Disegno di legge: imposta di registro degli atti giudiziari a carico della parte soccombente
Il DDL n. 892 ha ottenuto il
primo sì da parte del Senato. In pratica, la proposta della senatrice Gaudiano (M5S) ha come obbiettivo la modifica del regime attuale di pagamento dell'imposta di registro degli atti giudiziari contenuto nell'
art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
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La formulazione dell'attuale comma 1 dell'art 57 suddetto prevede che: «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633,796,800 e 825 del codice di procedura civile».
In sintesi, l'attuale disposizione prevede che le parti in causa sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza che definisce, anche solo in parte, il giudizio a prescindere dalla soccombenza.
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Da quanto appreso dall'ultimo fascicolo
iter del Senato del
31 maggio 2022 del disegno di legge presentato in data 24 ottobre 2018, la Commissione ha votato positivamente alla
modifica della regola per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. In particolare, secondo il documento in esame, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza. Molto spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi.Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad
anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione. Naturalmente, in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle Entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori.
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Di conseguenza, (secondo la senatrice Gaudiano) un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute.
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