Prevenzione incendi: le nuove regole tecniche verticali per gli edifici di civile abitazione
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2022, n. 125 il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 inerente alla
regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, secondo il Codice di prevenzione incendi.
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- Le norme tecniche si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all'allegato I del decreto del D.P.R. n. 151/2011, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
- Inoltre, le citate norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.
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Quindi, riepilogando gli aspetti più importanti del nuovo decreto:
a) Campo di applicazione
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m (ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.).
b) Classificazione
Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani/altezza:
- HC: h = 32m;
- HD: h = 54m;
- HE: h = 80m;
- HF: h >80m.
c) Valutazione del rischio e strategia incendio
In merito alla strategia, devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti. Devono essere applicate le prescrizioni in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti. Devono essere applicate le prescrizioni in merito alle chiusure d'ambito degli edifici civili.
d) Esodo
L'affollamento massimo di ciascun locale può essere determinato anche in relazione ad altre disposizioni legislative e regolamentari inerenti a requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione. Per piani a quota > 32 m o < -5 m devono essere previste due vie di esodo indipendenti.
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Ad esempio: se un edificio è servito da una sola scala d'esodo, questa deve rispettare le condizioni previste per il corridoio cieco. Qualora non siano rispettate tali condizioni, si rammenta la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, ad esempio prevedendo scale d'esodo a prova di fumo, nonché rivelazione ed allarme.
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e) Compiti e funzioni del responsabile
Tra le varie funzioni del responsabile, il nuovo testo prevede l'adozione e la verifica periodica delle misure antincendio preventive; verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio; mantenimento in efficienza dei sistemi, predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d'emergenza. Oltre a ciò, compito del responsabile è l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ecc.) e dell'informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio ecc.
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Negli edifici di tipo HE ed HF, il responsabile dell'attività designa uno o più coordinatori dell'emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d'emergenza. I coordinatori dell'emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell'attività. Almeno uno dei coordinatori dell'emergenza deve essere sempre presente presso l'attività, oppure deve essere sempre garantito un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata. Il ruolo di coordinatore dell'emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell'attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.
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f) Misure preventive
Tra le varie misure preventive, il decreto prevede che queste devono essere attuate nel corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; garanzia costante di disponibilità delle vie d'esodo, sgombre e sicuramente fruibili; corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti, ecc.
g) Rivelazione ed allarme
Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme; per gli edifici di tipo HF deve essere previsto anche il sistema EVAC.
h) Operatività antincendio
Per gli edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello di prestazione IV per l'operatività antincendio. Infine con riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.
(Per ulteriori informazioni tecniche, si rinvia alla lettura dell'allegato I del presente decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022).