Il Legislatore intende punire qualunque soggetto coinvolto nell'azione fraudolenta, senza che sia necessario che l'autore del reato coincida con il soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa.
La Corte d'Appello confermava la condanna dell'attuale ricorrente per aver, in concorso con altri, denunciato il furto di un'automobile precedentemente occultata al fine di ottenere l'indennizzo da parte dell'assicurazione.
L'imputato propone ricorso lamentando la violazione dell'
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11/10/2019, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 16/01/2018 con la quale il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio dibattimentale, condannava L.M. alla pena ritenuta di giustizia per i reati, a lui contestati, di cui agli artt. 110, 367 e 61, n. 2), cod. pen. (capo a dell'imputazione) e agli artt. 110 e 642 cod. pen. (capo b dell'imputazione) La contestazione relativa a quest'ultimo reato era la seguente: «perché, in concorso [con G.L.], nell[a] qualità di [intermediario/istigatore], al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione, occultavano l'autovettura Bmw X5 targata (omissis) di proprietà di J.V. consegnandola a E.M. in data 1.6.2011 e ne denunciavano il furto, conseguentemente, ottenendo la somma di € 17.000,00 dalla R.M. Assicurazioni, compagnia di assicurazione con la quale J. aveva stipulato la polizza n. 2009/458336, avente ad oggetto anche i danni derivanti dal furto del veicolo assicurato».
2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione L.M., per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 642 cod. pen. e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, deducendo che reato previsto da tale articolo costituisce un reato proprio che può essere consumato solo a opera del contraente della polizza assicurativa, e tale non era il M., e che la Corte d'appello ha omesso di motivare in ordine a tale aspetto, prospettato nell'atto di appello.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Si deve anzitutto rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l'eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, T., Rv. 256314-01; successivamente: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, B., Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, L., Rv. 276745-01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, D., Rv. 263980-01).
3. Ciò rammentato, la censura - effettivamente non esaminata dalla Corte d'appello di Torino - e qui riproposta sub specie della violazione dell'art. 642 cod. pen., è manifestamente infondata. L'art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, dep. 2014, U. Assicurazioni S.p.a., Rv. 258012-01). Il legislatore, con la fattispecie in considerazione, ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo "rafforzata" a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo. L'art. 642 cod. pen. costituisce, cioè, un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, P., Rv. 227890-01; Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997, M., Rv. 207438-01). Le fattispecie previste dall'art. 642 cod. pen. si presentano "speciali" rispetto all'archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni. Con riguardo, in particolare, alla fattispecie, prevista dal secondo comma dell'art. 642 cod. pen., di denuncia di un sinistro non accaduto, la Corte di cassazione ha precisato che la nozione di «sinistro», di cui al suddetto secondo comma, si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. Ricorreva, pertanto, la fattispecie della denuncia di un sinistro non accaduto nel caso dell'imputato che aveva denunciato di avere subito la - in realtà mai accaduta - rapina di un'autovettura (Sez. 2, n. 21816 del 26/02/2014, B., Rv. 259575-01). Pertanto, alla luce di tale principio, si deve ritenere che - come risulta testualmente dal capo d'imputazione - la fattispecie addebitata al M. sia quella della denuncia di un sinistro, in specie, il furto dell'autovettura, in realtà mai accaduto. Tale fattispecie, come più volte affermato da questa Corte - il cui orientamento il Collegio condivide e intendete, perciò, ribadire - non costituisce un reato "proprio", attribuibile esclusivamente al contraente della polizza, essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, denunci (o concorra nel denunciare) il sinistro non accaduto (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, N., Rv. 282350-02; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, D., Rv. 274901-01). Ne consegue che correttamente la Corte d'appello ha (implicitamente) ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., di denuncia di un sinistro non accaduto abbia riguardo alla condotta di chiunque, anche quale concorrente nel reato, richieda a una compagnia assicurativa un risarcimento denunciando falsamente che il bene assicurato contro il furto era stato rubato, senza che fosse necessario che l'autore del reato coincidesse con il soggetto che aveva stipulato la polizza assicurativa.
4. Pertanto, il ricorso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile R.M. Assicurazioni, le quali vanno liquidate in complessivi€ 3.085,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile R.M. Assicurazioni, che liquida in complessivi€ 3.085,00, oltre agli accessori di legge.