Svolgimento del processo
1. – Con “istanza di correzione errore materiale” pervenuta a mezzo PEC del 25/01/2021, la Banca M.P.S. S.p.a. ha chiesto «che codesta Ecc.ma Suprema Corte disponga la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 1520/2021 del 21/1/2021», laddove si legge: «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo», mentre in motivazione si era correttamente scritto: «In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va respinto il primo motivo».
1.1. – La suddetta istanza è stata interpretata come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio” e in tal guisa iscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Prima sezione civile, in data 27/01/2021.
1.2. – Disposta la trattazione con il rito camerale ex art. 380- bis c.p.c., la proposta del relatore è stata depositata in termini di fondatezza del ricorso, previa verifica del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato (Cass. 15238/2015, 3268/2017, 22983/2020); la Banca istante ha depositato memoria.
1.3. – Con ordinanza interlocutoria n. 41002 del 21/12/2021 la Sezione 6-1 ha disposto la trattazione in pubblica udienza.
Motivi della decisione
2. – L’art. 391-bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), dispone che la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere in qualsiasi tempo chiesta dalla «parte interessata (…) con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte» (comma 1); i successivi due commi precisano che «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza».
2.1. – In caso di iniziativa della parte interessata, è pacifico che sia onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6-T, 10200/2022; Sez. 6-L, 27196/2018; Sez. 6-3, 4498/2017, 6813/2015, 15346/2011), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, 5811/2021; Sez. 6-3, 15346/2011) e della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 6-2, 5811/2021; Sez. 6-3, 12983/2020, 15238/2015); ove si tratti di omessa distrazione delle spese, è altresì necessario produrre gli atti contenenti la relativa richiesta (ex multis, Cass. 14919/2017, 11597/2018, 30651/2019, 4216/2020). Con specifico riguardo alla omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, è stato altresì chiarito che la legittimazione a presentare il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. spetta al difensore antistatario (cfr. Cass. Sez. U, 31033/2019).
2.2. – La procedura di correzione di errore materiale d’ufficio, introdotta dalla richiamata novella del 2016, comporta invece che: i) l’iniziativa deve essere assunta con atto formale di impulso da parte del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; ii) tale atto di impulso officioso deve assumere un autonomo numero di iscrizione a ruolo generale e dare luogo ad un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; iii) l’instaurazione del contraddittorio è indefettibile ed il relativo onere grava sulla cancelleria della Corte, poiché, «come ufficioso è stato l'impulso perché ufficioso è stato il rilievo, ufficiosa deve essere pure la comunicazione dell'instaurazione del procedimento»; iv) per le stesse ragioni, sempre sulla cancelleria della Corte grava l’onere di acquisire il fascicolo del procedimento e la «verifica di tutte le circostanze inerenti al rilevato errore materiale» (Cass. Sez. 6-3, 4498/2017).
3. – La questione posta dall’ordinanza interlocutoria è se, a fronte di queste due modalità procedurali previste per la correzione degli errori materiali ex art. 391-bis c.p.c., sia legittimo procedervi attraverso un “tertium genus” ibrido, emerso nella prassi sotto forma di “istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale” (cfr. Cass. Sez. 6-3, 14919/2017, 4216/2020; Sez. 6-2, 11597/2018, 30651/2019).
3.1. – Talora, lo stesso ricorso per correzione di errore materiale viene “riqualificato” come «sollecitazione dell'esercizio del potere della Corte di provvedere anche di ufficio sugli eventuali errori materiali», anche al fine di superare (rendendole irrilevanti) le irritualità riscontrate in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. 6-1, 12786/2022; Sez. 6-2, 11880/2022; Sez. 6- 3, 5264/2017).
3.2. – Invero nel c.d. “tertium genus”, nonostante l’impulso provenga dalla parte, quest’ultima si limita a depositare una semplice richiesta, in luogo del necessario «ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», previsto dall’art. 391-bis c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, 5811/2021; Sez. 3, 15346/2011), per lo più senza curare alcuno degli ulteriori adempimenti necessari, a partire dalla notifica del ricorso alle controparti (nonostante l’adozione del processo civile telematico abbia reso l’incombente assai più agevole e rapido). In tali casi, gli oneri gravanti sulla parte interessata, ma da questa non assolti, vengono spesso riversati sulla cancelleria della Corte, attraverso l’adozione di ordinanze interlocutorie tese alla “regolarizzazione” del procedimento, che finiscono per dilatare i tempi della sua definizione (ex plurimis, Cass. Sez. 6-2, 8070/2021). Ciò si riflette sull’organizzazione e il funzionamento del “servizio giustizia”, in termini di inefficienza e dilatazione dei tempi di definizione di simili procedimenti, altrimenti rapidissimi.
3.3. – Orbene, a fronte di un dato normativo assolutamente chiaro, che traccia in modo inequivocabile il procedimento che la parte interessata alla correzione di un errore materiale ha l’onere di seguire (Cass. 41002/2021) – peraltro con esonero dal versamento del contributo unificato e dell'importo forfetario ex art. 30, d.P.R. 115/02 (v. Circolare Ministero Giustizia 18 marzo 2003 n. prot. 1/3578/44/U/03), anche in ragione del carattere ordinatorio e non decisorio del provvedimento di correzione dell’errore materiale (Cass. 608/2017, 11809/1993) e senza alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. 12786/2022, 11880/2022, 21213/2013) – va certamente esclusa la ritualità del c.d. tertium genus in questione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. proposto dalla parte interessata che non ne curi la notifica, prima ancora che gli ulteriori adempimenti necessari (Cass. Sez. 6 - 1, 11529/2022).
4. – Ciò premesso in termini generali, e venendo alla fattispecie in esame, se è vero che l’iniziale istanza sarebbe stata inammissibile, in quanto rientrante nel genus ibrido impropriamente invalso nella prassi (non avendo la Banca M.P.S. proposto ricorso ai sensi degli artt. 365 ss. c.p.c., ma essendosi limitata a depositare una semplice “istanza” di correzione), è pur vero che tale istanza è stata poi iscritta a ruolo, su disposizione del Presidente titolare della Prima sezione civile, come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio”, prendendo un autonomo numero di R.G. e convertendosi così nel procedimento officioso contemplato dall’art. 391-bis c.p.c.
4.1. – Può quindi ritenersi che la notifica della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, a cura della Cancelleria, alle parti del procedimento originario, con loro facoltà di depositare una memoria (Cass. 11880/2022, 30651/2019), sia sufficiente ai fini dell’imprescindibile esigenza di instaurazione del contraddittorio tra le stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere (Cass. Sez. 6-1, 12786/2022; Sez. 6-2, 30561/2019; Sez. 6-3, 4498/2017); analogamente, gli ulteriori oneri sono stati traslati sulla cancelleria.
5. – Pertanto, il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 1520 del 25 gennaio 2021 va corretto, limitatamente alla parte in cui si legge: «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo», poiché nella relativa motivazione si era invece correttamente scritto: «In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va respinto il primo motivo».
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 1520/2021 di questa Corte di Cassazione, nel senso che, là dove si legge, in dispositivo, che «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo», debba leggersi ed intendersi «La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo motivo». Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza n. 1520/2021.