…egli ha agito quale rappresentante processuale della parte senza procura alle liti.
Il Tribunale di Roma affermava la competenza del Tribunale medesimo in luogo di quella della Corte di Cassazione rigettando l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal richiedente e condannando in solido quest'ultimo e il suo difensore al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Tribunale lo avesse condannato in solido con la parte al pagamento delle spese processuali pur in assenza dei presupposti in tal senso, tenuto conto che l'unica ipotesi di condanna del difensore si configura in caso di assenza di procura. Nella vicenda in oggetto, invece, il ricorrente sostiene che la sua attività era avvenuta sulla base di valida procura e che il ricorso contenente la dichiarazione di competenza del Tribunale era stato accolto.
Con l'ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022, gli Ermellini dichiarano fondato il motivo di ricorso, evidenziando che solo nei casi di azione/impugnazione promossa dal legale senza procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio o nella fase di giudizio di cui si tratta allora la sua attività non ha alcun effetto sulla parte. Infatti, in tali casi l'attività del legale resta a lui riferibile in relazione al pagamento delle spese di lite, proprio perché in assenza di procura.
Ciò considerato, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio l'ordinanza impugnata pronunciando il seguente principio di diritto: «la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'
Svolgimento del processo
- Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12.2.2021, decidendo sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da N. O., affermò la competenza del Tribunale e non della Corte di Cassazione (Cass. n. 24111/2019) ma rigettò la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- per quel che rileva in sede di legittimità, il Tribunale condannò in solido N. O. ed il difensore avv. M. L. al pagamento delle spese di lite;
- Il Tribunale ritenne che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse manifestamente infondata, aggiungendo che la condanna alle spese del Ministero, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, determinerebbe una inaccettabile asimmetria in suo danno, che dovrebbe sostenere le spese del giudizio indipendentemente dal suo esito;
- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. M. L. sulla base di un unico motivo;
- Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione;
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti in quanto l’unica ipotesi di condanna del difensore sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l’atto era compiuto; in tale ipotesi, l’attività del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte. Nel caso in esame, invece, l’attività del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura e, peraltro, il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di competenza del Tribunale sarebbe stato accolto;
- il motivo è fondato.
- nei casi, peraltro non frequenti, nei quali questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 c.p.c., essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne' potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del 13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941);
- solo nell’ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n.10706).
- in tale ipotesi, infatti, l’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2019, n. 25435; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14281);
- a tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame;
- l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità e si atterrà al seguente principio di diritto:
- “la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio.