Il Comune aveva provveduto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto dall'acquirente ben oltre il termine di legge e ciò configura una causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.
Dopo la revoca del beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, l'Agenzia delle Entrate provvedeva alla liquidazione di una maggiore imposta IVA, di una maggiore imposta di registro e di una maggiore imposta ipotecaria, oltre agli interessi di legge e alle relative sanzioni. In seguito, l'Ente liquidava una maggiore imposta sostitutiva sempre in...
Svolgimento del processo
Con due separati ricorsi in data 06112/2016 il sig. T. D. impugna nanti CTP IM due avvisi di liquidazione d'imposta e contestuale irrogazione di sanzioni, notificati il 10.11.2016
Con tali avvisi l'indicato Ufficio, dopo avere revocato il beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di prima casa applicato in sede di compravendita di un immobile ad uso abitativo e della relativa pertinenza intervenuta in data 17/1/2014, provvede a liquidare, rispettivamente, una maggior imposta IVA con aliquota al 10% pari a 44.880,00, una maggior imposta di registro pari ad euro 597,00 ed una maggior imposta ipotecaria pari ad euro 113,00, oltre interessi di legge e
relative sanzioni. Con ulteriore ricorso, sempre in data 6/12/2016 lo stesso sig. T. D. impugna altresì nanti CTP IM l'avviso n. XXX emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Imperia il successivo 11/10/2016, con il quale l'Ufficio, sempre in conseguenza della indicata revoca dei benefici fiscali per l'acquisto di prima casa, ha liquidato una maggior imposta sostitutiva con aliquota al 2% pari ad euro 7.000,00 oltre interessi e sanzioni di legge.
Il contribuente lamenta l'illegittimità dell'iniziativa dell'Ufficio dal momento che, pur essendo dato non contestabile quello di non aver trasferito la propria residenza nell'abitazione acquistata nel termine perentorio di 18 mesi successivi al rogito, lo stesso rappresentava tuttavia di non aver potuto rispettare il richiamato termine decadenziale per causa da lui ritenuta di forza maggiore, non prevedibile nè in alcun modo allo stesso imputabile.
Espone che, essendo presupposto necessario per la fissazione di residenza in un Comune italiano la preliminare acquisizione di permesso di soggiorno, quest'ultimo è stato richiesto in tempo utile, essendo inoltrata la relativa domanda in data 7/1/2015 e dovendo per legge la competente Autorità rilasciare tale permesso nei 90 giorni successivi; evidenzia che tale termine non è stato rispettato, con conseguente rilascio del richiesto permesso solo in data 01/09/2015, ossia ben oltre lo spirare del termine utile per il trasferimento di residenza che avrebbe dovuto essere perfezionato , nel rispetto del termine di legge, entro il 17/6/2015. Ritenuta la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la configurabilità del legittimo impedimento della forza maggiore, chiede annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese.
L'Ufficio si costituisce e controdeduce negando la sussistenza di qualunque impedimento giustificativo in favore del contribuente. In particolare, lo stesso rappresenta come, da accertamenti
eseguiti presso il Comune di Sanremo, si è potuto rilevare che un preliminare permesso di soggiorno "non elettronico" doveva intendersi in realtà già rilasciato in data 7/1/2015, mentre la documentazione versata in atti dal ricorrente si doveva correttamente ritenere pertinente in realtà ad altra pratica introdotta successivamente, sempre dallo stesso contribuente, ai fini di ottenere il permesso di soggiorno " elettronico". Pertanto, sulla base di tale rilievo, doveva concludersi che il medesimo contribuente ben avrebbe avuto tutto il tempo necessario per perfezionare, nei termini di legge, il proprio trasferimento di residenza negli immobili acquistati, risultando già a tal fine in possesso, prima della scadenza degli stessi, del preliminare requisito richiesto. In forza di tali considerazioni, l'Ufficio conclude quindi per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Entrambe le parti supportano con memorie le rispettive tesi.
CTP IM accoglie i ricorsi, annulla gli atti opposti, compensa le spese. Tanto, sul presupposto che il contribuente non era tenuto a considerare la possibilità di ritardi della burocrazia: osserva che se i tempi fossero stati rispettati, il permesso di soggiorno sarebbe pervenuto in tempo. Quanto alle risultanze presso l’anagrafe del Comune di Sanremo, le ritiene non attendibili in assenza di prova contraria dell'Ufficio.
Successivamente, l'Ufficio presenta appello presso questa CTR, evidenziando:
che la fattispecie non può rientrare nella casistica dei casi di forza maggiore, perchè il contribuente ben avrebbe potuto richiedere prima il permesso di soggiorno.
che è da ritenere che la certificazione della Questura riguardi il permesso di soggiorno elettronico, mentre quello cartaceo può essere stato rilasciato prima, e ciò giustifica l'annotazione dell'anagrafe del Comune. Che la documentazione prodotta non è completa, e comunque riguarda la seconda richiesta di permesso di soggiorno (elettronico).
Chiede riforma della prima sentenza, conferma degli atti opposti, spese.
Controparte controdeduce insistendo come in primo grado, ed evidenzia che la certificazione rilasciata dalla Questura di Imperia il 02.12.2016 8in atti) attesta che il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato in data 1.09.15, data in cui è stata immediatamente- richiesta la residenza.
Motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, dell'avviso che l'appello dell’Ufficio non sia fondato.
A) quanto al primo motivo:
E' vero che la norma (nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. di Registro approvato con
D.P.R 131/1986) prevede la pena di decadenza- l'assunzione di residenza entro 18 mesi dal rogito; vero che il contribuente ha provveduto il 1° settembre 2015, data in cui stato rilasciato il permesso di soggiorno; vero, quindi, che ha adempiuto con ritardo rispetto al termine di 18 mesi dall'acquisto del 17.01.2014. Va chiarito, dunque, se la fattispecie esposta dal contribuente configuri o meno causa di forza maggiore. E' noto il contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità della causa di forza maggiore anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni c.d. prima casa; secondo la Corte di Legittimità la causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (confronta, tra le ultime, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39788 del 2021, ancorchè per diversa fattispecie).
Nell'odierna fattispecie, non pare condivisibile quanto sostenuto dall'Ufficio, sia perchè l'accertamento sulla esistenza o meno di un permesso di soggiorno cartaceo (emesso precedentemente all’elettronico) non può essere esperito attraverso una semplice annotazione sulla scheda anagrafica del Comune, ma piuttosto presso la competente Questura: in tal senso la prova offerta dall'Ufficio è assai debole; sia perchè a quanto consta al Collegio- in conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, anzichè quello cartaceo; sia perchè non pare sostenibile che l'interessato al rilascio del permesso di soggiorno sia tenuto ad anticipare la richiesta in considerazione delle imprevedibilià e lungaggini burocratiche che hanno di fatto ritardato il rilascio stesso ben oltre i 90 gg. di legge. Lungaggini forse da ritenere note al cittadino italiano, ma non certo allo straniero. Tanto considerato, pare sussistere quel fattore imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore.
B) Quanto al secondo motivo (esistenza di un permesso di soggiorno cartaceo precedente quello elettronico, che avrebbe consentito l'assunzione di residenza), vedi il punto precedente A3.
C) Quanto al terzo motivo, L’Ufficio dubita della sufficienza della documentazione prodotta per attestare la data della richiesta e del rilascio del permesso di soggiorno elettronico, atteso che alla ricevuta di spedizione dell'assicurata del 7.1.15 non è allegata copia di quanto spedito; la comunicazione SMS (riprodotta in copia) di appuntamento per attivazione e consegna PSE sarebbe incompleta; la attestazione di avvenuto rilascio del PSE da parte della Questura non reca in allegato la richiesta.
In merito, la Commissione osserva che la documentazione prodotta non è incompleta, perchè è verosimile che la ricevuta di raccomandata agli atti concerna l'inoltro della domanda, visto che reca lo stesso numero di riferimento riportato negli SMS pervenuti al contribuente per presentarsi in questura; quanto all'attestazione della Questura in merito al rilascio del primo PSE, non si vede quale rilevanza abbia la non allegazione della richiesta. Infine, vero che la presenza della annotazione sui registri anagrafici del Comune può aver giustificato i sospetti dell'Ufficio, ma questi avrebbero potuto avere certezza solo attraverso una interrogazione presso la locale Questura. Di per se, l'annotazione può costituire indizio da approfondire, ma, in mancanza di altro riscontro documentale, appare più probabile che configuri un refuso.
D) Tanto ritenuto e considerato, la Commissione è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato. Quanto alle spese, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per la compensazione, sia attesa la peculiarità della controversia, sia attesa la presenza di oscillante giurisprudenza in tema di causa di forza maggiore.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello; conferma la sentenza di primo grado; spese compensate.