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23 maggio 2022
Spese processuali a carico del difensore se…

…egli ha agito quale rappresentante processuale della parte senza procura alle liti.

La Redazione

Il Tribunale di Roma affermava la competenza del Tribunale medesimo in luogo di quella della Corte di Cassazione rigettando l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal richiedente e condannando in solido quest'ultimo e il suo difensore al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Tribunale lo avesse condannato in solido con la parte al pagamento delle spese processuali pur in assenza dei presupposti in tal senso, tenuto conto che l'unica ipotesi di condanna del difensore si configura in caso di assenza di procura. Nella vicenda in oggetto, invece, il ricorrente sostiene che la sua attività era avvenuta sulla base di valida procura e che il ricorso contenente la dichiarazione di competenza del Tribunale era stato accolto.

Con l'ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022, gli Ermellini dichiarano fondato il motivo di ricorso, evidenziando che solo nei casi di azione/impugnazione promossa dal legale senza procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio o nella fase di giudizio di cui si tratta allora la sua attività non ha alcun effetto sulla parte. Infatti, in tali casi l'attività del legale resta a lui riferibile in relazione al pagamento delle spese di lite, proprio perché in assenza di procura.
Ciò considerato, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio l'ordinanza impugnata pronunciando il seguente principio di diritto: «la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso».

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