, che deve essere sempre tale da impedire in modo assoluto ed insuperabile la possibilità di presenziare all'udienza, quanto la prova della sua effettiva sussistenza, che è onere dell'imputato addurre, quantunque il giudice, una volta che sia stato portato a conoscenza della probabile esistenza di un impedimento dirimente, sia tenuto ad accertarla (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 9216 del 04/07/1997, Pastore, Rv. 208628).
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello ha sostenuto che " ... il difensore non aveva dedotto un impedimento assoluto ed effettivo dell'imputato..."poiché"... l'udienza e il funerale non si sovrapponevano tra loro" (cfr., pag. 6 della sentenza) collegando il carattere non assoluto dell'impossibilità dell'imputato di essere presente in udienza non già alla natura dell'impegno quanto alla sua compatibilità con la presenza in udienza che, tuttavia, e come si è detto, rappresenta il frutto di una verifica operata "a posteriori" mentre la valutazione avrebbe dovuto essere fatta - con utilizzazione (anche) del criterio della "probabilità" di cui al capoverso dell'art. 420ter cod. proc. pen. - prima della sua celebrazione.
Consegue l'annullamento della sentenza di appello come di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.