Il principio di proporzionalità impone di considerare le esigenze del minore ed il tenore di vita da lui goduto, i tempi di permanenza presso il padre o la madre ed i compiti di cura da ciascuno assunti nonché le facoltà economiche di entrambi i genitori.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 3 aprile 2018, il Tribunale di Grosseto, provvedendo sulla situazione dei minori A, nati dall'unione tra GV ed EV e ST, dispose a carico del padre un contributo al mantenimento dei due figli di complessivi € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versarsi alla madre collocataria.
2. Avverso detto provvedimento propose reclamo ex art. 739 c.p.c. la sig.ra ST , ritenendo insufficiente il contributo stabilito dal Tribunale e chiedendone l'incremento fino alla somma complessiva di € 600,00 mensili (€ 300,00 al mese per ciascun figlio), tenuto conto della comparazione della situazione reddituale delle parti e delle esigenze dei minori, ferme le altre statuizioni.
3. Con sentenza del 10 ottobre 2018, la Corte d'appello di Firenze, respingendo il reclamo proposto dalla sig.ra T ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2018, ritenendo che il contributo al mantenimento posto a carico del V , seppure modesto, corrispondesse alla sua capacità reddituale, così come documentalmente provata.
4. Per quanto ancora rileva, la corte territoriale ha ritenuto che: a) il V , avendo un'occupazione lavorativa a tempo determinato (con stipendio mensile di€ 1.600,00-1.700,00) avrebbe trovato difficilmente un nuovo impiego, mentre la T - giovane, in buona salute ed abile al lavoro - avrebbe potuto trovare un lavoro e contribuire al mantenimento della prole; b) la T ., essendosi trasferita presso un immobile di famiglia, dove risiedere, non avrebbe più sostenuto i costi locativi di un alloggio per sé e per la prole.
5. La ricorrente contro tale decisione propone due motivi di ricorso con i quali deduce: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e.p.c.", per non aver la corte d'appello tenuto conto delle esigenze e del tenore di vita dei minori, utilizzando per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultimi il solo parametro della capacità economica dei genitori; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 337 ter c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c." per il mancato espletamento di un'istruttoria completa, pur richiesta dalla reclamante.
6. Il ricorso è stato discusso e deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 in seguito a proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
6. Il secondo motivo di ricorso è fondato con assorbimento del primo motivo.
7. La T si duole del fatto che la Corte d'appello ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 27 marzo 2018, senza disporre l'esibizione del CUD del V e del contratto di lavoro a tempo determinato e senza disporre accertamenti di polizia tributaria sui redditi effettivamente percepiti da quest'ultimo, pur in presenza di una espressa richiesta in tale senso da parte della reclamante. Secondo la ricorrente, la mancanza di istruttoria ha portato la corte territoriale a basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal V in merito alle proprie condizioni economiche. La T lamenta inoltre che la corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che il V , stante la disoccupazione della ricorrente, percepisce in aggiunta allo stipendio gli assegni familiari.
8. Questa Corte ha già chiarito, relativamente ai figli di coppie coniugate, che la legge, "nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporziona/e al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti" (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089). Ancora, questa Corte ha affermato che sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, o siano comunque percettori di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del 2009, n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006).
9. Invero, il su esposto principio ( cfr. Cass. 18 settembre 2013, n. 21273), enunciato nel vigore dell'art. 155 c.c., appare tanto più coerente con il sistema derivante dal nuovo art. 337-ter c.c., aggiunto dall'art. 55 d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale parimenti impone di tenere conto del "principio di proporzionalità", considerando, da un lato, le "attuali esigenze del figlio" ed il "tenore di vita" da lui goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore ed i compiti di cura da ciascuno assunti, e dall'altro lato, "/e risorse economiche di entrambi i genitori".
10. L'art. 315-bis c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun genitore, cui non può non essere rapportato il contributo in esame.
11. Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, pertanto, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. 16 settembre 2020, n. 19299).
12. Tali criteri non possono ritenersi rispettati dalla sentenza impugnata, la quale ha confermato la decisione del tribunale, senza una adeguata indagine e considerazione in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei genitori ed alla loro capacità di lavoro, pur in presenza di una espressa richiesta istruttoria in tal senso formulata dalla madre dei minori.
13. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso che assorbe il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.