Il Condominio non solo è legittimato a richiedere gli atti relativi al Piano dei cassonetti, dato il loro posizionamento rispetto allo stabile, ma ha altresì un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Condominio ricorrente – dopo aver per due volte sollecitato lo spostamento dei cassonetti posti nelle adiacenze degli spazi condominiali(denunciando che trattasi di “
ben 5 secchioni adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati nelle immediate vicinanze dello stabile condominiale ed a pochi metri dalle finestre e balconi degli appartamenti che lo compongono” comportanti “ continuo accumulo di immondizia maleodorante, soprattutto nei mesi estivi, generando una situazione gravemente insalubre per i condomini, in particolare quelli dei piani più bassi, oltre ad una lesione del decoro del condominio stesso”) – ha formulato istanza di accesso ad A. S.p.A. per l’ostensione dell’attuale Piano di posizionamento dei cassonetti stradali su via (omissis), dell’eventuale nuovo Piano di posizionamento elaborato ai sensi dell'art.19, comma 3, della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 44/21, delle Relazioni tecniche, ispezioni e verbali relativi al posizionamento dei cassonetti, della corrispondenza intercorsa in riscontro alla nota Prot.CT/91037 del 30.09.2020 del Municipio Roma XIV (riguardante la richiesta di rimozione dei cassonetti), nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale necessario alla tutela in giudizio delle ragioni del Condominio per la questione descritta.
A. S.p.A. non ha fornito riscontro alla predetta istanza, limitandosi ad inviare una nota nella quale ha indicato gli orari di raccolta e pulizia e ha dato disponibilità per un sopralluogo.
Il Condominio si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo accertarsi l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso come sopra formulata e il diritto dello stesso all’ostensione di quanto richiesto, lamentando “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della L. n.241/1990. Violazione dei principi generali di imparzialità e di trasparenza. Eccesso di potere per sviamento di potere”.
A. S.p.A. si è costituita in resistenza in data 7.02.2022, deducendo, in sintesi, la carenza di interesse all’accesso in capo al Condominio istante, perché i documenti dei quali è stata richiesta l’ostensione non sarebbero“ idonei a provare il degrado lamentato”; l’Amministrazione ha altresì ribadito la regolarità del servizio di raccolta e dedotto che l’istanza di accesso, in assenza di un interesse concreto ed attuale, sarebbe stata predisposta ai fi ni di un controllo e di una valutazione di tutti i comportamenti dell’Amministrazione, in palese violazione dell’art. 24,comma 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo cui “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 3.03.2022, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stata l’istanza di accesso rivolta ad A. S.p.A..
Alla Camera di Consiglio del 22.03.2022 la causa è stata introitata per la decisione.
Preliminarmente si rileva che il ricorso introduttivo è rivolto esclusivamente contro A. S.p.A., mentre Roma Capitale è stata evocata soltanto come potenziale controinteressato rispetto al thema decidendum.
Non si ravvisa, pertanto, il lamentato difetto di legittimazione passiva in capo a Roma Capitale.
Ciò chiarito, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sussistono, invero, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per l’ostensione dei documenti richiesti.
Si ricorda, al riguardo, che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza (c.d. “ need to know”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa (tra l’altro, di sovente è soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di accesso che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili).
In quest’ottica, il Condominio non soltanto è certamente legittimato a richiedere la documentazione relativa al Piano dei cassonetti (visto il loro peculiare posizionamento rispetto allo stabile condominiale), quand’anche in fase meramente preparatoria, ma ha altresì un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l’ostensione, tenuto conto che ogni determinazione in merito alla collocazione dei cassonetti e al loro spostamento, o meno, è per esso rilevante, stanti le richieste di rimozione come sopra inviate e versate in atti, rimaste disattese (di talché è da escludersi che l’istanza possa essere finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato di A. S.p.A., essendo invero evidente, oltre che indicato, il diverso fi ne perseguito).
L’interesse all’accesso è stato peraltro debitamente illustrato dal Condominio nel formulare l’istanza, né rilevano in senso contrario le argomentazioni della resistente in merito alla inidoneità della documentazione richiesta a provare il degrado lamentato.
Ed invero – in disparte la considerazione che l’interesse del Condominio, per come descritto in atti, non si riduce al superamento del denunciato degrado – in ogni caso non spetta al Tribunale in questa sede (tantomeno alla resistente, che, invece, sul punto si dilunga) accertare se la documentazione richiesta possa essere utile in ottica difensiva.
Infatti, nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il Giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela (nella specie, come detto, sussistente), senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (cfr. in questi termini Consiglio di Stato sent. n.282/2020; fra le molteplici altre, Tar Lazio, sent. n. 8753/2020, n.10620/2019; Tar Lombardia, Brescia, n. 32/2020; Consiglio di Stato, nel tempo, sentenze n. 5781/2019; n. 3017/2019; n. 3953/2018; n. 4372/2016;n. 511/2013; nonché le sentenze ivi richiA.te).
Sotto il profilo oggettivo, infine, i documenti richiesti sono nella disponibilità di A. S.p.A., la quale ne ha peraltro dato atto nell’affermare che “
ad oggi sono in corso le interlocuzioni tra A. S.p.A. e il Municipio XIV di Roma Capitale rivolte alla predisposizione, formalizzazione e approvazione del piano posizionamento dei cassonetti così come previsto dall’art. 19 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani vigente di cui alla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021”, confermando dunque la pendenza del procedimento i cui atti sono di interesse per il Condominio.
In conclusione, per quanto esposto il ricorso deve essere integralmente accolto, con ogni conseguente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il silenzio rigetto formatosi in ordine all’istanza di accesso presentata dal ricorrente Condominio di Via (omissis) n. (omissis) in data 24.11.2021 ad A. S.p.A.;
2) dichiara che il Condominio ricorrente ha diritto di accedere agli atti richiesti;
3) condanna A. S.p.A. a consentire l’accesso agli atti oggetto della predetta istanza entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del presente provvedimento;
4) condanna A. S.p.A. al pagamento in favore del Condominio ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00(millecinquecento,00) e compensa le spese tra le altre parti.