Per il Giudice è inequivocabile il tenore dei messaggi fra i due, i quali sono molto più che amici. Nessuna scusa per il marito che cerca di imputare la rottura alla moglie, la quale l'avrebbe umiliato in quanto “casalingo” sfruttandolo per progredire nel lavoro.
Con la sentenza n. 1094 del 21 aprile 2022, il Tribunale di Foggia accoglie la domanda dell'attrice dichiarando l'addebito della separazione in capo al marito per aver instaurato una relazione extraconiugale.
A fondamento della decisione le conversazioni prodotte dalla moglie come prova del tradimento compiuto dal marito, in cui «c'erano moltissimi cuoricini» e la donna destinataria veniva spesso chiamata con l'appellativo di «amore». Inoltre, alcuni testimoni hanno confermato l'esistenza di una relazione extraconiugale, dimostrando che non si trattava di elementi isolati e slegati dal contesto.
Una particolarità del caso in esame è che era stata la figlia dell'amante (una donna sposata) a far pervenire alla moglie tradita gli screenshot delle chat che suo marito intratteneva su Messenger, e l'uomo non ne ha disconosciuto il contenuto.
A sua difesa, il marito sosteneva che la relazione matrimoniale era già definitivamente compromessa a causa delle continue umiliazioni subite dalla moglie, che lo chiamava «casalingo» e «nullafacente» sfruttandolo per progredire nel lavoro. A tal proposito, affermava di non essere mai riuscito a trovare un lavoro stabile a causa della sua malattia e che la donna si sarebbe servito di lui per studiare e fare carriera. Per il Tribunale, tale doglianza è frutto di «una concezione patriarcale della famiglia che non ha più ragione d'essere (…) a fronte del fatto che dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, i coniugi hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri».
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45, comma 17, L. n. 69/2009.
Nei limiti di guanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 fl. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 11.05.2018, NL - premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in (omissis), il X 1998, e che dalla loro unione sono nati due figli, L (n. il X 1998) e N (n. il X .2001) - ha chiesto all’intestato tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito; di assegnare la casa coniugale alla ricorrente; di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e di porre a carico del marito un assegno per il mantenimento dei figli pari ad € 800,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese straordinarie.
Ha dedotto, all'uopo, la ricorrente che il matrimonio ha subito una crisi irreversibile a causa dell'instaurazione, nel 2016, da parte del MGD di una relazione extraconiugale con la sig.ra.
Il resistente, OP , costituendosi in giudizio in data 21.07.2018, ha chiesto che venisse: pronunciata fa. separazione dei coniugi con addebito alla moglie; assegnata al resistente la casa coniugale; disposto l'affido condiviso del figlio N , allora minorenne, con collocamento prevalente presso la madre e conseguente disciplina del diritto di visita del padre; condannata la ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio e in favore della ricorrente.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie pretese, che: la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento della moglie, la quale avrebbe sempre disprezzato il D ., pronunciando nei suoi confronti parole ingiuriose, finalizzate a ledere la sua dignità, a causa del fatto che non sarebbe mai riuscito a svolgere un lavoro stabile.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, in sede di udienza presidenziale, con ordinanza del 10.10.2018, in via provvisoria ed urgente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha affidato il figlio minore delle parti, ON , ad entrambi i genitori, prevedendone il collocamento stabile presso la madre e regolando il diritto di visita del padre; ha assegnato la casa familiare alla L ,, affinché continuasse ad abitarla con -i figli; ha posto car(co del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versando alla L , la-somma di€ 300,00 ( € 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie; infine, ha posto a carico della L l'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge, versando al D la somma di € 300,00.
Rimessi gli atti al G.I., all'udienza del 6.2.2019, le parti. hanno precisato le conclusioni esclusivamente in ordine allo status e la causa è stata rimessa al Collegio, senza assegnazione di termini, per la relativa pronuncia.
Con sentenza non definitiva n. 491/2019, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti e il giudizio è proseguito relativamente alle domande di addebito e alle statuizioni economiche.
Espletata l'istruttoria, all’udienza del 1\1\2022, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare (ammessa dalla normativa in tema di contrasto al virus Covid-19), le parti hanno precisato le conclusioni, ed all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui a]f r . 190 c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che, stante l'intervenuta pronuncia non definitiva in ordine allo status, residuano, in questa sede, da prendere in esame le sole domande accessorie.
Sulle domande di addebito le parti hanno avanzato reciproche domande di addebito.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che il D si è reso responsabile della violazione dei doveri coniugali, e, in particolare, del dovere di fedeltà, avendo instaurato, nel 2016, una relazione extraconiugale con la sig.ra MGD.
La ricorrente ha allegato, inoltre, di essere venuta a conoscenza di tale relazione dalla figlia della sig.ra D , TR , la quale avrebbe inviato alla sua utenza screenshots di messaggi
scambiati mediante Messanger tra il sig. D e la madre, utilizzando, a tal fine, anche un
profilo poi rivelatosi falso.
Dal canto suo, il D ha negato la sussistenza della relazione extraconiugale, ritenendo al contrario che la crisi coniugale fosse da ascriversi alle condotte della L , eh , a detta del resistente, avrebbe contratto matrimonio solo perché rimasta incinta e, quindi, per realizzare la propria maternità. Il matrimonio, a detta del resistente, non è mai stato sorretto da amore e affetto, avendo la L portato avanti la relazione e la convivenza s lo al fine di servirsi del O come "casalingo". Il D , infatti, ha sottolineato di non esser mai riuscito ad ottenere e svolgere un lavoro stabile, poiché affetto da epilessia e di essere stato, per tale ragione, denigrato dalla L che spesso lo avrebbe appellato come nullafacente.
Ciò premesso, in diritto, va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, c.c., il giudice può stabilire "a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario'¼i doveri ché d rivano dal matrimonio".
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.
In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò signifìca che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi io cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Conseguentemente, il Collegio è chiamato ad esaminare due questioni, e cioè se effettivamente il D ha intrapreso una relazione al di fuori del matrimonio e se, in caso eh accertamento positivo, la crisi coniugale sia sorta in seguito alla scoperta da parte della moglie del tradimento ovvero se la relazione matrimoniale era oramai già definitivamente compromessa a causa delle umiliazioni perpetrate, nel corso degli anni, dalla L nei confronti del coniuge.
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente vada accolta, con contestuale rigetto di quella del resistente.
Nello specifico, si osserva che gli assunti della L hanno trovato conferma, innanzitutto, nelle testimonianze rese dai figli delle parti: DL ha, in particolare, precisato: "io e mia mamma siamo venute a conoscenza della relazione extraconiugali tra mio padre e la sig.ra D a dicembre 2016, a seguito di messaggi, poi seguiti da ima telefonata da parte della sig.ra RT , figlia della sig.ra DMG . Mio padre ha confermato quanto riferito dalla sig.ra T , precisando che la relazione era iniziata a marzo 2016. Posso confermare che la relazione extraconiugale è stabile. Preciso che i messaggi della sig.ra T sono arrivati sul telefono di mia madre che me li ha fatti leggere; io ho assistito alla telefonata intercorsa tra mia madre e la sign. TR " (cfr. dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 19.02.2020); DN ha, a sua volta, dichiarato: "Inoltre ho sentito la telefonata della figlia di MDG Ciò accadeva nel Natale del 2016. Al riguardo preciso che in occasione di questa telefonata, mentre mia madre parlava con la figlia di MDR, io sentivo anche la voce della predetta figlia e quello che (ei diceva a mia madre. Preciso che sono certo che la telefonata di cui ho detto prima sia intercorsa tra mia madre e la figlia della sig.ra D perché quest'ultima, prima di telefonare a mia madre, le ha mandato dei messaggi su Facebook in cui diceva di non volere la presenza di quest'uomo in casa, riferendosi evidentemente a mio padre. Subito dopo questi messaggi, la figlia della sig.ra D ha telefonato a mia madre. Ciò posso dire in quanto ho assistito a tutta la scena, dall’inbio dei messaggi e quindi alla telefonata di cui ho riferito" (cfr. dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 24.02.2021).
Un'ulteriore conferma m ordine alla sussistenza della relazione extraconiugale si ha nelle dichiarazioni di DC ., cugina del resistente: "Sono a conoscenza di ciò perché io ero la confidente di mio cugino, il quale spesso veniva a trovarmi a casa e ricordo che fu lui stesso a dirmi, in una di queste visite, di aver conosciuto una donna con la quale aveva una relazione. Ciò accadeva 5-6 anni fa... durante ii matrimonio" (cfr. verbale d'udienza del 26/4/2021), ed in quelle di CC, la quale ha riferito di aver letto messaggi dall'evidente contenuto amoroso tra il D e l'amante, ed alla quale il resistente ha confessato di aver intrapreso una relazione sentimentale con la D in costanza di matrimonio: "Non frequento più, il sig. D , perché non amo le menzogne. Nel 2016-2017, la sig.ra L mi ha chiamato disperata dicendomi che aveva scoperto dei messaggi in cui il marito flirtava con una donna. Io ho letto questi messaggi, che venivano inviati su Messanger, e posso dire che non erano messaggi amichevoli. Questa donna a cui il D inviava i messaggi era da lui chiamata ''Amore"". Ricordo che sul profilo Messanger della sig.ra con cui il D chattava c'era scritto ' D ''. Io ho letto tante conversazioni tra il sig. D e la sig.ra D. Ne ricordo una in particolare, perché c'erano molti "cuoricini". Dopo aver letto questi messaggi ho contattalo telefonicamente il sig. D e l'ho invitato a casa mia. Quando è venuto casa mia, il sig. D ha confessato di avere una relazione con una donna, che mi ha detto chiamarsi D. Mi ha anche detto di averla conosciuta nel pullman che andava da (omissis) a (omissis). L'incontro tra me e il. Sig. D è avvenuto più o meno tra fine 2016 ed inizio 2017. L'incontro tra il sig. D e la sig.ra D è antecedente. Lui ha anche detto ''Una parola tira l'altra. Io sono un uomo. Non posso rimanere da solo". Mi disse 'Non posso rimanere da solo perché la moglie si era trasferita vicino Venezia per motivi di lavoro, e il marito all'inizio, l’ha seguita, mentre, dopo aver incontrato la sig.ra D è tornato a vivere dalla madre in Puglia. Ho consigliato al sig.. D di interrompere la relazione extraconiugale, e lui mi ha detto che non era sicuro di cosa voleva e che era molto invaso (..)" (cfr. verbale d'udienza del 24/9/2021).
Tali circostanze sono state ulteriormente confermate da TR, la quale ha dichiarato: "Posso dare conferma della relazione di mia madre con il D, questa relazione è iniziata quando la sua convivenza col D, perché è stata proprio mia madre a dirmi di circa due anni fa. Prima di allora io avevo vistò venire a casa di mia madre il sig. D, di tanto in tanto e tale cosa mi aveva insospettito; tuttavia non sono in grado di collocare temporalmente queste visite (..) Posso dire di aver contattato la sig.ra L , pur non conoscendola, per avere informazioni sul sig. D perché insospettita dalla frequentazione del D con-mia madre volevo sapere che tipo di persona fosse, perché consultando Facebook avevo appreso trattarsi di persona sposata. Preciso che contattai la sig.ra L tramite il suo profilo Facebook attraverso messaggi è stata la mia unica forma di contatto con la sig.ra L , con la quale dopo non ho avuto più contatti" (cfr. verbale d'udienza del 26/4/2021).
Altro elemento a sostegno della effettività di una relazione extraconiugale della sig.ra L si rinviene negli screenshots delle conversazioni tra il D e MDR , dal tenore si evince l'esistenza, tra i due, di una relazione sentimentale, e non di un mero rapporto di amicizia (cfr. screenshots whatsapp allegati al ricorso introduttivo e messaggio TR allegati alla memoria istruttoria).
Dalle richiamate testimonianze e dai citati documenti versati in atti, emerge poi, che l'inizio della relazione extraconiugale del resistente si colloca nel 2016.
Tale assunto non può dirsi smentito dalla testimonianza della, D , le cui dichiarazioni sono apparse inattendibili e contradditorie, e ciò non solo per essere la predetta attuale convivente del resistente: nello specifico, la testimone ha asserito di aver incontrato il resistente "casualmente sul pullman mentre fui andava a visitare fa sua famiglia, che credo s( trovi a (omissis). Dopo la prima volta che ho parlato con il sig. D , ho conversato qualche volta con lui sir/l'autobus", ma ha anche, al contempo, dichiarato di essersi scambiata, in quelle occasioni, il numero di telefono con l'attuale compagno (cfr. verbale d'udienza del 24/9/2021).
Ora, non si comprende per quale ragìone, se effettivamente, come sostenuto dalla testimone, la stessa ha conversato soia qualche v0lra con l'odierno resistente, i due siano arrivati alla decisione di scambiarsi i numeri di telefono: se ciò è avvenuto -ritiene il Collegio- è perché quella tra il D e la D non era una mera conoscenza fatta di uno scambio di poche parole sul pullman, ma era una conoscenza ben più profonda, che ha portato all'instaurazione di una relazione amorosa.
Peraltro, del fatto che la frequentazione tra i due non si risolvesse in meri incontri casuali sull'autobus vi è conferma anche nelle dichiarazioni della figlia della D, la quale, seppur non ha saputo fornire un'indicazione temporale precisa, ha dato atto del fatto che l'odierno resistente frequentava la casa della madre già in epoca antecedente alla convivenza, poi, instaurata con quest'ultima, ed ha anche fatto emergere il fatto che tali frequentazioni non erano in amicizia, altrimenti non si comprende perché la T si sia decisa a contattare la L per avere informazioni sul marito di quest'ultima: il fatto che la T si sia determinata in tal senso fa pensare che la stessa abbia visto degli atteggiamenti tra la D e il D che andavano oltre quelli di una mera amicizia, atteggiamenti di cui la stessa TR dà atto nel messaggio. inviato all'odierna ricorrente (cfr. messaaggio whatsapp allegato alla I memoria istruttoria).
Ricorre, quindi, la prova che il resistente abbia intrapreso una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, dalla quale è, poi, derivata la crisi coniugale, crisi che, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, non era già in atto nel momento in cui la ricorrente ha scoperto la relazione extraconiugale del marito.
Non sussiste, invero, la prova del fatto che -come asserito dal D - la crisi coniugale sia da ricondurre ad un'epoca antecedente a quella in cui lo stesso ha intrapreso la relazione con la D e che sia dipesa dalla violazione dei doveri coniugali da parte della moglie.
Nello specifico, a sostegno delle proprie allegazìoni, il resistente ha chiamato a testimoniare la madre, la quale ha dichiarato che "la sig.ra L dice di aver sposato mio figlio, perché incinta. Ciò è accaduto più e più volte" (Cfr. dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 24.02.2021), ed anche la sorella, DI , la quale ha affermato: "Mi risulta che a far data dal 1998 e fino al 2018 la sig.ra LN era solita rivolgere all'indirizzo di OP, mio fratello, le parole «non servi a niente»’ «sei un nullafacente», «sei un invalido», «non sei riuscito a imparare un mestiere" (cfr. verbale di udienza del 19.0i.2020).
Ora, no v' chi non veda come la prova fornita dal resistente non consenta di ritenere sussistente un crisi coniugale prima dell'instaurazione della relazione extraconiugale da parte di quest'ultimo: ciò non solo perché il fatto che la ricorrente avrebbe contratto matrimonio in quanto incinta si colloca temporalmente in un periodo ben lontano da quello i11 cui è insorta la crisi coniugale, non potendcsi, quindi, ravvisare alcun nesso causale tra i due eventi, ma anche perché le vessazioni cli cui ha riferito la sorella -peraltro, genericamente e senza far riferimento ad episodi specifici possono, al più, dare atto di attriti tra i coniugi, ma non provano cli certo che fosse in atto una crisi tra i due, oltre a non spiegare -anche in questo caso- come dalle predette affermazioni della ricorrente si sia, poi, giunti, alla rottura del vincolo matrimoniale.
Inoltre, è stato lo stesso D ad aver allegato di essere stato, sin dall'inizio del rapporto con la moglie, e cioè dal 1998, a conoscenza della mancanza di affetto e amore da parte della L che si sarebbe determinata al matrimonio solo perché incinta: da tale consapevolezza del D consegue che l'allegata mancanza di affetto e amore dedotta dal resistente è tata accettata e tollerata dal marito per tutta la durata del matrimonio.
Da ultimo, si rileva che non valgono a fondare la domanda di addebito neppure le asserzioni del resistente per cui la L si sarebbe servita di lui e del suo stato di disoccupazione per studiare e per migliorare la propria situazione lavorativa.
Nessuna prova ha saputo fornire il D al riguardo, o anzi ,risulta smentito da quanto dichiarato da CC , la quale ha riferito che "(. . .) cippo aver scoperto di questa relazione extraconiugale, fa sig.ra L ha deciso di non accettare fa riconferma dr/ posto di lavoro a Venezia ed è tornata a lavorare in Puglia) nell’hinterland di Foggia, per cercare di salvare-il matrimonio" (cfr. verbale d'udienza del 24/9/2021).
Appare evidente non solo che la scelta della L di impegnarsi nel miglioramento della propria formazione e nella ricerca di una stabile occupazione non può certo assurgere a motivo di addebito della separazione, costituendo la stessa espressione sia dell'assistenza materiale fornita alla famiglia sia dell'affermazione della propria personalità anche al di fuori dell'ambiente domestico.
Peraltro, sul punto, -si osserva che l'assunto di parte resistente per cui la L avrebbe sfruttato la collaborazione del marito in famiglia per conseguire una migliore posizione lavorativa appare figlia di una co zione patriarcale della famiglia, che, nell'epoca in cui viviamo, non ha -o, quantomeno, non dovrebbe avere- più ragion d'essere: ciò sia a fronte dei mutamenti da cui è stata interessata la nostra società, negli ultimi decenni, in materia di pari opportunità, sia a fronte del fatto che, a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, i coniugi hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri, per cui entrambi sono tenuti al rispetto degli obblighi di assistenza morale e materiale e di reciproca collaborazione nell'interesse della famiglia, poiché posti su un piano paritario.
Non può, quindi, il resistente dolersi ciel fatto che lo stesso abbia contribuito alla cura della casa è dei figli, essendo ciò frutto del rispetto dei doveri coniugali sullo stesso gravanti.
Per tutte le ragioni esposte, va accolta la domanda di addebito spiegata dalla moglie e rigettata quella formulata dal D
Sulle statuizioni economiche
Attesa la rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale, contenuta nella memoria di replica di parte ricorrente del 25/3/2022, di proprietà del D, nulla va disposto in ordine alla stessa e restano da prendere in esame le statuizioni economiche.
Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di affido, avendo, ormai, entrambi i figli raggiunto la maggiore età.
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei figli, si osserva che è pacifico che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto a mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, sebbene divenuto maggiorenne (cfr. Cass. 14 dicembre 2018, n. 32529).
Nel caso di specie si rileva sia che i figli della coppia, L e N , sono entrambi studenti fuori sede e non sono economicamente autosufficienti, sia che quando rientrano dalle sedi universitarie, sono allocati presso la madre.
Vista la situazione reddituale del D , il quale percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 600/700,00 (cfr. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e documentazione fiscale in atti), e ritenuto di non poter dare valore al fatto che la casa coniugale tornerà al resistente, posto che l'assegnazione della casa coniugale non è una componente dell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. Civ., ord. 20/07/2020 n. 15397/2020), che ha inteso rinunciare alla relativa domanda, il Tribunale ritiene di fissare il contributo al mantenimento dei figli in Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori, così come individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza di questo Tribunale con il COA. di Foggia 18.3.2016.
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dal resistente, si osserva, in generale, che l'accoglimento della domanda di addebito è incompatibile con l'obbligo dì corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del coniuge responsabile della separazione.
Ne consegue che, stante l'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, non può essere previsto alcun assegno di mantenimento in favore nel D.
Granitica è la posizione della Suprema Corte sul punto: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156) comma 1 c.c., per contrarietà agli artt 3 e 29 Cost:, laddove, nell'ipotesi di addebito della separazione ad entrambi i coniugi, estende il diritto all'assegno di mantenimento, atteso che ii legislatore, esercitando un legittimo apprezzamento discrezionale, ha inteso sanzionare l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio e rafforzare ii vincolo matrimoniale, riconducendo a tale violazione fa perdita di quel dovere di assistenza che sopravvive alfa separazione, peraltro non privando completamente di tutela il coniuge economicamente più debole, cui vengono comunque garantiti il diritto agli alimenti e, in caso di morte del coniuge) quello ad un assegno vitalizio in sostituzione della quota di riserva" (Cass. civ. n. 1259/2016).
Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza, e, quindi, visto l'esito della lite, ed in particolare, l'accoglimento della domanda di addebito della sola ricorrente, vanno poste in capo al resistente.
La liquidazione delle spese di lite avviene in base al D.M. 55/2014, secondo i seguenti parametri: scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00; valori medi; fasi: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, cosi provvede:
a) Accoglie la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
b) Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
c) Nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
d) Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dal D t-;
e) Pone a carico di DP l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di Euro J00,00 (Euro 150,00 cadauno), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
f) Condanna DP al rimborso, in favore di LN , delle spese di lite, che liquida in Euro 9 ,00 per esborsi ed in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.