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24 maggio 2022
Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla non applicazione della ritenuta d’acconto sulle somme corrisposte al legale non distrattario
Con la risposta n. 286/2022, l'Ente precisa che se le somme erogate dalla parte soccombente possono costituire per il difensore reddito di lavoro autonomo, ai fini della non applicazione della ritenuta d'acconto, la stessa potrà richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria.
La Redazione

L'istante, quale società risultante parte soccombente in un giudizio civile, era stata condannata a pagare anche le spese legali in favore della controparte. L'avvocato “non distrattario” della parte vittoriosa chiedeva all'istante di non applicare su tale somma la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 d.P.R. n. 600/1973 in virtù di quanto affermato nella risoluzione n. 35/E del 15 marzo 2019.
Per questa ragione, l'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede all'Agenzia delle Entrate se, ai fini della non applicazione della suddetta ritenuta d'acconto, il legale “non distrattario” della parte vittoriosa munito di delega all'incasso debba provare il pagamento della stessa da parte del cliente, oltre a presentarne fattura.

Con la risposta n. 286 del 20 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che il menzionato art. 25 prevede espressamente che la ritenuta vada operata anche qualora il compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo rese a terzi ovvero nel loro interesse, allargando l'ambito di applicazione della ritenuta e attribuendo lo status di sostituto d'imposta a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l'adempimento del pagamento sia disposto coattivamente sulla base di una sentenza di condanna.
Ciò detto, la risoluzione n. 35/E del 2019 ha chiarito che sugli importi liquidati in sentenza alla controparte vittoriosa e corrisposti direttamente al legale munito di mandato all'incasso, la parte soccombente è esonerata dall'effettuazione della suddetta ritenuta solo nel caso in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo. Ciò significa che «l'esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quando dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l'effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell'onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore».
Dunque, se l'istante ritiene che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, egli è legittimato a chiedere al legale “non distrattario”, per non applicare la ritenuta, oltre alla delega all'incasso e alla fattura, ogni altro documento ritenuto opportuno sulla base delle proprie procedure.

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