Il DM n. 55 del 2014 non esclude ciò con riferimento alle ipotesi in cui il difensore assista una sola parte nei confronti di più parti nell'ambito di situazioni processuali del tutto identiche, trattandosi di giudizi uguali con difese conformi e con un iter processuale analogo.
La vicenda in esame trae origine dalla liquidazione dei compensi in favore dell'avvocato nei confronti del Condominio con riferimento alla notificazione di 4 atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini, in seguito alla quale il Tribunale aveva riunito i procedimenti in sede decisoria. Al termine della fase, il Giudice liquidava il compenso condannando il...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
È stato proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Lagonegro, con il quale sono stati liquidati i compensi in favore dell'avv. G.Z. nei confronti del Condominio X, in relazione alla notificazione cli quattro atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini. Il Tribunale ha riunito i procedimenti in sede decisoria, disattendendo l'eccezione di inammissibilità proposta dal cliente, i quale aveva denunciato l'abusiva duplicazione dei procedimenti. Ha quindi liquidato il compenso per l'attività svolta, con la condanna del cliente al pagamento delle spese del procedimento.
Il ricorso è proposto sulla base cli tre motivi. Il primo riguarda la liquidazione per l'attività svolta, lamentandosi che essa non comprende il rimborso delle spese vive, seppure richieste. Gli altri due motivi, investono la liquidazione delle spese di lite. Con il secondo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha liquidato un compenso unico anche per le attività svolte in ciascuno dei procedimenti prima del provvedimento di riunione, infine assunto in sede decisoria. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha omesso la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che egli pretende dovuto per ciascuno dei procedimenti, nei quali erano state depositate, prima della riunione, distinte note di trattazione scritta.
Il Condominio è rimasto intimato.
Il ricorso è stat0 fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore cli manifesta fondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo è inammissibile: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento cli correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento cli revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; n. 16778/2015).
In termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione» (Cass., S.U. n. 16415/2018; n. 29029/201&).
Il secondo motivo è fondato. Ex art. 4, comma 2, del d.m. 55 del 2014, «Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi: la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumenta90 per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento all'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti».
È stato chiarito che, in tema cli compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi pet l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna cli esse, lil1entre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Gass. n. 1327q/2018).
Deve tuttavia precisarsi che la norma non esclude che il potere del giudice di liquidare un compenso unico possa trovare applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese conformi e analogo iter processuale e non potendo porsi a carico del cliente l'onere della mancata riunione (Cass. n. 17147/2015).
È fondato anche il terzo motivo, con il quale si censura la mancata liquidazione del compenso per la fase decisoria. La trattazione scritta, consentita dalle disposizioni in vigore in relazione all'emergenza Covid, adottata nel caso in esame per la definizione del procedimento, tiene luogo f della discussione in udienza: quindi si tratta di attività compresa nella fase decisoria ex art. 4 cit. comma 5, lett. d. Deve farsi salvo, anche in questo caso il potere del giudice di liquidare un unico compenso unico anche per l'attività svolta prima della riunione, in base al principio sopra richiamato.
Conclusivamente, inammissibile il primo motivo, fondati il secondo e il terzo motivo, l'ordinanza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese.