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24 maggio 2022
Superbonus: frazionamento dei crediti e cessioni parziali
Il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
La Redazione
Con interpello, l'istante aveva posto al Fisco l'interrogativo sulla cessione del credito, in particolare se questa deve interessare ogni singolo intervento ("trainante" e/o "trainato") o l'operazione complessivamente realizzata. Oltre a ciò, l'istante aveva chiesto la possibilità di effettuare la cessione del credito alla banca solo per l'intervento "trainante" e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati", senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d'imposta.

precisazione

In argomento, si osserva che con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, il Fisco ha precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio interventi trainanti e interventi trainati, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Premesso ciò, in relazione al quesito in esame, con risposta ad interpello n. 279 del 19 maggio 2022, il Fisco ha precisato che:

  • la cessione del credito può avvenire anche solo per l'intervento trainante;
  • il credito cedibile è calcolato per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell'opzione, potendosi, ad esempio, cedere il credito calcolato sulle spese dell'anno per l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e detrarre le spese sostenute nell'anno per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema di accumulo e della colonnina di ricarica veicoli elettrici.
Non solo. Nella medesima giornata del 19 maggio 2022, nella sezione FAQ, sulla questione delle cessioni parziali, il Fisco ha ulteriormente sottolineato che il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto:

  • le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato);
  • invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni;
  • le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).
In conclusione, la presente risposta all'interpello dell'utente e la FAQ dell'Agenzia delle Entrate chiariscono come effettuare il frazionamento dei crediti senza perdere i benefici fiscali legati a Superbonus e bonus edilizi.