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31 maggio 2022
La nuova circolare del Fisco riepiloga le recenti modifiche al Superbonus e ai bonus diversi
Con la circolare 27/05/2022, n. 19/E, l'Agenzia delle Entrate ripercorre le modifiche della disciplina dei bonus fiscali edilizi per fornire un'ampia serie di chiarimenti.
La Redazione
Arrivano gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle recenti novità intervenute in materia di Superbonus e di altri bonus edilizi e sulla nuova disciplina della cessione del credito d'imposta. Di seguito, le principali questioni:    a) Proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito
Gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, viene estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025.
   b) Obbligo del visto di conformità per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione

L'obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente è stato introdotto dall'abrogato D.L. n. 157 del 2021. Il medesimo obbligo di apposizione del visto di conformità è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 nel comma 11 dell'articolo 119 D.L. n. 34/2020.

precisazione

L'obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.


   c) Asseverazione/attestazione di congruità della spesa e prezzari

La Legge di bilancio 2022 ha introdotto, nel comma 13-bis dell'articolo 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), la previsione secondo cui i prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, anche rientranti nel Superbonus, previsti dal D.M. 6 agosto del 2020, devono ritenersi applicabili, retroattivamente, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

precisazione

Con il Decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022 sono stati stabiliti i «costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici». Ne deriva che tale Decreto si applica: agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022); agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).


   d) Detraibilità delle spese sostenute

Anche per i bonus diversi dal Superbonus, sono detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L'Agenzia delle entrate precisa che tale detraibilità spetta anche per le spese sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021. L'obbligo del visto di conformità non sussiste per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi della normativa di settore e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel bonus facciate. L'esonero dal visto di conformità e dall'attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
   e) Estensione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura agli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

La Legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

precisazione

Tale detrazione spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente si avvale della detrazione, siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito).


  f) Controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate

Viene riconosciuta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconto in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
   g) Divieto di cessione del credito ulteriore alla prima e cessioni parziali

Per quanto riguarda le comunicazioni, il Fisco ha elaborato una tabella:

  •     Prime cessioni o sconti
  • Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 (i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”;
  • Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 (i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”);
  • Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022    (I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”);

  •     Cessioni successive
  • Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 (i crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque + 2 volte a soggetti “qualificati”);
  • Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly (1 volta a chiunque) comunicata dal 17 febbraio 2022 (i crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”).

h) Le misure sanzionatorie

L'articolo 28-bis del Decreto Sostegni-ter ha riprodotto l'articolo 2, comma 2, del decreto Frodi, inserendo nell'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni espone informazioni false; omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; attesta falsamente la congruità delle spese.

precisazione

Tale previsione, in considerazione dell'espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i bonus diversi da questo.


   i) Assicurazione

La circolare chiarisce che l'obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:
  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

   l) Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale

Nel caso in cui tali crediti fiscali siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, l'utilizzo può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro. Ciò significa che per l'intera durata del sequestro restano sospesi i termini per l'utilizzo del credito d'imposta o delle quote residue.
   m) Contratti collettivi

Al fine di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-quater del Decreto Sostegni-ter ha inserito, dopo il comma 43 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8142 i benefici delle agevolazioni fiscali possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

precisazione

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.