Il GIP dichiara inammissibile la domanda di accesso al patrocinio sulla base di un presunto ritardo nel deposito della documentazione integrativa. Il giudice dell'opposizione può sindacare nel merito la decisione o è necessaria la proposizione di una nuova istanza?
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 6 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale di Vasto ha respinto l'opposizione proposta da G. S. contro il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva dichiarato inammissibile - essendo stata tardivamente depositata la documentazione integrativa richiesta - l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dallo stesso S. il 10 gennaio 2020.
La dichiarazione di inammissibilità è stata confermata sostenendo che, in sede di opposizione, il giudice decidente non può «scavalcare nel merito il provvedimento opposto» e, poiché quel provvedimento aveva ad oggetto la tardività della produzione richiesta, solo di questo il giudice dell'opposizione poteva occuparsi. Quanto al rilevo, formulato dall'opponente, secondo cui il giudice, sulla base della documentazione pur tardivamente prodotta, avrebbe dovuto ammettere al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data della produzione invece che dalla data della istanza, il Presidente del Tribunale ha rilevato che, «invece di depositare una documentazione in ritardo», l'opponente «avrebbe dovuto immediatamente reiterare una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata dalla documentazione ottenuta» e avrebbe così potuto ottenere un pronunciamento nel merito con decorrenza degli effetti dalla data di presentazione della nuova istanza.
2. Per mezzo del proprio difensore, G. S. ha proposto ricorso contro l'ordinanza del 6 febbraio 2021 lamentando violazione e falsa applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Il ricorrente osserva che, per quanto riguarda le produzioni documentali, il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 non è caratterizzato dalle preclusioni e decadenze proprie del giudizio civile di cognizione. Rileva che l'opposizione non era volta a contestare la tardività della produzione documentale, ma il merito del provvedimento del G.i.p. sicché l'effetto devolutivo era pieno e il giudice dell'opposizione avrebbe potuto esaminare la documentazione presentata decidendo sulla ammissione.
3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. L'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 statuisce che avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 dello stesso decreto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La disciplina di riferimento è offerta dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che hanno tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato - in precedenza disciplinate dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia. Si tratta di procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, per quanto riguarda i giudizi di opposizione sulle spese di giustizia, caratterizzati anche dall'assenza di formalità e dalla possibilità di compiere atti di istruzione sulla base di regole non codificate, secondo le modalità valutate più opportune dal giudice secondo regole proprie del procedimento camerale (Sez. 4, Sentenza n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086).
2.1. Chiamata a pronunciarsi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Si è sottolineato in proposito che gli artt. 79 comma 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al magistrato chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poteri officiosi che si esprimono sia nel sollecitare la parte a integrare la documentazione prodotta (art. 79, comma 3) sia nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche dell'istante (art. 96 comma 2). Si è chiarito che queste previsioni rendono palese la natura flessibile del procedimento. Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolve all'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180).
Sulla base di questi principi si è affermato che il giudice dell'opposizione può e deve chiedere al giudice che si è pronunciato, o a quello che detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione e che «il richiamo operato dall'art. 702 bis all'art. 163 n. 5 cod. proc. civ. attiene alla indicazione dei mezzi di prova, ma non si estende alla produzione di atti e documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, rispetto al quale sussiste un evidente potere integrativo da parte del giudice dell'opposizione che può esercitarlo in conformità ai poteri riconosciuti dall'art. 702 bis, quarto comma, cod. proc. civ.» (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086, pag. 3 della motivazione).
2.2. Anche se l'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 costituisce un rimedio straordinario ed atipico, non v'è dubbio che si tratti di una impugnazione con la quale l'opponente fa valere una censura avverso un atto decisorio. Ne consegue che, anche in questo caso, «sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius» (Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254). Tale approdo giurisprudenziale, seguito ad una iniziale oscillazione degli orientamenti della Corte di legittimità, trova la sua ratio nella constatazione che, nelle controversie aventi ad oggetto il patrocinio a spese dello Stato, si discute di questioni a carattere patrimoniale i cui effetti si riverberano, però, sull'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. Si tratta dunque di una controversia che ha carattere accessorio rispetto al processo penale nella quale devono trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale. Si è pertanto affermato il principio per cui «è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in pejus» (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254 pag. 3 della motivazione).
2.3. Dall'insieme dei principi esposti consegue: che il giudice dell'opposizione deve dare risposta a tutte le doglianze contenute nell'atto oppositivo, esaminando nel merito la documentazione prodotta e anche acquisendola dal fascicolo processuale se non allegata all'atto di opposizione; che non può esaminare questioni diverse da quelle dedotte; che, in caso di diniego alla ammissione, non può respingere l'opposizione per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice.
3. Nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto - cui fu chiesta l'amissione al patrocinio a spese dello Stato il 10 gennaio 2020 - si avvalse dei poteri officiosi previsti dall'art. 79 comma 3 d.P.R.
n. 115/2020 e, con provvedimento del 20 marzo 2020, chiese a S. di integrare la documentazione allegata all'istanza assegnando a tal fine un termine di sessanta giorni. Il ricorrente sostiene che la documentazione fu subito richiesta alla Agenzia delle entrate, ma, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid 19 e delle conseguenti limitazioni alla possibilità di accesso agli uffici pubblici, fu ritirata in ritardo. Risulta dagli atti che i documenti richiesti furono depositati presso la cancelleria del G.i.p. il 7 ottobre 2020. In data 8 ottobre 2020, il Giudice dichiarò inammissibile l'istanza senza entrare nel merito, ma limitandosi a rilevare che la documentazione richiesta era stata tardivamente depositata.
S. propose opposizione contro la dichiarazione di inammissibilità chiedendo al giudice dell'opposizione di valutare la documentazione prodotta e procedere all'ammissione al beneficio.
Il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, ha confermato il provvedimento del G.i.p. invocando il principio devolutivo. Ha sostenuto, infatti, che, poiché il provvedimento opposto non ha respinto nel merito l'istanza di ammissione, ma si è limitato a dichiararla inammissibile per tardività dell'integrazione documentale, «l'opposizione può riguardare solo la tardività o meno della produzione richiesta». In caso contrario, infatti, l'opponente «non si atterrebbe al contenuto del provvedimento, cosa che è sempre necessaria». Il giudice dell'opposizione ha sostenuto, dunque, che l'effetto devolutivo avrebbe potuto estendersi al merito solo se il provvedimento opposto avesse affermato che la documentazione prodotta non era esaustiva oppure se il primo giudice avesse dubitato del reddito conseguito dall'istante, ma, poiché il provvedimento opposto si era limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza per tardivo deposito della integrazione documentale richiesta, solo su questo l'opposizione poteva essere avanzata. Ha constatato, poi, che la tardività della produzione non era controversa sicché nessuna ulteriore valutazione era possibile.
Proprio di questa impostazione si lamenta il ricorrente che afferma di aver proposto opposizione per sostenere l'illegittimità di una dichiarazione di inammissibilità fondata sulla tardività delle produzioni documentali. Osserva in proposito che, poiché la procedura in esame non prevede termini preclusivi o di decadenza, la tardività delle produzioni non impediva la decisione nel merito e - diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell'opposizione - per ottenere una tal decisione non era necessario presentare una nuova istanza.
4. Il decreto di inammissibilità oggetto di opposizione è stato pronunciato sull'assunto che, fissando un termine entro il quale S. avrebbe dovuto produrre la documentazione integrativa ritenuta necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il G.i.p. abbia determinato una causa di decadenza, sicché, inutilmente decorso quel termine, l'istanza non poteva più essere valutata. Il provvedimento del Presidente del Tribunale è stato pronunciato sulla base del medesimo assunto: si è ritenuto, infatti, che, non essendo controversa la tardività del deposito dei documenti, fosse necessaria la presentazione di una nuova istanza. Tale assunto, tuttavia, è confliggente con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in forza dei quali il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello della presentazione dell'istanza.
Non si comprende, peraltro, come possa ipotizzarsi, in assenza di una espressa previsione di legge, una decadenza conseguente al mancato rispetto di un termine stabilito da un giudice in totale autonomia. Ed invero, anche volendo ammettere che, nell'adottare il provvedimento interlocutorio di cui all'art. 79 comma 3 d.P.R. n. 115/2002, il giudice abbia la possibilità di indicare all'interessato un termine entro il quale produrre i documenti richiesti, ciò sarebbe possibile solo per favorire una più rapida ed efficace definizione del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; con la conseguenza che quel termine potrebbe essere al massimo un termine ordinatorio, ma non certo un termine perentorio.
L'art. 79 comma 3, peraltro, è inequivoco in tal senso perché fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancata produzione della documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppure ipotizza che la produzione possa essere tardiva. Pertanto, il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventuale provvedimento di ammissione; effetti che, in base al combinato disposto degli artt. 79 comma 3 e 109 d.P.R. n. 115/2002, possono essere fatti decorrere, invece che dalla data di presentazione dell'istanza, da quella della produzione dei documenti richiesti.
5. In conclusione, il decreto col quale il G.i.p. presso il Tribunale di Vasto dichiarò l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fu adottato fuori dai casi previsti dalla legge. Ciò consentiva al Presidente del Tribunale, adito in sede di opposizione, di annullarlo nel pieno rispetto del principio devolutivo. L'opponente sosteneva, infatti, che la tardività del deposito dell'integrazione documentale non era causa di inammissibilità.
6. Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'impugnata ordinanza e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto.