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25 maggio 2022
Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio: il nuovo bonus del 75%
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
La Redazione
In argomento, giova ricordare che l'articolo 119-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio), introdotto dall'articolo 1, comma 42, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.La nuova agevolazione (75%) si aggiunge alla detrazione di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del Decreto Rilancio (cd. Superbonus 110%) e alla detrazione già prevista - nella misura del 50%- per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR.

precisazione

La detrazione in esame spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Trattasi di detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Premesso quanto innanzi esposto, l'Agenzia dell'Entrate, con risposte a 3 interpelli, ha fornito alcune importanti soluzioni a 3 diverse questioni:
  • Condominio minimo. Il Fisco con risposta n. 293 del 23 maggio 2022 ha evidenziato che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. In tal caso ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
  • Villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7) . A questo proposito, con risposta n. 292 del 23 maggio 2022, secondo l'Agenzia dell'Entrate la detrazione del 75% è da ritenersi aggiuntiva, tra l'altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 dell'articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio. Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l'Istante, potrà, alternativamente: continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 96.000; oppure, fruire della detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000.
  • Condominio composto da dodici unità immobiliari . Infine, in tale circostanza, il Fisco con risposta n. 291 del 23 maggio 2022 ha evidenziato che, considerato che, come dichiarato dall'Istante, la piattaforma elevatrice - ancorché al servizio solo dell'abitazione dell'Istante - è installata, a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio, in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all'intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000). L'Istante potrà, pertanto, fruire della detrazione del 75% per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022. Per le spese sostenute nel 2021, l'Istante potrà, invece, fruire, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR pari al 50% delle spese medesime.
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