Secondo la Cassazione, se nessuno raggiunge la prova liberatoria, scatta la pari responsabilità tra il padrone dell'animale e il conducente.
Un'automobilista conveniva in giudizio il proprietario del cane chiedendone la condanna al risarcimento per i danni occorsi alla sua autovettura in conseguenza dello scontro con l'animale. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la ricostruzione del sinistro assumendo di aver tenuto al guinzaglio l'animale sul margine destro della...
Svolgimento del processo
1. SR convenne, con atto di citazione del 26 maggio 2014, SG davanti al Giudice di Pace di Gangi assumendo la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni occorsi alla propria autovettura in conseguenza di uno scontro avvenuto sulla sede stradale con un animale di proprietà del G. Chiese, pertanto, la condanna del convenuto a risarcire la somma di € 1.649,59. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestò la ricostruzione del sinistro quale rappresentata dall'attore, assunse di aver tenuto al guinzaglio l'animale sul margine destro della carreggiata e che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'attore: chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore a risarcire la somma di € 3.112,57.
2.Il Giudice di Pace adito rigettò le domande compensando le spese.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, adito in appello dal R con sentenza n. 449 del 13/7/2020, ha ritenuto che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2052 c.c. non fosse elisa dalla diversa presunzione di colpa posta a carico del conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., gravato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In presenza delle due presunzioni e nell'impossibilità di ritenere superata l'una o l'altra, il giudice ha ritenuto di porre la responsabilità del sinistro a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà ed ha condannato il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma di € 730,37, con parziale compensazione delle spese del grado.
4. Avverso la sentenza SG ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il R con controricorso.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2052, 2054, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente censura la sentenza per aver ammesso la contemporanea presunzione di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. ritenendo che la prima operi per il solo fatto che un animale sia stato coinvolto nell'incidente, indipendentemente dalla prova - asseritamente non fornita- del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.
1.1 Il motivo è infondato. La sentenza d'appello ha dato atto che nel caso di specie non vi era contestazione tra le parti in ordine al nesso causale consistente nello scontro tra l'autoveicolo condotto dal R e l'animale di proprietà e nella custodia del G (ricondotto dall'attore all'invasione improvvisa da parte dell'animale della carreggiata e dal convenuto ad una scorretta manovra posta in essere da parte attrice) ma ha ritenuto che nessuna delle parti avesse superato la presunzione di responsabilità a suo carico. Dato quindi per certo il nesso causale tra il fatto oggettivo dell'animale e l'incidente, ciò che rimaneva oscuro era l'accertamento delle relative responsabilità, in merito alle quali la sentenza ha ritenuto di applicare, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, la presunzione, concorrente, della responsabilità sia del conducente del veicolo sia del proprietario dell'animale. La sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass., n. 200/2002; Cass., n. 4373 del 7/3/2016).
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 400 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.