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20 maggio 2022
Monopattini elettrici: l’Ente comunale può imporre l’obbligo del casco ai maggiorenni?

Per il TAR Toscana manca nell'ordinamento una norma che preveda un potere dell'Amministrazione comunale di imporre prescrizioni a tutela della circolazione che non rientrino nell'espressa elencazione contenuta negli articoli 6 e 7 del Codice della strada.

La Redazione

La controversia trae origine dall'ordinanza con cui il Sindaco di Firenze disponeva l'obbligo «per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al c. 75 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, (…) di indossare idoneo casco protettivo». Il Primo cittadino riconosceva la propria giustificazione normativa nelle seguenti previsioni: artt. 6, c. 4 c. e 7, c. 1, Codice della strada, che attribuiscono, all'Ente proprietario della strada ed all'Amministrazione comunale, la possibilità di prevedere prescrizioni e limitazioni della circolazione; art 4, c. 3 D.M. Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019, in tema di sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica.
A seguito di due ricorsi proposti da una società di sharing, l'ordinanza veniva annullata dal TAR Toscana sul rilievo dell'incompetenza del Sindaco nei confronti della Dirigenza.

Con un nuovo provvedimento, il Direttore la Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture dell'Amministrazione comunale di Firenze prevedeva nuovamente l'obbligo di indossare il casco protettivo per i conducenti di maggiore età dei monopattini elettrici.
Il gestore del servizio di sharing dei monopattini elettrici impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo la violazione degli artt. 6 e 7 Cds nonché l'incompetenza dell'Ente.

Il TAR Toscana accoglie il ricorso con sentenza n. 254 del 19 aprile 2021, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Secondo il Giudice, l'emanazione dell'atto impugnato non può trovare giustificazione nelle disposizioni menzionate dall'Amministrazione comunale in quanto elencano materie specificatamente individuate che non prevedono la possibilità di ricomprendere anche solo in via di un'interpretazione estensiva, l'obbligo di indossare il casco sui monopattini elettrici.
Inoltre, il TAR rileva che manca nell'ordinamento «una norma che possa giustificare l'emanazione dell'atto, non essendo possibile individuare una qualche norma che preveda un potere dell'Amministrazione comunale di imporre prescrizioni a tutela della circolazione che non rientrino nell'espressa elencazione contenuta nei due articoli citati del Codice della strada». Ha poi ulteriormente osservato che «per poter considerare legittimo il provvedimento emanato dall'Amministrazione comunale risulterebbe necessaria la previsione di un generale potere di ordinanza sulla circolazione stradale dai contenuti non predeterminati a livello normativo».

Nel caso di specie, la legislazione statale in vigore al momento di emanazione dell'atto impugnato, oltre a non prevedere poteri di intervento in materia dell'Ente locale, delinea una sistematica normativa che limita l'obbligo di munirsi del casco protettivo ai soli minori di 18 anni che utilizzano il monopattino elettrico (si veda art. 1, c. 75-quater L. n. 160/2o19 introdotto dall'art. 33-bis, c. 2 D.L. n. 162/2019, conv. in L. n. 8/2020) e si tratta di limitazione ai soli utilizzatori infradiciottenni che risulta espressamente confermata dalla legislazione attualmente in vigore (art. 1, c. 75-novies L. n. 160/2019, introdotto dall'art. 1-ter, c. 1 D. L. n. 121/2021, conv. in L. n. 156/2021).

Pertanto, conclude il TAR, «risulta evidente come l'imposizione dell'obbligo di utilizzare il casco ai conduttori di monopattini elettrici ultradiciottenni risulti in ulteriore contrasto con le previsioni normative statali sopra richiamate, che limitano l'operatività dell'obbligo ai soli utilizzatori infradiciottenni».

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