
Il luogo che nel corso del giudizio assume il connotato di (prossima) residenza abituale per il minore determina la competenza territoriale, seppur in una fase di stabilizzazione.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un padre di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, domanda che era stata proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. Tuttavia, il Tribunale adito dichiarava la sua incompetenza poiché poco prima dell'instaurazione del giudizio la madre aveva deciso di trasferirsi in provincia di Pavia, per via...
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 20.10.2020 il Tribunale di Varese proponeva d'ufficio richiesta di regolamento di competenza, ex art. 45 c.p.c., contestando la competenza attribuitagli dal Tribunale di Reggio Calabria in merito al procedimento RG n. 1658/2020, promosso originariamente da O.D., per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli minori A. ed A. O., e successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di La dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Reggio Calabria scaturiva dal fatto che la sig.ra C., in data di poco antecedente all'instaurazione del giudizio, risalente al 16.04.2020, a seguito dell'ultima aggressione violenta avvenuta in data 02.04.2020, aveva deciso di trasferirsi con i figli minori a Vigevano (Pv), luogo natio dove poteva ancora contare sul sostegno affettivo ed economico della famiglia d'origine. Tuttavia, nelle more della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra C. si trovava temporaneamente a dimorare presso la casa degli zii in Induno Olona (Va), in attesa di trovare definitiva sistemazione a Vigevano e qui trasferire la residenza sua e dei figli. Tale ultima circostanza portava il Tribunale di Reggio Calabria a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese. Il Tribunale di Varese, con ordinanza emessa il 20.10.2020, sollevava conflitto di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c:., rilevando che, mentre l'allontanamento della sig.ra C. era giustificato dall'esigenza di allontanare se stessa e i minori dai continui e violenti litigi che turbavano gravemente il contesto familiare e costituiva pertanto una decisione stabile e tendenzialmente definitiva, la residenza a Induno Olona rispondeva a una mera esigenza transitoria in attesa del definitivo trasferimento a Vigevano. Pertanto riteneva che esclusa la possibilità di considerare ancora residenza abituale Reggio Calabria per l'impossibilità di ricostituire ivi un ambiente familiare corrispondente all'interesse dei minori non poteva, per altro verso, affermarsi la propria competenza per essere la residenza a Induno Olona una residenza transitoria. La sig.ra C. ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Questa Corte ha recentemente confermato il suo orienta mento in merito all'individuazione del giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e ss., affermando che "In materia di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda': a tale accertamento "concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze" (Cass. n. 15835/2021). Nel caso di specie, in cui il trasferimento clei minori e il loro conseguente cambio di residenza è avvenuto in un momento particolarmente prossimo all'instaurazione della controversia da parte del sig. O., occorre preliminarmente verificare che il trasferimento stesso non sia stato preordinato solo a distogliere il procedimento dal suo giudice naturale, ma al contrario che si tratti di un mutamento attuato con l'intento di una stabilizzazione e sul presupposto della sopravvenuta inidoneità alla permanenza della precedente residenza perché non più conforme all'interesse dei minori. Questa Corte infatti aveva già avuto modo di precisare che, in relazione al luogo di residenza abituale, "non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore" (Cass. 21750/2012; n. 27153/2017). Alla luce di quanto rilevato nell'ordinanza dal Tribunale di Varese, ovvero con riferimento alle circostanze per cui: a) la sig.ra C. ha allontanato i figli dalla residenza paterna in modo "non ingiustificato" (dato supportato anche dalle pervenute relazioni del centro antiviolenza della zona a cui la madre si è rivolta prima di trasferirsi); b) ha agito in modo da far ragionevolmente presumere la volontà di stabilirsi in modo duraturo nella nuova dimora a Vigevano (trasferimento residenza, ricerca di stabilizzazione della posizione lavorativa, inserimento dei figli nel contesto sociale del luogo, non solo frequentando la scuola ma anche le attività sportive e l'oratorio); c) dalle relazioni dei servizi sociali risulta che i minori, grazie anche al sostegno affettivo della famiglia materna,. godono di una ritrovata serenità ed equilibrio; d) il Tribunale di Varese ha disposto l'iscrizione dei figli alla scuola del luogo ed ha individuato come riferimento per la pianificazione e il monitoraggio delle visite paterne ai minori i Servizi Sociali del comune di Vigevano, vi è ragione di ritenere che, al momento della proposizione della domanda di affidamento mentre Reggio Calabria non poteva costituire più la residenza abituale familiare, se non a costo di un grave nocumento per la serenità e la crescita dei minori, Vigevano si avviava ad essere per i minori il possibile centro delle loro relazioni affettive e sociali e dei loro interessi e nel corso del giudizio ha assunto il connotato di un luogo di residenza abituale sia pure in una fase di stabilizzazione. Su questi presupposti va esclusa sia la competenza del Tribunale di Reggio Calabria che del Tribunale di Varese mentre deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pavia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Pavia. Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti.